Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25-01-2013) 29-04-2013, n. 18809

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. S.G. ricorre per cassazione, tramite il difensore, avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Roma, in data 9-11- 12, che ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Roma, il 15-10-12, in ordine a plurimi episodi di concorso in peculato poichè gli indagati – e, in particolare il S., dominus e gestore di fatto delle società coinvolte, concessionarie della riscossione delle entrate tributarie per i Comuni indicati in rubrica – non versavano, entro i termini prescritti, alla tesoreria dei Comuni stessi e trattenevano indebitamente l’ammontare delle riscossioni, al netto dell’aggio e dei compensi spettanti al concessionario. Al S. è segnatamente ascritta l’appropriazione e la destinazione a finalità diverse da quella del soddisfacimento dei creditori di una somma pari a complessivi 15 milioni di Euro.

2. Il ricorrente deduce, con unico motivo, vizio di motivazione, travisamento del fatto e violazione dell’art. 274 c.p.p.. Non sussiste infatti alcun pericolo di fuga nè di inquinamento probatorio, avendo il giudice a quo motivato piuttosto in riferimento al rischio di pregiudicare la ricerca dei profitti del reato. In ordine poi al pericolo di recidiva, si osserva che l’imputato è incensurato e ha tenuto un ottimo comportamento processuale.

Erroneamente pertanto il Tribunale ha ancorato il proprio giudizio esclusivamente alla protrazione oggettiva e cronologica delle condotte, senza alcuna valutazione soggettiva della personalità dell’indagato.

Si chiede pertanto annullamento dell’ordinanza impugnata.

Motivi della decisione

3. Le doglianze formulate esulano dal numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, poichè la valutazione delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p. integra un giudizio di merito che, se supportato da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum, è insindacabile in cassazione (Cass. 2- 8-1996, Colucci, Nuovo dir. 1997, 316). In ordine al pericolo di inquinamento probatorio, il Tribunale ha evidenziato la propensione del S. ad avvalersi di prestanome e di strumenti di varia natura, anche contrattuale, idonei a creare "schermi" operativi, oltre che a "giustificare" e a far sparire ingenti somme di danaro, servendosi di soggetti di cui poteva disporre a suo piacimento e sul cui contributo poteva contare.

Trattasi di motivazione adeguata ed esente da vizi logico-giuridici, in quanto ancorata a specifiche circostanze di fatto dalle quali il pericolo per l’acquisizione o la genuinità della prova è stato desunto (Cass, Sez 3, 3-12-2003 n 306/04, Scotti, Guida dir. 2004, n. 17, 94). Il pericolo de quo deve infatti essere concreto e va identificato in tutte quelle situazioni dalle quali sia possibile inferire, secondo la regola dell’id quod plerumque accidit, che l’indagato possa realmente turbare il processo formativo della prova, ostacolandone la ricerca o inquinandone le fonti, senza che sia necessario che il giudice indichi con precisione gli atti da espletare o gli accertamenti da svolgere (Cass, sez. 5 12-3-2004 n. 20146/04, Tanzi, Dir. E Giust. 2004, n. 24, 3799).

4. Analoghe considerazioni ineriscono alle esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c), avendo il giudice a quo sottolineato la gravità, pluralità e reiterazione delle condotte illecite, poste in essere con professionalità imprenditoriale, secondo un collaudato modulo operativo, che presuppone una notevole esperienza nel settore e una spiccata efficienza, oltre che particolare spregiudicatezza e proclività a delinquere, essendo stato elevato a sistema il compimento di gravi delitti da parte di soggetti appositamente inseriti nelle strutture societarie, di cui il S. è dominus indiscusso. Il giudice del controllo ha così assolto all’obbligo di individuare, in modo puntuale e dettagliato, gli elementi atti a denotare l’attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta (Cass 24-5-96, Aloè, C.E.D. Cass. n. 205306); con esclusione di ogni presunzione o congettura (Cass 19-9-95, Lorenzetti, Cass. pen. 1997, 459) e specificando i termini dell’attuale ed effettiva potenzialità di commettere determinati reati e cioè la disponibilità di mezzi e la possibilità di fruire di circostanze che renderebbero altamente probabile la ripetizione di delitti della stessa specie (Cass. 28-11-1997, Filippi, C.E.D. Cass. n. 209876; Cass. 9-6-1995, Biancato, C.E.D. Cass. n. 202259).

L’apparato giustificativo in disamina supporta adeguatamente l’asserto secondo cui l’unica misura idonea a salvaguardare le esigenze cautelari ravvisabili nel caso di specie è quella di massimo rigore, avendo il Tribunale dimostrato, attraverso l’iter logico-giuridico appena analizzato, di avere valutato l’adeguatezza di misure gradate e di averle ritenute inidonee allo scopo (Cass. 21- 7-92, Gardino, C.E.D. cass. n. 191652; Cass. 26-5-94, Montaperto, C.E.D. Cass. n. 199030), con un impianto argomentativo pienamente aderente alle linee concettuali in tema di motivazione del provvedimento cautelare, segnatamente in relazione al parametro di cui all’art. 275 c.p.p., in presenza del quale le determinazioni del giudice a quo sfuggono al sindacato di legittimità, al quale è estraneo ogni profilo di rivalutazione nel merito delle relative statuizioni.

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 3, con conseguente condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende che si stima equo quantificare in Euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 1000, 00 Euro alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella Udienza, il 25 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2013
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