Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 24-01-2013) 15-02-2013, n. 7517

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con l’ordinanza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma accoglieva la richiesta del P.M. di archiviazione del procedimento instaurato a carico di B. F. in relazione al reato di cui all’art. 368 cod. pen. in danno di P.S..

Rilevava il Giudice come il decreto, emesso all’esito di camera di consiglio, fosse dovuto in quanto per i fatti commessi ai danni della B. il P.M. aveva esercitato l’azione penale nei riguardi del P., con l’instaurazione di altro procedimento nel quale sarebbe stata eventualmente verificata la calunniosità delle accuse rivolte dalla prima al secondo.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso la persona offesa, con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale avv. M.P., la quale, con un unico motivo, ha dedotto la violazione di legge, in relazione all’art. 127 cod. proc. pen., lamentando la mancata notifica dell’avviso di fissazione della camera di consiglio nella quale quel Giudice avrebbe dovuto decidere sull’istanza di archiviazione formulata dal P.M. con l’opposizione della persona offesa.

3. Con requisitoria scritta il Pubblico Ministero ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata per violazione del diritto della persona offesa al contraddittorio.

4. Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato.

E’ pacifico che, a mente dell’art. 409 c.p.p., comma 6, le parti interessate possano presentare ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di archiviazione solo nei casi previsti dall’art. 127 c.p.p., comma 5, tra i quali vi è quello dell’omessa notificazione alla persona offesa opponente dell’avviso di fissazione dell’udienza in camera di consiglio: mancanza che comporta una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178 c.p.p., comma 1 lett. c) e art. 180 cod. proc. pen..

Nullità che, nel caso di specie, si è effettivamente verificata e che è stata dedotta tempestivamente, non risultando notificato all’odierno ricorrente, nella sua veste di persona offesa opponente nel procedimento a carico della B., l’avviso di fissazione dell’udienza camerale nella quale il Giudice risulta aver deciso sulla richiesta di archiviazione formulata dal P.M..

5. La decisione impugnata va, pertanto, annullata con restituzione degli atti al Tribunale di Roma per l’ulteriore prosieguo, dovendo il Giudice fissare nuova udienza in camera di consiglio, facendo notificare il relativo avviso di fissazione alla persona offesa che ha presentato opposizione alla archiviazione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma per l’ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2013

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