T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 18-01-2011, n. 132 Trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava l’atto indicato in epigrafe poiché non gli era stato riconosciuto il diritto ad ottenere i benefici che derivano dall’applicazione del principio stabilito dall’art. 202 DPR 3\1957 che non consente che possa diminuire il trattamento economico per effetto di un mutamento di amministrazione pubblica presso la quale si lavora.

Faceva presente di essere stato assunto come professore associato presso l’Università di Milano Bicocca, mentre in precedenza lavorava alle dipendenze della A.U.S.L. di Piacenza in qualità di psicologo con trattamento economico largamente superiore a quello in godimento presso l’Università.

Nei due motivi di ricorso il F. eccepiva in primis la violazione dell’art. 202 DPR 3\1957 per non aver ottenuto un assegno ad personam non riassorbibile pari alla differenza stipendiale in godimento al passaggio e quello spettante nella nuova posizione, norma che era applicabile non solo alle amministrazioni statali, ma anche a soggetti pubblici giuridicamente distinti e nel secondo motivo la mancanza di motivazione, la disparità di trattamento rispetto a situazione analoghe e la mancata indicazione dell’autorità cui ricorrere.

Si costituiva in giudizio l’Università di Milano chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso non è fondato.

La norma invocata dal ricorrente trova applicazione solo nei passaggi all’interno di amministrazioni dello Stato non valendo per tutti i settori del pubblico impiego.

Si veda in proposito Consiglio di Stato 5864\2010 che pur dando atto che la norma è stata applicata anche nel passaggio allo Stato di personale proveniente da enti strumentali e quindi in stretta connessione con lo Stato medesimo, l’estensione non è praticabile nei confronti di personale proveniente da enti locali che godono di ampia autonomia.

Parimenti significativa è la sentenza 894\2010 del Supremo Consesso amministrativo laddove nega il beneficio ad un medico transitato da un’azienda sanitaria locale alla Polizia di Stato.

Questo TAR con sentenza 3\2009 ha negato il beneficio richiesto dal ricorrente ad un magistrato amministrativo che proveniva dall’INPS.

Questa citazione di precedenti giurisprudenziali peraltro limitata ai più recenti dà atto di un indirizzo univoco, che trova peraltro conferma in tutti i precedenti più remoti e che non vengono riportati per brevità.

Passando all’esame del secondo motivo di ricorso, non c’è dubbio che la laconica motivazione dell’amministrazione resistente non spiega le ragioni per cui il trattamento economico richiesto non spetta al ricorrente.

Ma trattandosi di atto vincolato, come tutti quelli in materia di retribuzione del personale pubblico, un eventuale annullamento dell’atto impugnato non porterebbe ad una diversa determinazione da parte dell’Università di Milano e pertanto ai sensi dell’art. 21 octies L. 241\90 non può procedersi all’annullamento del provvedimento.

Il ricorso va, pertanto, respinto.

Proprio in virtù della stringata motivazione del provvedimento appare equo compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Concetta Plantamura, Referendario

Ugo De Carlo, Referendario, Estensore


Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *