Cass. civ. Sez. V, Sent., 25-07-2012, n. 13121 Reati tributari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo

La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di accertamento ILOR e IRPEF per gli anni 1992, 1993 e 1994 sulla base di una verifica eseguita dalla GdF. La Commissione adita accoglieva il ricorso e l’appello dell’Ufficio veniva rigettato, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale l’amministrazione del procedimento penale.

Propone ricorso per cassazione con due motivi.

Il contribuente non si è costituito.

Motivi della decisione

Con i due motivi di ricorso, l’amministrazione contesta la ritenuta pregiudizialità del procedimento penale rispetto all’accertamento tributario e la ritenuta nullità dell’accertamento stesso per la mancata osservanza delle norme previste dal codice penale a tutela della difesa dell’imputato.

Il ricorso è manifestamente fondato sulla base di quanto già affermato da questa Corte con la sentenza n. 22894 del 2010: "In materia tributaria, gli elementi raccolti a carico del contribuente dai militari della Guardia di Finanza senza il rispetto delle formalità di garanzia difensiva prescritte per il procedimento penale, non sono inutilizzabili nel procedimento di accertamento fiscale, stante l’autonomia del procedimento penale rispetto a quello di accertamento tributario, secondo un principio oltre che sancito dalle norme sui reati tributari (D.L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 12 successivamente confermato dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 20), desumibile anche dalle disposizioni generali dettate dagli artt. 2 e 654 cod. proc. pen., ed espressamente previsto dall’art. 220 disp. att. cod. proc. pen., che impone l’obbligo del rispetto delle disposizioni del codice di procedura penale, quando nel corso di attività ispettive emergano indizi di reato, ma soltanto ai fini della applicazione della legge penale".

Sicchè deve essere accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Molise, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese ad altra Commissione Tributaria Regionale del Molise.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2012


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