Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25-01-2013) 17-05-2013, n. 21222

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Svolgimento del processo
1. Con provvedimento del 3 luglio 2012 il G.i.p. del Tribunale di Belluno, accogliendo parzialmente la richiesta del pubblico ministero, disponeva il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, di beni per un valore di Euro 54.636,11, corrispondente al prezzo della corruzione contestata a C.C., per avere nella qualità di medico addetto al reparto di ginecologia dell’Ospedale di (OMISSIS), in più occasioni, ricevuto somme di denaro da L. G., responsabile della X s.r.l., mettendosi a disposizione della predetta società per il rinnovo dei contratti in scadenza e delle convenzioni con l’USL (OMISSIS); invece, respingeva la richiesta di sequestro nei confronti di G. L. e della X s.r.l., proposta per il primo ai sensi degli artt. 322 ter c.p., e per la società ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, artt. 19 e 54, ritenendo per tali soggetti non dimostrata l’esistenza del profitto derivante dal reato di corruzione.
Con ordinanza del 17 settembre 2012 il Tribunale di Belluno, sull’appello proposto dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 310 c.p.p., disponeva il sequestro preventivo anche nei confronti di G. e della sua società. In questo caso la misura cautelare reale, funzionale alla confisca del profitto illecitamente ottenuto, riguardava la somma di Euro 61.825,20 sia per il corruttore, che per la società, nel cui interesse il reato di corruzione era stato commesso, somma ricavata dalla tabella allegata alla imputazione provvisoria relativa al capo D).
2. Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore della X s.r.l., società indagata per il reato corruzione di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25 (capo F).
Con il primo motivo si deduce l’errata applicazione del D.Lgs. n. 231 del 2001, artt. 19 e 53, rilevando che per la stessa somma era stato disposto il sequestro anche nei confronti di G.L., amministratore della società ed autore del reato presupposto – che tra l’altro non aveva impugnato il provvedimento cautelare davanti al Tribunale del riesame, provvedimento che quindi è divenuto definitivo -, con la conseguenza che in questo modo il vincolo cautelare d’indisponibilità relativo al profitto derivante dal reato si è ingiustificatamente duplicato, essendo stato posto sia a carico della persona fisica, che della persona giuridica.
Con un secondo motivo si censura l’ordinanza per violazione dell’art. 322 ter c.p., artt. 19 e 53, D.Lgs. cit., in quanto il Tribunale avrebbe realizzato una ingiustificata differenziazione tra gli importi dei sequestri disposti a carico di G. e della X s.r.l. e quello in precedenza disposto nei confronti dell’altro coimputato C.C., per una somma minore, pari ad Euro 54.636,11.
In conclusione, la ricorrente chiede, in via principale, la cessazione degli effetti della misura cautelare reale e, in subordine, la riduzione del sequestro alla somma di Euro 54.636,11.
Motivi della decisione
3. Il ricorso è fondato con riferimento al primo motivo, con cui la società ricorrente ha contestato la sproporzione del provvedimento cautelare reale, ritenendo che ha determinato una duplicazione del profitto sequestrato.
3.1. In materia di sequestro funzionale alla confisca del profitto (o del prezzo), in caso di concorso di più soggetti nel reato, la giurisprudenza di questa Corte, nonostante alcune incertezze iniziali, sembra essersi consolidata nel senso di ritenere legittimo che il sequestro preventivo sia esteso per ciascuna persona cui il reato sia addebitabile, fino a coprire l’intero importo del profitto (o del prezzo), ma che ciò non sta a significare che il sequestro possa essere disposto anche al di là del profitto complessivo derivante dal reato, cioè che possa essere disposto per l’intero nei confronti di tutti i concorrenti. In particolare, è stato affermato che in caso di pluralità di indagati quali concorrenti in un medesimo reato compreso tra quelli per i quali, ai sensi dell’art. 322 ter c.p., può disporsi la confisca per equivalente di beni per un importo corrispondente al prezzo o al profitto del reato, "il sequestro preventivo funzionale alla futura adozione di detta misura può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità del profitto accertato, ma l’espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel quantum l’ammontare complessivo dello stesso" (Sez. un., 27 marzo 2008, n. 26654, Fisia Italimpianti; Sez. 6^, 6 marzo 2009, n. 18536, Passantino; Sez. 5^, 3 febbraio 2010, n. 10810, Perrottelli; Sez. 3^, 7 ottobre 2010, n. 41731, Giordano).
Con riferimento ancor più specifico al caso in esame, si è precisato che "il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto del reato di corruzione può incidere contemporaneamente od indifferentemente sui beni dell’ente che dal medesimo reato ha tratto vantaggio e su quelli della persona fisica che lo ha commesso, con l’unico limite per cui il vincolo cautelare non può eccedere il valore complessivo del suddetto profitto" (Sez. 6^, 5 marzo 2009, n. 26611, Betteo).
In sostanza, deve riconoscersi che il nesso che lega la responsabilità della persona giuridica e quella della persona fisica ha origine nel reato presupposto commesso nell’interesse o vantaggio dell’ente, che deve essere inteso come fatto unico riferibile ad entrambi i soggetti, per cui trova applicazione il principio solidaristico dello schema concorsuale, con la conseguenza che, mancando l’individualità storica del profitto illecito, il sequestro preventivo diretto alia confisca per equivalente può interessare indifferentemente ciascuno dei soggetti sottoposti ad indagine anche per l’intero valore del profitto accertato, ma il principio solidaristico non può certo giustificare, neppure a livello cautelare, che il vincolo d’indisponibilità ecceda il valore stesso del profitto, addirittura determinando ingiustificate duplicazioni.
In altri termini, dall’unicità del reato non può che derivare l’unicità del profitto, con la conseguenza che il sequestro preventivo non può mai eccedere l’ammontare complessivo del profitto accertato.
3.2. Nel caso di specie, il Tribunale di Belluno, dopo aver quantificato il valore del profitto derivante dal reato di corruzione in Euro 61.825,20, ha disposto il sequestro preventivo – funzionale alla confisca – della stessa somma di Euro 61.825,20 sia nei confronti di G., indagato per il reato di corruzione, sia a carico della società X s.r.l., nell’interesse della quale il reato sarebbe stato posto in essere e per questo indagata per l’illecito amministrativo di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25.
Ebbene, in questo modo i giudici dell’appello cautelare hanno fatto una erronea applicazione delle norme riguardanti il sequestro preventivo, non avendo rispettato i limiti entro cui è possibile procedere al sequestro del profitto in caso di più concorrenti nel reato.
Per queste ragioni l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Belluno che, in applicazione del principio sopra enunciato, dovrà rideterminare il valore dei beni da assoggettare a sequestro nei confronti della società ricorrente ovvero procedere alla restituzione di quanto in sequestro qualora sia accertata l’effettiva duplicazione denunciata.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Belluno.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2013

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