Cass. civ. Sez. V, Sent., 25-07-2012, n. 13112

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Svolgimento del processo

La controversia ha ad oggetto avvisi di rettifica delle dichiarazioni iva relative agli anni 1987, 1988, 1989, 1990 e 1991, notificate il 22.12.1992 alla De. s.r.l..

La società, che in data 30.6.1992 aveva presentato dichiarazione integrativa ai sensi della L. 413 del 1991, art. 49 con ricorso del 10.6.1992 ha impugnato gli avvisi dinanzi alla allora competente commissione tributaria di primo grado. Il contenzioso ha avuto il seguente andamento:

a) con sentenza n. 93/96/94, del 7.7.1994, la C.T. di primo grado, quanto alla rettifica dell’esercizio 1991, ha accolto nel merito il ricorso della società ed ha annullato l’avviso impugnato;

– quanto alle altre annualità, ha dichiarato estinto il giudizio, in forza della citata legge di condono n. 413/1991;

b) l’Ufficio ha chiesto la revoca della prima decisione (per omesso pagamento dell’iva concernente le f.o.i., per gli esercizi 1987/1990, e per omessa motivazione per l’annualità 1991) ma la CTP di Benevento, con sentenza n. 150/6/97, del 24.4.1997, ha rigettato la richiesta, ritenuta inammissibile;

c) con sentenza n. 28/28/00, del 13.3.2000, la CTR della Campania, adita su appello dell’ufficio, ha annullato i provvedimenti di estinzione del giudizio riferito agli anni 1987/1990 (perchè è stata ritenuta corretta la rettifica notificata in relazione alle operazioni inesistenti, non evidenziate nell’istanza di condono, rectius: dichiarazione integrativa);

confermava la pronuncia di annullamento della rettifica relativa al 1991;

d) con la sentenza n. 199/11/05 del 29.11. 2005, oggetto dell’odierno ricorso per cassazione, la stessa CTR della Campania, altra sezione, ha accolto il ricorso per revocazione, proposto dalla contribuente, ha revocato la sentenza n. 28/28/00 (sub c), ha confermato la sentenza n. 150/06/97 della CTP di Benevento (sub b), di sostanziale conferma della prima sentenza n. 93/96/94, del 7.7.1994, della C.T. di primo grado (sub a) (annullamento dell’accertamento relativo al 1991 ed estinzione per il resto).

La CTR da ultimo adita (Napoli Sez. 11) ha motivato la decisione, nella contumacia dell’Agenzia, ritenendo, per qual che interessa in questa sede, che sussistesse l’errore revocatorio di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4, risultando agli atti che la domanda di condono era stata accolta e che, quindi, erroneamente era stata annullata la pronuncia che aveva dichiarato estinto il giudizio, che andava invece ripristinata, così come era stata formulata nella sentenza della CTP di Benevento.

Ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, l’Agenzia delle Entrate. Resiste con controricorso la società contribuente.

Motivi della decisione

Preliminarmente, va rigettata l’eccezione di inammissibilità dell’odierno ricorso per mancanza della procura dell’Agenzia delle Entrate all’Avvocatura dello Stato, in quanto questa difende l’Agenzia senza necessità di procura: cfr. da ultimo Cass. 14758/11.

Nel merito, il primo motivo di ricorso, con il quale viene eccepita la intempestività del ricorso introduttivo, è infondato perchè non tiene conto della sospensione dei termini processuali sancita dalla legge di condono n. 413/1991.

E’ invece fondato il secondo motivo di ricorso con il quale l’Agenzia delle Entrate deduce la tardività del ricorso per revocazione, proposto dalla contribuente, avverso la sentenza della CTR della Campania, n. 28/28/00, depositata il 13.3.2000, con atto notificato il 23.6.2001, ben oltre il termine di un anno e 46 giorni, di cui all’art. 327 c.p.c.. La intempestività dell’impugnazione risulta dagli atti e, comunque, non è contestata dalla contribuente, la quale deduce, sul punto, che la revocazione sarebbe stata richiesta anche per dolo della parte (con la conseguenza che il termine avrebbe iniziato a decorrere dalla scoperta di questo, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 1, e dell’art. 396 c.p.c., comma 1). Quest’ultimo assunto non risulta dalla sentenza oggetto dell’odierno ricorso, che invece ha accolto la revocazione, ed il rilievo è assorbente, soltanto per errore di fatto ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4; vale a dire per un motivo soggetto al termine di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, in mancanza di notifica della sentenza.

Il terzo motivo di ricorso, proposto in via subordinata, resta assorbito.

Conseguentemente, la CTR avrebbe dovuto dichiarare la inammissibilità della richiesta di revocazione. Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, con contestuale dichiarazione di inammissibilità del ricorso per revocazione proposto contro la sentenza n. 28/28/00, del 13.3.2000, pronunciata dalla stessa CTR della Campania, che resta perciò confermata. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, compensate le spese del giudizio di revocazione, sussistendo giustificati motivi.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., dichiara inammissibile il ricorso per revocazione proposto avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Napoli, n. 28/28/00, del 13.3.2000; condanna la parte resistente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro millecinquecento/00, oltre le spese prenotate a debito, compensate le spese del giudizio di revocazione.

Così deciso in Roma, il 26 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2012


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