T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 18-01-2011, n. 404

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Svolgimento del processo

Con atto di ingiunzione del 23 luglio 2008, AGEA ha chiesto alla ricorrente il pagamento del prelievo supplementare di euro 4.667,65 per l’annata lattiera 2007/2008.

Avverso tale atto, ha proposto impugnativa la società interessata chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, per i seguenti motivi.

1) violazione degli articoli 3, commi 3, 4 e 10, lett. b), della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L’atto impugnato è privo di motivazione né AGEA ha indicato l’Autorità e i termini entro cui proporre ricorso;

2) violazione dell’art. 2 bis della legge 30 maggio 2003, n. 119.

Come previsto dalla legge n. 119 del 2003, la Regione Lombardia, prima dell’inizio dell’annata lattiera, ha comunicato in data 27 febbraio 2007 che la ricorrente era titolare di una quota consegne (QRI) di Kg. 149.181.

Nell’atto con cui AGEA ha comunicato alla ricorrente l’importo relativo al prelievo supplementare, risulta invece indicata una quota consegne molto più bassa di Kg. 4.181.

Dagli atti indicati, vi è una evidente discrasia, tale da violare i principi di certezza del diritto e di affidamento, posto che la ricorrente ha prodotto latte nella convinzione di avere una quota pari a quella comunicata all’inizio della annata lattiera.

Ciò determina l’illegittimità del prelievo imputato con la nota impugnata.

Si è costituita in giudizio AGEA per resistere al ricorso.

Con ordinanza n. 5490/2008, è stata respinta la domanda di sospensiva.

Con atto notificato nel mese di aprile 2009, è intervenuta ad opponendum la Regione Lombardia.

In prossimità della trattazione del merito, la ricorrente e la Regione Lombardia hanno depositato memorie.

La società interessata ha insistito per l’accoglimento del gravame mentre la Regione Lombardia ne ha chiesto il rigetto perché infondato nel merito.

Alla pubblica udienza del 7 dicembre 2010, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

Motivi della decisione

1. Va, anzitutto, respinto il primo motivo in quanto l’importo del prelievo supplementare è il frutto di un calcolo matematico previsto dalla normativa vigente che non richiede una ulteriore motivazione, in applicazione del generale principio di trasparenza.

Né risulta fondata l’ulteriore censura dell’assenza dell’indicazione dell’Autorità e dei termini entro cui proporre ricorso, in quanto tale mancanza non ha comunque privato la ricorrente della possibilità di far valere le proprie ragioni dinanzi all’Autorità giurisdizionale competente e nei termini previsti dalle norme processuali vigenti.

2. Anche il secondo motivo è infondato.

È stato, invero, chiarito dalla Regione Lombardia, sia con nota inviata alla ricorrente nel mese di ottobre 2008, sia con la memoria depositata in giudizio, che la comunicazione inviata ad AGEA nel mese di febbraio 2007 recava come indicazione, nelle note esplicative, che i dati erano aggiornati al 20 febbraio 2007.

Successivamente a tale data, invero, in relazione alla quota per l’annata lattiera 2007/2008 della ricorrente, sono intervenute due variazioni di cui la prima riguardante la vendita di una quota parte di Kg. 130.000 alla Azienda Pedrali Angelo e la seconda concernente l’istanza di mobilità, presentata dalla stessa ricorrente, di Kg. 15.000 dalla modalità consegne alla vendita diretta.

Ora, la vendita ad altra azienda di parte della quota latte (per KG 130.000) è stata registrata nel sistema SIAN in data 1° marzo 2007, mentre l’istanza di mobilità (di Kg 15.000) è stata presentata dalla ricorrente in data 11 dicembre 2007, ovvero in un momento successivo alla nota di inizio anno (febbraio 2007) con cui AGEA ha comunicato alla deducente la QRI per la campagna 2007/2008 (pari a Kg. 149.181).

Tali risultanze non sono state smentite dalla ricorrente (art. 64, comma 2, del D.lgs n. 104 del 2010) né quando ha ricevuto la nota della Provincia di Milano dell’ottobre 2008, né durante il presente giudizio, tanto da potersi ritenere provato che, per l’annata lattiera 2007/2008, la ricorrente, con la vendita di parte della quota latte (KG 130.000) e con la mobilità di altra quota parte (KG 15000) dalla modalità consegne a vendita diretta, aveva a disposizione in quota "consegne" una QRI residua di Kg. 4.181.

Da ciò deriva che l’ammontare del prelievo supplementare imputato alla ricorrente con la nota impugnata, basato su una disponibilità di QRI pari a Kg. 4181 per la campagna 2007/2008, risulta corretto.

3. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

4. Le spese di giudizio sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in favore della Regione Lombardia in euro 500,00 (cinquecento) oltre IVA e CPA, mentre vanno compensate con riferimento ad AGEA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Daniele Dongiovanni, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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