Cass. civ. Sez. V, Sent., 25-07-2012, n. 13079

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Svolgimento del processo

01. Con sentenza del 26 gennaio 2006 la CTP partenopea confermava gli avvisi di pagamento emessi dall’Agenzia delle dogane per omessa presentazione delle dichiarazioni di consumo per il periodo 1997 – 2002 e conseguenti omessi versamenti delle imposte e delle addizionali elettriche sull’energia consumata. In particolare, il giudice di prime cure valorizzava gli esiti delle indagini peritali attestanti che il totale dell’energia elettrica consumata per scopi diversi dalla produzione ammontava a complessivi Kwh 3.172.405.

02. Appellava la soccombente denunciando che: a) il giudice tributario non si era avveduto che, con plurime decisioni passate in giudicato, il tribunale civile di Napoli aveva accertato che non v’era, a carico della contribuente, alcun obbligo tributario per l’utilizzo di energia elettrica ai fini dell’attività siderurgica svolta; b) il giudice di primo grado era incorso in ultrapetizione, procedendo ad un accertamento non chiesto dall’Agenzia e precluso dai pregressi giudicati, e in vizi motivazionali, per aver illogicamente pronunciato in contrasto con le precitate decisioni civili.

03. La CTR, con sentenza del 24 settembre 2007, ha rigettato l’appello ritenendo che: a) erano state correttamente applicate le disposizioni sull’esenzione di pagamento delle imposte erariali e delle relative addizionali nel solo caso di utilizzo di energia elettrica come materia prima, fermo restando la debenza delle imposte relative a consumi elettrici per illuminazione, riscaldamento, etc. (D.L. n. 250 del 1995, art. 4; D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 52, comma 3, lett. E-ter; L. n. 133 del 1999, art. 17, comma 10); b) il tribunale civile di Napoli, nella sent. 6807/2003, aveva affermato che l’inesistenza di ogni obbligo tributario per l’utilizzo di energia elettrica, ai fini dell’attività siderurgica svolta dalla parte contribuente, riguardava unicamente il consumo dell’energia elettrica quale materia prima; c) il consumo dell’energia elettrica rilevante era stato peritalmente riscontrato dal c.t.u. nominato in sede tributaria; d) il giudicato civile, eventualmente favorevole alla contribuente, non era automaticamente estensibile in sede tributaria.

04. Propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi e memoria, la Soc. contribuente; il Fisco resiste con controricorso. Vi è in atti istanza di trattazione della contribuente (L. n. 183 del 2011, art. 26).

Motivi della decisione

05. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., assumendo che cinque sentenze civili (Trib. Napoli nn. 6580/98 e 979-6240-6241-6292/99) avevano stabilito che la Soc. contribuente non era obbligata a versare all’erario alcuna somma, richiestale a titolo di addizionale sull’energia elettrica. Inoltre, rileva che, in virtù di tali decisioni divenute definitive, l’Agenzia aveva proceduto allo sgravio fino a tutto il 1996. Infine, invoca la giurisprudenza delle Sezioni Unite sull’efficacia del giudicato esterno derivante da precedenti decisioni "inter partes" per annualità diverse dello stesso tributo, in presenza dei medesimi presupposti fattuali.

06. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia vizio di contraddittoria motivazione per aver il giudice d’appello (a) dapprima, limitato l’esenzione dell’imposta erariale alla sola ipotesi di utilizzo di energia elettrica come materia prima, escludendo la predetta esenzione per tutti i c.d. servizi ausiliari, (b) poi, fondato tale assunto sulla scorta sentenza resa "inter alios", (e) infine, negato che il giudice tributario sia vincolato dai precedenti giudicati civili "inter partes".

07. Il ricorso non è fondato. Va, infatti, data continuità al principio di diritto, consolidatamente affermato da questa Sezione, secondo cui le sentenze con le quale si accertano il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d’imposta fa stato con riferimento alle imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta (ad es. le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l’accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto potenzialmente mutevoli (ex multis, Sez. 5, 20029/2011 e 18907/2011).

08. Tra i presupposti di fatto potenzialmente mutevoli v’è l’organizzazione aziendale e, dunque, la stessa correlazione tra struttura produttiva e servizi ausiliari. Perciò, riguardo agli anni dal 1997 al 2001, a nulla rileva che, pronunziando "inter partes" fino all’anno 1996, il giudice civile possa aver affermato che la Soc. contribuente "…non è obbligata a versare all’erario alcuna somma, richiestale a titolo di addizionale sull’energia elettrica in forza del D.L. n. 511 del 1988 e D.L. n. 332 del 1989".

09. Infatti, il consolidato principio secondo il quale l’energia elettrica impiegata in opifici industriali elettrochimici ed elettromagnetici non è soggetta all’addizionale, all’imposta erariale sul consumo di energia elettrica di cui al D.L. 28 novembre 1988, n. 511, art. 6 (ed al D.L. 30 settembre 1989, n. 332, art. 4), si applica limitatamente all’ipotesi di uso dell’energia come materia prima nei procedimenti elettrochimici ed elettrometallurgici (giusta disposto dello "ius superveniens" di cui al D.L. n. 250 del 1995, art. 4), e non anche all’uso della stessa in diversa funzione (ex multis, Sez. 1^, 6620/1999; Sez. 5, 19234/2003; cfr. anche 22021/2004, 22566/2008, 6542 del 18/03/2009).

10. Va ribadito, dunque, il seguente specifico principio di diritto:

"In materia tributaria, il giudicato relativo ad un singolo periodo di imposta non è idoneo a far stato in periodi successivi o antecedenti, se non limitatamente a situazioni relative a "qualificazioni giuridiche" o ad altri eventuali "elementi preliminari" rispetto ai quali possa dirsi sussistente un interesse protetto avente carattere di durevolezza nel tempo, non estendendosi detto vincolo a tutti i punti che costituiscono antecedente logico della decisione, ed in particolare alla valutazione delle prove ed alla ricostruzione dei fatti. Ne consegue che il giudicato formatosi su situazioni di fatto, quali nella specie l’accertamento dei presupposti dell’imposta di consumo dell’energia elettrica e delle condizioni per l’esenzione contemplate dalla legge, effettuato in relazione ad un determinato periodo di imposta, non è suscettibile di estendere i suoi effetti automaticamente ad un altro periodo di imposta, essendo fondato su indagini di fatto e rilievi riferiti a quel periodo, che non sono estendibili oltre il rapporto tributario preso in esame" (Sez. 5, 13897/2008, in relazione a Sez. U, 13916/2006).

11. Dunque, il giudice d’appello non è incorso nè nella denunciata violazione di legge, nè nell’invocato vizio motivazionale, atteso che la citata decisione civile del 2003, resa "inter alios", è stata evidentemente richiamata dalla CTR quale mero precedente giurisprudenziale, giammai quale giudicato esterno.

12. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della contribuente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la contribuente alle spese del giudizio di legittimità liquidate in 4500,00 Euro per onorario, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2012.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2012
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