Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-01-2013) 12-04-2013, n. 17035

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza 28 settembre 2009 dal Tribunale di Lucca, Sezione distaccata di Viareggio, appellata di P.J. dichiarato responsabile del delitto di false dichiarazioni a pubblico ufficiale, commesso il (OMISSIS).

Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo la nullità della sentenza derivante dall’omissione della propria citazione nel giudizio di appello, citazione che sarebbe avvenuta mediante notifica presso un difensore indicato dalla Corte di merito come domiciliatario, mentre tale non sarebbe stato nel procedimento di cui si tratta, sebbene in altro procedimento.

Il ricorrente produce atti processuali da cui dovrebbe risultare quando sostenuto, ed in particolare che il difensore erroneamente indicato come domiciliatario nel presente processo, tale sarebbe stato nel diverso procedimento.

Osserva il Collegio che il ricorso è infondato.

La natura processuale del motivo di ricorso ha reso necessario da parte della Corte un accesso agli atti processuali, da cui è risultato che l’originale procedimento a carico del P. che era stato arrestato nelle sue prime fasi, conteneva un verbale di identificazione con elezione di domicilio presso il difensore, elezione di domicilio che anche il ricorrente non contesta come valida (pur limitandone l’efficacia al diverso procedimento).

Peraltro, il citato verbale di identificazione ed elezione di domicilio è stato inserito nel presente fascicolo processuale, relativo all’imputazione ex art. 459 c.p., in quanto il processo attualmente all’esame del Collegio proviene da stralcio dall’originale procedimento (n. 478/05 r.g. nr.) sopra citato, con la conseguenza che correttamente la Corte di merito ha ritenuto che anche nel processo separato, fino a diversa dichiarazione del prevenuto, dovessero essere valide le scelte processuali operate ab origine.

Pertanto, per tale assorbente motivo si deve ritenere legittimamente citato il prevenuto per il dibattimento d’appello presso il difensore domiciliatario come sopra rilevato.

In ogni caso, in sede di dibattimento mai la questione era stata posta dalla difesa che la deduce solo in questa sede. Invero i verbali del processo di appello dimostrano che il difensore di fiducia del prevenuto non era comparso all’udienza, seppur regolarmente citato, ed era sostituito da un difensore d’ufficio nominato ex art. 97 c.p.p., comma 4; a quel professionista incombevano, peraltro, tutti gli oneri del difensore, anche in tema di tempestività del rilievo di eccezioni processuali.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Cosi deciso in Roma, il 28 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2013


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