Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-01-2013) 11-02-2013, n. 6778 Ebbrezza

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 23.11.2011 la Corte di Appello di Bologna confermava quella emessa dal Tribunale della stessa città che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia M.L., perchè riconosciuto colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza, di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, nonchè del reato previsto e punito dall’art. 9 ter C.d.S., commi 1 e 3, per aver gareggiato alla guida di un’auto in velocità con altri veicoli (acc. il (OMISSIS)). In primo grado, il Tribunale aveva assolto il M. dall’ulteriore reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcolimetrico trattandosi di violazione depenalizzata con la novella del 2007, a nulla rilevando la successiva ricriminalizzazione della violazione stessa.

Quanto al reato in stato di ebbrezza, la Corte territoriale osservava che la relativa affermazione di colpevolezza doveva ritenersi passata in giudicato non essendovi stato appello in proposito.

Per quel che riguarda il reato di "gara di velocità", la Corte stessa ancorava il proprio convincimento, circa la ritenuta colpevolezza dell’imputato, all’acquisito compendio probatorio già evidenziato e valutato dal primo giudice, con particolare riferimento ai rilievi della Polizia Giudiziaria ed alla testimonianza del verbalizzante il quale aveva puntualmente descritto la guida pericolosa della vettura dell’imputato in relazione a quella di altra vettura che era riuscita a dileguarsi: il teste, come sottolineato dal primo giudice, aveva riferito di aver visto le due vetture in una serie pericolosa di manovre di inseguimento, affiancamento e sorpasso, protrattesi per un lungo tratto urbano (circa 10 chilometri), a velocità pazzesca (con punte di 150-160 km/h), commettendo ripetute violazioni complementari.

2. Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, deducendo censure che possono così riassumersi: a) in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza, la Corte territoriale avrebbe dovuto qualificare il fatto come riconducibile alla ipotesi di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a) – in mancanza di accertamento strumentale del tasso alcolemico ed in presenza dei soli dati sintomatici riferiti dai verbalizzanti – e conseguentemente pronunciare sentenza liberatoria trattandosi di fatto depenalizzato, ai sensi della L. n. 120 del 2010, in mancanza della prova di un tasso alcolemico superiore alla soglia di 0,8 g/l; b) vizio di motivazione in ordine all’affermazione di colpevolezza per il reato di gara di velocità, sull’asserito rilievo che non sarebbe stato provato che si era trattato effettivamente di una gara e non semplicemente di condotte di guida indipendenti (al riguardo viene evocata una sentenza di merito del Tribunale di Genova).

Motivi della decisione

3. Per quel che riguarda il primo motivo di ricorso – relativo alla prospettata depenalizzazione della violazione addebitata al M. – la tesi del ricorrente è esatta. Mette conto sottolineare che la fattispecie contestata al M. integra l’ipotesi di reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), posto che, in mancanza di accertamento strumentale idoneo a determinare il tasso di alcool presente nell’organismo del M. stesso al momento del controllo, non vi sono elementi concreti per affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che lo stato di ebbrezza dello stesso fosse riconducibile, in relazione al tasso di alcool, ad una della altre due fasce b) e c) del citato art. 186 C.d.S., comma 2.

Il fatto addebitato all’imputato deve dunque essere ricondotto nell’ambito della ipotesi contravvenzionale di cui alla prima delle tre fasce indicate nell’art. 186 C.d.S., comma 2 – introdotte con la novella del 2007, entrata in vigore successivamente al momento del fatto per cui è processo – vale a dire quella concernente il tasso alcolemico non superiore a 0,8 g/l: e ciò, avuto riguardo al più favorevole trattamento sanzionatorio in conseguenza delle modifiche introdotte dalla L. del 2007, ed in mancanza dell’esito di specifico esame strumentale con etilometro e di significativi, concreti ed univoci elementi fattuali per ritenere sussistente con certezza nell’organismo del M., al momento del controllo, un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l. Con la L. 29 luglio 2010, n. 120 la fattispecie di cui alla fascia a) del novellato art. 186 C.d.S., comma 2, è stata poi depenalizzata, e sanzionata con il pagamento di una somma da Euro 500,00 ad Euro 2.000,00, quale illecito amministrativo. Deve quindi trovare applicazione, in relazione al "tempus commissi delicti" (20 gennaio 2007) ed in forza del principio di cui all’art. 2 c.p., la L. n. 120 del 2010 – entrata in vigore il 13 agosto 2010 – con la quale la violazione addebitata al M. è stata, appunto, depenalizzata.

In ordine all’addebito in argomento l’impugnata sentenza deve essere pertanto annullata, senza rinvio, trattandosi di fatto – qualificato come ipotesi di cui all’art. 186 c.p.p., comma 2, lett. a), – non previsto dalla legge come reato. Non ritiene il Collegio di trasmettere gli atti all’autorità amministrativa, in considerazione del principio di legalità – irretroattività operante sia per gli illeciti penali (art. 2 c.p.), sia per gli illeciti amministrativi (L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 1 richiamata dall’art. 194 C.d.S.), e non rinvenendosi nella L. n. 120 del 2010 una apposita previsione che imponga la trasmissione e che possa far ritenere derogato il suddetto principio di irretroattività (v. Sez. Un. 16.3.1994 n. 739 rv 197698).

Nè può risultare ostativa alla declaratoria di proscioglimento la mancata impugnazione con l’appello dell’affermazione di colpevolezza pronunciata in primo grado per il reato di guida in stato di ebbrezza: si è infatti in presenza di una ipotesi di "abolitio crimins", rilevabile di ufficio anche in presenza di un ricorso eventualmente inammissibile per causa originaria di inammissibilità (Sez. Un., De Luca), dovendo essere rilevata anche in sede di esecuzione al pari della declaratoria di incostituzionalità di norma incriminatrice (art. 673 c.p.p.).

3.1 Prive di fondamento, nonchè generiche perchè dedotte con formulazioni enunciative, sono le censure in ordine all’affermazione di colpevolezza per il reato di gara di velocità: al riguardo la Corte territoriale ha dato congrua motivazione con le argomentazioni sopra ricordate nella parte narrativa – e da intendersi qui integralmente richiamate onde evitare superflue ripetizioni – rigorosamente ancorate all’acquisito compendi probatorio e prive di qualsiasi connotazioni di illogicità.

4. Conclusivamente: l’impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), così qualificato il fatto addebitato al M. al capo 1) della rubrica, perchè il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato; va conseguentemente eliminata la relativa pena di un mese di reclusione ed Euro 500,00 di multa inflitta a titolo di continuazione con il reato di gara di velocità.

Il ricorso va rigettato nel resto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla imputazione di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2 e, lett. a), così qualificato il fatto sub 1) della rubrica, perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, ed elimina la relativa pena di mesi uno di reclusione ed Euro 500,00 di multa. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2013


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