Cass. civ. Sez. V, Ord., 25-07-2012, n. 13076

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Svolgimento del processo

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

"La Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, con un motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 40/05/08, pronunciata il 29-9-08, depositata il 27/10/2008, confermativa della sentenza della CTP di Vicenza che aveva accolto il ricorso della Unità Locale socio-sanitaria n. (OMISSIS) di Bassano del Grappa contro il silenzio-rifiuto della Agenzia delle entrate di rimborso dell’IRPEG versata negli anni 2001, 2002, 2003, in relazione al reddito fondiario di immobili posseduti dall’ente.

La Unità Sanitaria non svolge attività difensiva.

Con l’unico motivo, la Agenzia deduce violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 40, 87, 88, 108 e 109, nella formulazione vigente ratione temporis sostenendo che, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR, le Unità Sanitarie Locali sono esenti da IRPEG in relazione al reddito di impresa, laddove gli immobili da tali enti posseduti sono soggetti a reddito fondiario produttivo di IRPEG, in quanto non risulta applicabile la esenzione di cui all’art. 40 cit.

T.U.I.R., mancando il requisito della destinazione degli immobili all’esercizio di attività commerciale.

Il motivo pare palesemente fondato, atteso che per giurisprudenza costante di questa Corte (v. Cass. n. 28176 del 2008, 9875 del 2011) in tema di Irpeg, il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 88, comma 2, lett. c), dispone che l’esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine non costituisce esercizio di attività commerciale; pertanto, il reddito fondiario degli immobili strumentali utilizzati in relazione a tali attività non subisce la trasformazione in reddito d’impresa del D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 40, comma 1, con la conseguenza che il reddito complessivo va determinato sommando i vari redditi, compresi quelli fondiari, come espressamente dispone l’art. 108 del D.P.R. citato.

Il ricorso appare quindi manifestamente fondato e si propone pertanto la trattazione in camera di consiglio";

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Motivi della decisione

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, premesso che il ricorso (consegnato per la notifica il 14 ottobre 2009 a fronte del deposito della sentenza avvenuto in data 27 ottobre 2008) è tempestivo poichè il 12 ottobre 2009 (ultimo giorno utile) cadeva di sabato, con conseguente applicazione della proroga di cui all’art. 155 c.p.c., comma 5, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente;

che sussistono giusti motivi, in considerazione del fatto che la giurisprudenza sopra citata si è consolidata in epoca successiva alla proposizione del ricorso, per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 26 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2012


Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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