T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 18-01-2011, n. 388

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Svolgimento del processo

Premette il ricorrente di avere proposto, in sede gerarchica, ricorso avverso il provvedimento con cui il competente Ufficio provinciale della MCTC ha disposto la revisione della propria patente di guida.

Con il ricorso in epigrafe impugna, ora, la determinazione ministeriale con cui è stato respinto il citato rimedio amministrativo, deducendo, al riguardo, l’illegittimità del provvedimento originario, per assenza di comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 e 8, legge 241/1990, violazione dell’art. 10, lett. b) legge 241/1990; eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e violazione del diritto alla difesa; eccesso ed erronea applicazione di norma.

Deduce, altresì, l’illegittimità derivata degli ulteriori provvedimenti che siano eziologicamente scaturenti dall’atto impugnato in via principale.

Conclude la parte ricorrente chiedendo, in accoglimento degli esposti mezzi di censura, l’annullamento del provvedimento impugnato.

Si è costituita l’Avvocatura Generale dello Stato per resistere al ricorso in difesa dell’intimato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, depositando memoria e documenti.

Con ordinanza n. 6285 del 3 novembre 2005 l’adito Tribunale ha respinto l’incidentale istanza cautelare.

Alla pubblica udienza del 4 novembre 2010 la causa è stata trattenuta a sentenza.

Motivi della decisione

Viene all’esame il ricorso con cui il ricorrente, destinatario di provvedimento di revisione della patente ai sensi dell’art. 128, codice della strada, mediante nuovo esame di idoneità tecnica, impugna il decreto dirigenziale con cui è stato respinto il ricorso gerarchico presentato avverso la detta misura.

Il ricorso è infondato.

Il primo motivo, con il quale è dedotta l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, è inammissibile non essendo stato proposto anche in sede gerarchica.

E’ noto, infatti, che nel ricorso giurisdizionale presentato avverso il provvedimento decisorio di un ricorso amministrativo non possono essere proposti, a pena di inammissibilità, motivi non dedotti con il precedente gravame amministrativo avverso l’originario provvedimento lesivo, assorbito e sostituito dall’atto decisorio (Cons.Stato, IV Sez., 10 giugno 2004 n. 3756; VI Sez., 10 agosto 1998 n. 1161; IV Sez., 14 luglio 1997 n. 711; T.A.R. Toscana 9 settembre 2002 n. 1906; T.A.R. Marche 26 febbraio 1998 n. 327) realizzandosi, altrimenti, la riapertura dei termini in favore di chi abbia ottenuto una decisione in sede amministrativa di rigetto, con ingiustificata elusione dei termini perentori entro i quali poter proporre ricorso giurisdizionale (Cons.Stato, VI Sez., 4 marzo 1998 n. 230; T.A.R. Sardegna, I Sez., 23 aprile 2010 n. 925; T.A.R. Brescia 22 dicembre 1997 n. 1301).

Con il secondo mezzo di impugnativa lamenta il ricorrente il difetto di motivazione, non ritenendo a tali fini sufficiente il richiamo per relationem alle circostanze risultanti dal rapporto di polizia stilato in esito all’incidente stradale del 12.5.2002, in cui il medesimo è rimasto coinvolto insieme ad altri due conducenti di autoveicoli.

Il motivo non ha pregio.

La consolidata giurisprudenza formatasi in materia, cui aderisce anche il Collegio, ritiene che i provvedimenti di revisione della patente di guida, adottati ai sensi dell’art. 128 del codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285) sono finalizzati alla verifica della permanenza dei requisiti psicofisici e di idoneità tecnica per il possesso della patente di guida e vengono adottati allorquando il comportamento del conducente sia stato tale da far sorgere dubbi in ordine al possesso di tali requisiti, con la conseguenza che tale provvedimento non ha finalità sanzionatorie o punitive e non presuppone l’accertamento di una violazione delle norme sul traffico o di quelle penali o civili, ma qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell’idoneità psicofisica o tecnica. (cfr. ex multis, Cons. di Stato, sez. III, 01 dicembre 2009, n. 322)

Da tali coordinate ermeneutiche discendono precise indicazioni in ordine alla verifica di legittimità dell’operato dell’Amministrazione, che bene può basarsi sui fatti, come risultanti dai verbali redatti dai competenti organi di polizia stradale, o, come nel caso di specie, stilati dai carabinieri, da cui emergano fatti che attestano irregolarità nella condotta di guida, ritenuti, nell’ambito della valutazione discrezionale riservata alla stessa Amministrazione, tali da giustificare l’adozione di un provvedimento di revisione.

Tanto precisato, osserva il Collegio che nelle premesse del provvedimento impugnato l’Amministrazione non si è limitata a richiamare le risultanze del verbale in data 22 maggio 2002, da cui è emerso che il ricorrente, in prossimità di intersezione, effettuava una manovra di sorpasso sebbene vietata dalla segnaletica, venendo a collisione con altra autovettura che non concedeva la precedenza, ma ha effettuato specifica valutazione di una tale condotta di guida, considerando tale comportamento indizio di una insufficiente conoscenza delle norme che disciplinano la circolazione stradale.

La valutazione come espressa dall’Amministrazione è, dunque, esauriente nell’evidenziare le ragioni della non ritenuta idoneità alla guida, e, conseguentemente, la censura dedotta sul punto non può essere accolta.

Con il terzo motivo di ricorso, deduce il ricorrente il mancato controllo della cinematica del sinistro al fine di verificare l’esistenza di un completo nesso eziologico tra il comportamento di guida del ricorrente ed il determinarsi del sinistro.

Anche tale censura non può essere accolta, tenuto conto delle considerazioni dianzi espresse.

L’esame del rapporto assunto a base dell’impugnato provvedimento evidenzia come la condotta del ricorrente non ha costituito l’unica causa del sinistro, emergendo un "concorso di colpa", dando quindi per presupposto che la colpa dell’incidente è dei conducenti coinvolti.

Tanto precisato, ritiene il Collegio che il concorso di colpa non esclude la possibilità per il Ministero di disporre la revisione, e ciò in quanto detta misura, come sopra evidenziato, non ha carattere sanzionatorio ma cautelare, avendo lo scopo di accertare la persistente idoneità alla guida del conducente (Tar Trento 12 marzo 2007, n. 40; Tar Sardegna, sez. I, 12 agosto 2008, n. 1724).

L’esame dei motivi di ricorso, complessivamente considerati, induce, pertanto, al rigetto del ricorso.

Le spese e gli onorari del giudizio seguono la soccombenza, come prescritto dall’art. 26, comma 1, Codice del processo amministrativo, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti resistente, liquidate nella somma complessiva di Euro 1.000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Maria Luisa De Leoni, Consigliere

Donatella Scala, Consigliere, Estensore


Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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