Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 24-01-2013) 15-02-2013, n. 7503

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Genova in data 8.2.12 ha confermato la condanna di A.M., deliberata dal locale Tribunale il 21.12,2009 per i reati di cui all’art. 81 c.p., artt. 110, 337, 61 n. 2, art. 116 C.d.S., art. 186 C.d.S., L. n. 110 del 1975, art. 4 (per fatti dell’8.6.2008) alla pena complessiva di un anno due mesi di reclusione (con le attenuanti generiche, la riduzione per il rito abbreviato e la sospensione condizionale della pena), nell’interesse dell’imputato ricorre il difensore enunciando motivo di violazione di legge in relazione all’art. 76 c.p.p., comma 3, in ordine alle modalità dell’aumento a titolo di continuazione operato con riferimento al capo B. Dando atto della novità del motivo e tuttavia prospettandone l’ammissibilità in relazione al principio di legalità della pena, il ricorrente deduce che, essendo la contravvenzione di cui all’art. 116 C.d.S. punita con la sola pena pecuniaria, la corrispondente pena avrebbe dovuto essere determinata aggiungendo una porzione di pena solo pecuniaria, dopo l’aumento di pena detentiva per gli tre reati (continuazione interna sub A, oltre ai capi C e D).

Motivi della decisione

2. Il ricorso va rigettato.

Con la sentenza 15/1998 le Sezioni Unite di questa Corte suprema hanno condotto a compimento l’indagine e l’apprezzamento sulle modalità di concretizzazione dell’aumento di pena, quando quella prevista per il reato satellite sia per specie o genere diversa da quella prevista per il reato giudicato più grave. La tesi sistematica prevalsa è quella che vede nella pena del reato continuato, come indicata dall’art. 81 c.p. un’autonoma "pena legale", che assorbe le eventuali diversità proprie delle pene tipiche dei singoli reati satelliti.

Si tratta di una scelta giurisprudenziale tutt’altro che irrazionale e basata su un dato normativo (quello dell’art. 81 c.p.) e su un dato sistematico (la previsione di un’autonoma e diversa pena legale propria del reato continuato coerente alla peculiarità di tale istituto), che non vi è ragione di mettere in discussione.

Discussione che si risolverebbe nella mera riproposizione di tesi e argomenti già adeguatamente e ripetutamente esaminati e valutati anche in doveroso confronto tra loro e che prevalenti esigenze di certezza del diritto inducono a ritenere superati, tenuto pure conto del la sostanziale adesione della giurisprudenza di legittimità successiva (tra tutte, Sez. 1^, sent. 15986 del 2009).

Del resto, lo stesso ricorso non introduce nuovi elementi di riflessione.

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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