Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 24-01-2013) 15-02-2013, n. 7516

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con decreto del 14.3.12 il GIP di Milano, dichiarata inammissibile l’opposizione della persona offesa D.B., ha archiviato il procedimento a carico di G.S.M. per il reato di maltrattamenti, originato da denuncia della D.. Il GIP ha ritenuto che gli elementi indicati nell’opposizione si risolvessero nella mera sollecitazione a rivalutare gli elementi già in atti in senso diverso da quello indicato nella richiesta di archiviazione dal pubblico ministero, mentre già dalla prospettazione originaria dei fatti e dalle dichiarazioni rese poi alla polizia giudiziaria dalla denunciante si evincesse un contesto di rilevanza solo giuslavorista.

2. Nell’interesse della persona offesa ricorre il difensore, enunciando motivo di inosservanza o "falsa" applicazione degli artt. 408 ss c.p.p.. Ripercorsi i fatti, dal punto di vista della denunciante, la ricorrente richiama i nomi delle persone che, insieme con l’indagato, avrebbero dovuto essere esaminati secondo la richiesta contenuta nell’opposizione e lamenta un’anticipazione di giudizio da parte del GIP. 2.1 E’ oggi pervenuta memoria a sostegno delle ragioni di ricorso.

Motivi della decisione

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perchè l’unico motivo risulta al tempo stesso generico e manifestamente infondato.

Nel contestare l’apprezzamento del GIP, la ricorrente indica i nomi di talune persone, senza tuttavia contestualmente dedurre alcunchè sullo specifico contenuto ed apporto che le stesse avrebbero dovuto introdurre nelle indagini, aspetto particolarmente rilevante, tenuto conto dell’argomentazione essenziale della richiesta e poi del decreto di archiviazione, sull’irrilevanza penale delle condotte descritte in denuncia e precisate nelle sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria.

Ne consegue che il decreto contiene un apprezzamento non sul materiale probatorio ma, in via pregiudiziale, sull’irrilevanza penale della fattispecie come dedotta. Irrilevanza penale che, emergendo già dalla stessa sola prospettazione d’accusa privata, rende palesemente inconsistente la pretesa di indagare ulteriormente (pretesa oltretutto caratterizzata, nel ricorso, dalla già rilevata insuperabile genericità), in definitiva per verificare la fondatezza di fatti privi di rilievo penale.

Sul punto, va ribadito il principio di diritto secondo il quale l’irrilevanza penale della fattispecie, affermata dal Giudice in relazione alla prospettazione originaria della persona offesa, costituisce dato assorbente e per sè idoneo a determinare I1nammissibilità dell’opposizione (arg. ex Sez. 6, sent 41411/2009, secondo cui "il presupposto logico e sistematico di tale interlocuzione, relativa alle Indagini suppletive, è dato dall’astratta rilevanza penale del fatto, che deve essere quantomeno dedotta con riferimento a specifiche fattispecie incriminatrici, anche in alternativa tra loro. La mancanza di questo presupposto, e quindi fa non contraddetta irrilevanza penale del fatto, incide sull’ammissibilità dell’opposizione perchè rende palesemente irrilevanti le investigazioni ulteriori in ipotesi sollecitate (cfr.

anche Corte costituzionale, sent. N. 95 del 26.3.1997").

Consegue la condanna della ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma, equa ai caso, di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile li ricorso e condanna la ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *