Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 24-01-2013) 15-02-2013, n. 7499

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. L.S. era imputato di vari episodi di traffico di stupefacenti commessi nel 2002 in concorso con F.I. L., promotore e organizzatore di un’associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico, processato separatamente.

Con sentenza in data 1-22.12.2010 la Corte d’appello di Cagliari ha confermato la sua condanna alla pena di giustizia, deliberata dal locale Tribunale il 14.11.2007.

2. Con ricorso personale L. enuncia due motivi:

– inosservanza del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, in relazione alla mancanza o cattiva qualità di stupefacente emergente in più occasioni dalle conversazioni intercettate ed alla conseguente verosimile destinazione degli acquisti al proprio uso personale, essendo mancata la prova di un effettivo spaccio;

– vizi alternativi di motivazione in relazione al diniego dell’attenuante del quinto comma, in relazione alla qualità di tossicodipendente ed alla finalizzazione dello spaccio all’acquisizione di denaro per i propri acquisti.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo è generico e diverso da quelli consentiti prospettando, senza alcun effettivo confronto con le specifiche argomentazioni della sentenza (p. 5), censure di merito volte alla rivalutazione del materiale probatorio.

Il secondo motivo è generico, anch’esso non confrontandosi con le specifiche argomentazioni sul punto svolte dalla Corte d’appello (p. 7), confronto invece doveroso per l’ammissibilità dell’impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perchè la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso: Sez. 6, sent. 20377 dell’11.3-14.5.2009 e Sez. 6, sent. 22445 dell’8- 28.5.2009.

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, equa al caso, di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2013
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