Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-01-2013) 12-04-2013, n. 17034

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Castrovillari, giudice d’appello, ha confermato la sentenza emessa in data 8 ottobre 2010 del Giudice di pace Lungro, appellata da D.L.O. (essendo frutto di mero errore materiale, come appare dagli atti a firma del ricorrente, l’indicazione del cognome del ricorrente in D., indicazione che dovrà esser corretta sull’iscrizione, sul ruolo, sulla sentenza e sulle sentenze di merito), dichiarato responsabile dei delitti di lesioni personali, minaccia e lesioni, commessi il (OMISSIS).

Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo la nullità della sentenza per difetto di motivazione sulla doglianza relativa all’ordinanza con cui il Giudice di pace aveva respinto l’istanza di rinvio dell’udienza dell’8 ottobre 2010 per impedimento del difensore dovuto a ragioni di salute.

Sostiene che il Tribunale avrebbe errato nel considerare correttamente motivata l’ordinanza del primo giudice (reiettiva dell’istanza di rinvio per mancata dimostrazione dell’impossibilità assoluta a comparire di un difensore affetto da cefalea e pressione arteriosa elevata, senza che il certificato indicasse l’assoluta impossibilità di recarsi in udienza), laddove, invece, il giudice di pace si sarebbe limitato a prendere atto delle conclusioni delle parti (e quelle del Pubblico Ministero e della parte civile erano nel senso del rigetto dell’istanza) e finir per motivare con l’espressione "attese le ragioni svolte", che non avrebbero, neppure per implicito, giustificato la decisione adottata, dato il contrasto fra tutte le ragioni sostenute fra le parti.

Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile.

La motivazione della sentenza impugnata ha correttamente rilevato come il primo giudice avesse respinto l’istanza di rinvio con riferimento alla circostanza che il documento prodotto si limitava a certificare una patologia, quale cefalea e pressione arteriosa elevata senza attestare che il paziente si trovava in una condizione di assoluta impossibilità di partecipare all’udienza, non e-mergendo neppure la sottoposizione del medesimo a terapie che ne impedissero gli spostamenti.

E una tale motivazione pare al Collegio del tutto esaustiva atteso che, a fronte della patologia abbastanza comune certificata dal sanitario, sarebbe occorsa una qualche ulteriore indicazione che facesse immediatamente percepire che chi manifestava quei sintomi non era assolutamente in grado di lasciare il domicilio per raggiungere l’aula di udienza.

Nè coglie nel segno il ricorso quando lamenta che il giudice d’appello non avrebbe considerato che l’ordinanza del Giudice di pace sarebbe stata in sostanza non motivata, posto che dopo le conclusioni delle parti avrebbe respinto la richiesta di rinvio dell’udienza con la sola espressione "attese le ragioni svolte"; invero il testo dell’ordinanza, letto unitariamente, raccorda il dispositivo negativo con la motivazione del parere del Pubblico Ministero, di medesimo segno e nei termini a cui ha fatto riferimento la sentenza impugnata, fornendo quindi una giustificazione corretta ed esaustiva del diniego di rinvio – perchè riferita ad elementi oggetto di valutazione per quel tipo di decisione – ed inequivoca, nonostante la lapidaria conclusione, per la sua diretta connessione adesiva al chiaro parere di una delle parti.

All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione – di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00=, nonchè al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente D.L.O., così corretto il nome del ricorrente (correzione da apportare anche alle sentenze di merito) al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00= in favore della Cassa delle ammende, nonchè al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile che liquida in Euro 2.000,00=, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma il 28 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2013


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