T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 18-01-2011, n. 367

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Svolgimento del processo

Con sentenza n.5195/2009 la Sezione ha accolto il gravame presentato dalla costituenda ati I. srl, C.A. srl- T. srl avverso il provvedimento con cui l’A. l’aveva esclusa dalla gara n.47/08.

La suddetta sentenza è stata appellata dall’ati odierna opponente, ed il Consiglio di Stato con sentenza della Sez.IV n.8642/2009 ha dichiarato inammissibile l’appello per la carenza di legittimazione in proposito dell’A.T.I. appellante, in quanto estranea al giudizio di primo grado.

Con il proposto gravame la suddetta ati ha attivato il presente giudizio, prospettando in primis la tempestività della proposta opposizione di terzo e chiedendo, in via subordinata, la concessione della rimessioni in termini per errore scusabile; nel merito ha confutato la fondatezza delle conclusioni cui era pervenuta la sentenza opposta, chiedendone l’annullamento.

Con atto versato agli atti in data 29 novembre 2010 l’ati opponente ha chiesto:

a) nel merito in via preliminare che fosse dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse in relazione al giudizio in trattazione;

b) nel merito in via principale, al solo fine della condanna alle spese, sul presupposto della tempestività della proposta opposizione di terzo ed in accoglimento della stessa, l’annullamento della sentenza di questa Sezione n.5195/2009;

c) nel merito in via subordinata al solo fine della condanna alle spese, sul presupposto della tempestività della proposta opposizione di terzo ed in accoglimento della stessa, l’annullamento della sentenza di questa Sezione n.5195/2009.

Si è costituita l’ati I. srl, C.A. srl- T. srl prospettando con ampie e stringenti argomentazioni l’inammissibilità della proposta opposizione di terzo e confutando nel merito la fondatezza delle doglianze con la stessa proposta.

Alla pubblica udienza del 15 dicembre 2010 il ricorso è stato assunto in decisione.

Motivi della decisione

La proposta opposizione deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che l’ati opposta è stata successivamente esclusa dalla gara cui era stata riammessa sulla base della sentenza di questa Sezione n. 5195/2009.

Relativamente alla pretesa dell’ati odierna opponente tesa ad ottenere la condanna alle spese del presente giudizio, il Collegio la rigetta in ragione della palese inammissibilità del proposto gravame.

Al riguardo deve essere fatto presente che:

a) è pacifico che l’ati opponente era solo la prima classificata nella graduatoria formulata dalla stazione appaltante e che alla stessa non era mai stata aggiudicata nemmeno in via provvisoria la gara de qua;

b) come illustrato dalla I. la citata ati non aveva acquisito, come prima graduata, alcuna autonoma posizione giuridicamente rilevante suscettibile di essere pregiudicata dall’annullamento del provvedimento di esclusione dell’ati opposta, per cui, in linea con l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui l’opposizione di terzo avverso una sentenza che riammette un concorrente previamente escluso può essere esperita unicamente dal soggetto aggiudicatario della procedura di gara controversa, il proposto gravame risultava palesemente inammissibile.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n 1087 del 2010., come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile ed in parte lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Domenico Lundini, Presidente FF

Giuseppe Sapone, Consigliere, Estensore

Cecilia Altavista, Consigliere


Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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