T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 18-01-2011, n. 103 Vincoli storici, archeologici, artistici e ambientali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo

Il ricorrente è proprietario di un terreno nel Comune di Fenegrò, pari a mq 1.010, contraddistinto al mapp. 3774, compreso in zona C1 sino al 1997.

Con il PRG approvato nel 2000 il mappale 3774 veniva destinato a standard pubblico, classificato in zona V e P con vincolo preespropriativo per attrezzature sportive, ricreative e pubbliche in genere e parcheggi.

Le opere non venivano però realizzate e nel 2005, decorso cioè il c.d. periodo di franchigia, il vincolo non veniva reiterato.

Detto vincolo veniva però reintrodotto con il Piano dei servizi, adottato e approvato rispettivamente con delibere consiliari nn. 2 del 20.2.2007 e n. 19 del 31.5.2007, in cui si prevede per l’area de qua, la destinazione a polo scolastico e centro sportivo polifunzionale.

Avverso gli atti in epigrafe indicati, il ricorrente ha proposto i seguenti motivi:

1) eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei fatti e difetto dei presupposti; violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 L. 241/90 in rapporto alle prescrizioni della Corte Costituzionale 179/99 e dell’art 2 L. 1187/1968;

2) eccesso di potere, violazione dell’art 97 Cost.; violazione dell’art 11 L.R.12/2005; violazione dell’art 9 DPR 380/2001 in combinato disposto con l’art. 2 L. 1187/1962.

Sostiene parte ricorrente che l’Amministrazione non ha motivato la scelta di reiterare il vincolo né quella di localizzare le strutture pubbliche su quelle aree.

Con il ricorso si chiedono anche i danni conseguenti al comportamento del Comune.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione Comunale intimata chiedendo il rigetto del ricorso.

All’udienza pubblica del 16 dicembre 2010 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

Motivi della decisione

Il ricorrente impugna le delibere di approvazione del Piano dei Servizi ex artt. 925 L.R. 12/2005 del Comune di Fenegrò, limitatamente alla parte in cui reiterano il vincolo preespropriativo ai danni del mappale 3774 di sua proprietà.

Nelle due censure lamenta l’assenza di motivazione sulla scelta di reiterare il vincolo e di localizzare le strutture pubbliche su quelle aree.

La censura non è fondata.

E’ noto che la reiterazione del vincolo presuppone una congrua e specifica motivazione sulla perdurante attualità della previsione nonché in ordine alle specifiche ragioni che la imponevano (Cons. St., sez. IV, 13 gennaio 2010, n. 91; id., 15 settembre 2009, n. 5521; Consiglio Stato Ad. plen., 24 maggio 2007, n. 7).

Secondo detto orientamento, oggi consolidato, la motivazione deve rappresentare le ragioni di interesse pubblico, attuale e concreto, che giustificano il perdurare del sacrificio imposto al privato.

L’indicazione dell’interesse pubblico non può limitarsi ad un generico richiamo di una finalità di interesse generale, ma la pubblica amministrazione deve operare una attenta comparazione con l’interesse del privato ed indicare le ragioni del ritardo nella ablazione e le iniziative allo stato prese, le quali dimostrino che la reiterazione non si protrarrà a tempo indeterminato (ex multis T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 16 aprile 2010, n. 3933).

Nel caso di specie l’area è in una zona ove sorge il polo scolastico delle scuole medie inferiori, utilizzato da quattro comuni che si sono associati proprio per gestire il servizio scolastico.

Già con il precedente PRG la zona era stata ritenuta di interesse pubblico, per l’espansione delle strutture destinate all’attività ricreativa: 12.000 su cui saranno realizzati campi da calcio, un centro sportivo e un nuovo corpo di fabbrica sede del CONI.

Nel corso del 2007 il Comune ha acquistato le aree contigue alla zona sportiva, destinate ad un percorso vita, che completerà l’intero centro Polifunzionale.

La motivazione della reiterazione del vincolo si rinviene nell’allegato alla delibera di approvazione del Piano dei servizi, ed in particolare nelle controdeduzioni alle osservazioni del ricorrente, laddove viene stabilito che "l’ambito standard n. 30 costituisce al pari dell’antistante n. 35 la necessaria dotazione per le future esigenze integrative del polo scolastico comunale entro un compendio di interesse pubblico recante anche il centro sportivo polifunzionale: ne deriva la inderogabile opportunità di assicurare ai fabbisogni della comunità locale la conferma delle previsioni vigenti".

Sussistono ad avviso del Collegio i requisiti per ritenere assolto l’obbligo di motivazione circa la scelta di reiterare il vincolo: seppur in modo sintetico, infatti l’Amministrazione ha ribadito le ragioni della collocazione del realizzando centro sportivo (giustificata principalmente dalla vicinanza al polo scolastico che serve quattro comuni) e della persistente attualità dell’opera.

L’avvio delle procedure espropriative di aree contigue, destinate ad opere complementari, può indurre a ritenere che la reiterazione non si protrarrà a tempo indeterminato e nel corso del quinquennio possano presumibilmente venire avviati i lavori interessanti l’area del ricorrente.

Oltre a ciò, anche la circostanza che il vincolo è stato imposto per la prima volta nel 2000 e che il piano dei servizi costituisce solo la prima reiterazione e quindi la destinazione a servizi non può dirsi protratta in maniera significativa nel tempo, inducono a ritenere scevri dai profili di illegittimità sollevati gli atti impugnati.

I motivi di ricorso vanno quindi respinti.

Dalla infondatezza della domanda di annullamento consegue anche il rigetto della domanda risarcitoria, con la sola osservazione che spetta al giudice ordinario la determinazione dell’indennizzo dovuto ex lege per la legittima reiterazione del vincolo di inedificabilità, mentre spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo la domanda di risarcimento del danno solo nel caso in cui l’atto di reiterazione sia stato annullato.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Carmine Maria Spadavecchia, Consigliere

Silvana Bini, Primo Referendario, Estensore


Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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