Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25-01-2013) 17-05-2013, n. 21221

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo

1. Con la decisione indicata in epigrafe il Tribunale di Roma, in sede di riesame, ha respinto l’istanza proposta da F.S., quale terzo interessato, contro il decreto del 17 settembre 2012 con cui il G.i.p. di quello stesso Tribunale aveva disposto, ai sensi dell’art. 322-ter c.p., il sequestro di un immobile a lei intestato – in via (OMISSIS) – nell’ambito del procedimento penale a carico del padre, F.C., funzionario della Croce Rossa Italiana, indagato in ordine al reato di corruzione, per avere ricevuto, tra gli anni 2006-2011, la somma complessiva di Euro 372.500,00 da S.G., in cambio di lavori e commesse per un ammontare complessivo di oltre due milioni di Euro.

Il Tribunale ha precisato che l’immobile in questione risulta acquistato il 4.6.2008 da F.S., all’epoca minorenne, al prezzo di Euro 300.000,00 e che il pagamento sarebbe avvenuto anche con tre assegni circolari, del valore complessivo di Euro 100.000,00, tratti da un conto corrente intestato a S.G.. Sicchè i giudici hanno ritenuto giustificato il sequestro ex art. 322-ter c.p., in quanto funzionale alla confisca del profitto del reato di corruzione, rappresentato, almeno per quanto riguarda il valore dei centomila Euro, dall’immobile acquistato direttamente da F. C. con gli assegni emessi dal S., provento della corruzione. L’intestazione del bene alla figlia minore sarebbe stato un espediente proprio per evitare una possibile confisca del profitto illecito, trasformato nell’immobile oggetto di compravendita.

2. Contro la decisione del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione F.S., per mezzo del difensore di fiducia munito di procura speciale.

Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 321 c.p.p. e art. 322-ter c.p., nonchè la mancanza assoluta di motivazione.

Secondo la ricorrente non vi sarebbe la prova della riconducibilità dell’immobile alla persona indagata del reato di corruzione, cioè al padre della F. e, inoltre, il Tribunale avrebbe trascurato del tutto la circostanza che è la ricorrente ad occuparsi della gestione dell’immobile, da cui percepisce i canoni della locazione.

Peraltro, viene rilevata una contraddizione nella motivazione dell’ordinanza, che da un lato sostiene la legittimità del sequestro a carico del terzo in quanto occorre fare riferimento al momento genetico dell’acquisto dell’immobile, dall’altro considera rilevante la circostanza che la ricorrente non abbia fornito la prova della gestione diretta del bene stesso. Sul punto relativo alla rilevanza del "momento genetico", la ricorrente sostiene trattarsi di una errata interpretazione e applicazione della normativa, ritenendo rilevante il tema della gestione diretta del bene, gestione che risulta provata, dal momento che le indagini svolte dalla polizia giudiziaria hanno accertato la percezione dei canoni di locazione dell’immobile.

Con il secondo motivo viene censurata l’ordinanza impugnata per non avere preso in esame l’elemento del "pericolo di aggravamento o di protrazione del reato o di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti", presupposto del sequestro preventivo, in violazione dell’art. 321 c.p.p..

Motivi della decisione

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Con il primo motivo parte ricorrente ha denunciato, almeno dal punto di vista formale, la totale assenza di motivazione sostenendo l’apoditticità delle argomentazioni con cui i giudici hanno ritenuto che il bene immobile sequestrato fosse riconducibile al padre di F.S., imputato del reato di corruzione.

Deve rilevarsi che l’ordinanza impugnata contiene una completa e nient’affatto apodittica motivazione circa le ragioni per le quali è stato ritenuto che il bene immobile in questione fosse fittiziamente intestato alla ricorrente, evidenziando che al momento dell’acquisto F.S. era minorenne e che il pagamento è avvenuto attraverso tre assegni intestati a S., cioè al soggetto con il quale F.C. avrebbe stipulato l’accordo corruttivo. Si tratta di elementi probatori che giustificano il provvedimento cautelare e rispetto ai quali le argomentazioni difensive volte a sottolineare che è la ricorrente che oggi si occupa dell’amministrazione del bene dimostrano la loro irrilevanza, tenuto conto che, come correttamente sottolineato dal Tribunale, per valutare la legittimità del sequestro deve aversi riguardo al momento dell’acquisto, che nella specie coincide con la trasformazione del denaro, derivante dal reato di corruzione, nell’immobile sottoposto poi a vincolo.

Deve pertanto escludersi che nella specie vi sia la denunciata carenza assoluta di motivazione; per il resto il motivo finisce per proporre censure che attengono alla motivazione del provvedimento impugnato, laddove l’art. 325 c.p.p., comma 1 prevede che contro le ordinanze emesse ai sensi dell’art. 324 c.p. – come nel caso in esame – le persone legittimate al ricorso per cassazione possono fare valere solo violazioni di legge.

3.2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo con cui la ricorrente assume la violazione dell’art. 321 c.p.p. e art. 322-ter c.p. per la totale assenza dell’elemento del pericolo di aggravamento o di protrazione del reato o di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti.

Nella specie il sequestro è stato disposto in funzione della confisca del profitto illecito, quindi ai sensi dell’art. 321 c.p.p., comma 2, ipotesi che non richiede tra i presupposti del sequestro l’esistenza del c.d. periculum in mora, ma semplicemente presuppone la confiscabilità del bene.

4. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2013


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