T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 18-01-2011, n. 128 Silenzio della Pubblica Amministrazione Servitù coattive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con un primo ricorso, R.C. e R.G. chiedevano accertarsi il silenzioinadempimento su una loro istanza di ripristino di un passo carraio che si era reso necessario a seguito dei lavori di ampliamento dell’Autostrada dei Laghi che correva limitrofa a due mappali di loro proprietà.

Infatti il mappale 222 con destinazione produttiva prima dei lavori poteva accedere alla strada pubblica solo attraverso una servitù di passo di mt 3 sul mappale adiacente 216 che, però, era venuta meno a causa dei lavori di ampliamento della carreggiata autostradale.

A tal fine impugnavano anche il decreto ministeriale di approvazione del progetto esecutivo dei lavori nella parte in cui non aveva previsto il ripristino di una strada di allacciamento alla strada pubblica per la loro proprietà interclusa ai sensi dell’art. 11 L.729\1961, anche perché avevano fatto presente con osservazione proposta durante il verbale di consistenza del problema.

Nell’unico motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 11 L.729\1961, degli artt. 1052 e 1054 c.c. e dell’art. 25 DPR 3\1957.

L’art. 11 citato prevede che i progetti esecutivi, la cui approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, riguardino oltre alle opere necessarie per la costruzione delle autostrade anche quelle necessarie per assicurare il servizio delle proprietà contermini e ciò con l’evidente finalità che si possa verificare un’interclusione di fondi limitrofi al tracciato autostradale.

Nel progetto approvato con il decreto impugnato in parte qua, non è prevista alcuna soluzione al problema dell’interclusione del mappale 222.

Vista la situazione in concreto determinatasi l’unica soluzione sarebbe consistita nel creare una servitù di passo sul mappale 294 dove sorge la residenza di uno dei ricorrenti, ma che comporterebbe il passaggio dei mezzi pesanti nel giardino della casa oltre all’abbattimento della recinzione e quindi con conseguente eccessivo disagio per il fondo servente.

Inoltre la diffida, all’epoca necessaria per la maturazione del silenzioinadempimento, che aveva lo scopo di far adottare alla società resistenti una soluzione al problema non è stata riscontrata.

Si costituiva in giudizio l’A. s.p.a. che chiedeva che il ricorso fosse dichiarato inammissibile poiché l’impugnazione del decreto ministeriale era tardiva e il silenzioinadempimento doveva essere contestato alle società che dovevano eseguire i lavori e cui erano stati consegnati i terreni a seguito di occupazione di urgenza.

Con successivo ricorso gli stessi ricorrenti chiedevano accertarsi l’illegittimità di un successivo silenzioinadempimento maturato sui nuova diffida oltre all’annullamento di una nota dell”A. che aveva ritenuto di sospendere ogni decisione sulla diffida medesima.

La censura sviluppata nell’unico motivo di ricorso è la medesima del ricorso 3728\1999.

Si costituivano in giudizio l’A. s.p.a. e la A. S.p.A. che chiedevano il rigetto del ricorso.

Preliminarmente il Collegio ritiene opportuno disporre ex art. 70 c.p.a. la riunione dei ricorsi per la loro evidente connessione soggettiva ed oggettiva.

I ricorsi avverso il silenzio mantenuto dall’A. e dalla A. s.p.a. sulle diffide notificate dai ricorrenti sono fondati.

Il disposto dell’art. 11 L. 729\1961 prevede che nei progetti, la cui approvazione costituisce dichiarazione di pubblica utilità, per la realizzazione di un tracciato autostradale vi debbano essere delle previsioni anche per le opere necessarie per la costruzione delle strade di allacciamento e di quelle laterali necessarie per assicurare il servizio delle proprietà contermini.

Un obbligo siffatto si giustifica per il fatto che la facoltà di espropriare terreni per la costruzione o l’ampliamento di autostrade deve tener conto dei mutamenti che si determinano nei lotti confinanti con il tracciato autostradale evitando che si creino fondi interclusi.

La dichiarazione di pubblica utilità è riconosciuta appunto per trovare delle soluzioni anche a questo tipo di problemi che possono sorgere e che necessitano di opere per le quali è legittimo utilizzare lo strumento dell’espropriazione.

In sostanza la soluzione ai problemi posti dalla realizzazione in tutto o in parte di tracciati autostradali deve essere unitari e individuata dai progetti esecutivi.

Nel momento in cui i proprietari di un lotto limitrofo avevano fatto presente della situazione che si era venuta a creare era obbligo sia dell’A. che della A. s.p.a. di dare una risposta al problema anche attraverso l’approvazione di una variante al progetto che risolvesse il problema che si era posto o comunque di una risposta ai diffidanti.

L’inerzia che si è protratta per oltre dieci anni non è quindi giustificabile, così come non è giustificabile l’atto soprassessorio impugnato con il secondo ricorso che ha rimandato la risposta alla seconda diffida all’esito del contenzioso instauratosi con il primo ricorso.

Non deve essere invece annullato in parte qua il decreto ministeriale impugnato con il primo ricorso anche perché ha ormai esaurito ogni effetto e dal suo annullamento anche parziale i ricorrenti non trarrebbero alcun vantaggio.

L’interesse dei ricorrenti è quello che A. s.p.a. e A. s.p.a. diano una concreta risposta all’oggetto della diffida trovando una soluzione tecnica per evitare l’interclusione realizzatasi.

Va in conclusione dichiarata l’illegittimità del silenzio su entrambe le diffide notificate dai ricorrenti con il conseguente obbligo di A. s.p.a. e A. s.p.a. di offrire una soluzione tecnica ai ricorrenti rispetto al problema di dare uno sbocco sulla pubblica via al mappale 294.

Di conseguenza va annullata, altresì, la nota prot. 518 del 10.2.2000 del Direttore Centrale dell’A.

Va, invece, rigettata la richiesta di annullamento del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici – Presidente dell’A. nr. 3435 del 18.9.98.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Condanna A. s.p.a. e A. s.p.a. in solido tra loro alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 3.000 oltre C.P.A. ed I.V.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Concetta Plantamura, Referendario

Ugo De Carlo, Referendario, Estensore


Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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