Cass. civ. Sez. V, Ord., 25-07-2012, n. 13077

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Svolgimento del processo
che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
"La Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con due motivi avverso la sentenza n. 113/1/08 in data 11-3-2008, depositata il 28/10/2008 della CTR dell’Abruzzo confermativa della sentenza della CTP dell’Aquila che aveva accolto il ricorso di C.D. avverso l’atto di accertamento con il quale era stato attribuito al contribuente a fini IRPEF 1996 il reddito derivante dalla sua partecipazione in ragione del 33,33% alla società Lieco s.n.c. sottoposta a sua volta ad accertamento a fini ILOR, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5.
Deve rilevarsi, conformemente al primo motivo esposto dall’Agenzia, che la controversia riguarda l’accertamento di maggior reddito ai fini IRPEF a carico di un socio conseguente all’accertamento di maggior reddito a fini IRPEG a carico di una società di persone. Al riguardo, deve essere riaffermato il seguente principio di diritto:
la unitarietà dell’accertamento che è (o deve essere) alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui all’art. 5 cit. T.U.I.R., e dei soci delle stesse (DPR n. 600 del 1973, art. 40) e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto da uno dei soci o dalla società anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente la società ed i soci (salvo che questi prospettino questioni personali), i quali tutti devono essere parte dello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1) perchè non ha ad oggetto la singola posizione debitoria dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto alla obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva della obbligazione (Cass., SS.UU. 1052/2007); trattasi pertanto di fattispecie di litisconsorzio necessario originario, con la conseguenza che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati destinatario di un atto impositivo apre la strada al giudizio necessariamente collettivo ed il giudice adito in primo grado deve ordinare l’integrazione del contraddittorio (a meno che non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti separatamente, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29); il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è nullo per violazione del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 2, e trattasi di nullità assoluta che può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass., SS. UU. 14815 del 2008).
Dato che nel caso di specie il giudizio è stato celebrato senza che fosse disposta nè la integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, nè la riunione dei ricorsi separatamente proposti dalla società e dai soci, pare che il ricorso debba essere accolto, in quanto l’intero rapporto processuale si è sviluppato in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14; pare quindi che debba essere cassata la decisione impugnata e l’intero giudizio, e che le cause riunite debbano essere rinviate alla Commissione tributaria provinciale adita, per la celebrazione del giudizio di primo grado, in cui il giudice di rinvio dovrà disporre la integrazione del contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14.
Si propone quindi la trattazione della causa in camera di consiglio";
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.
Motivi della decisione
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata (così restando travolta anche quella di primo grado) e la causa rinviata alla Commissione tributaria provinciale dell’Aquila;
che sussistono giusti motivi, in considerazione della novità del principio affermato, per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria provinciale dell’Aquila.
Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2012

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