T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 18-01-2011, n. 125

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Le ricorrenti impugnavano il nuovo P.R.G. del Comune di Sondrio nella parte in cui disponeva l’azzonamento nella zona E2 dei fondi di loro proprietà.

Facevano presente, infatti, di essere proprietarie di terreni su cui insisteva un immobile che a piano terra era adibito ad uso commerciale con la presenza di tre attività imprenditoriali, mentre per i tre sovrastanti piani sussisteva l’uso residenziale.

Nel precedente piano regolatore del 1976 i terreni erano azionati come U4 attrezzature tecnologiche ed utilizzabili anche come parcheggi e a fini di deposito. Alcuni mappali erano stati azionati come V1 Verde pubblico attrezzato con possibilità di edificazione nel rispetto di determinati indici.

In occasione di una variante del novembre 1993 l’azzonamento veniva variato in GC Caserme e servizi di sicurezza che consentiva interventi di adeguamento di edifici in misura non superiore al 10%.

Le ricorrenti all’epoca presentarono un’osservazione per dimostrare l’impossibilità della zonizzazione ipotizzata per la presenza di un fabbricato adibito sia ad uso commerciale che residenziale e da ciò è derivata l’azzonamento contestato con il presente ricorso.

Si tratta di un azzonamento irrazionale in quanto i fondi necessitano ad una della ditte per farvi transitare camion e tener contenitori per il deposito di materiale (si tratta di attività di smaltimento di rifiuti solidi) alle altre come parcheggio per i clienti ed ai residenti per parcheggiare le proprie autovetture; inoltre mai detti fondi erano stati utilizzati a scopi agricoli.

All’esito dell’approvazione regionale il Comune di Sondrio ha richiesto lo sgombero dei materiali presenti sul terreno distinto a fg. 52 part. 508, mettendo le premesse per l’impossibilità della prosecuzione delle attività commerciali ivi presenti.

Le ricorrenti formulavano tre motivi in diritto.

Il primo lamenta la violazione di legge perché la destinazione urbanistica sarebbe stata assunta in modo irrazionale e discriminatorio dal momento che si vuole destinare ad uso agricolo una zona che non è mai stata utilizzata a tal fine ma che anzi vede la presenza di tre attività commerciali destinate così a chiudere.

Il secondo censura il difetto di motivazione poiché non è stato dato in alcun modo conto di quale sia stato il ragionamento che ha portato ad assumere le determinazioni che le ricorrenti ritengono lesive dei loro interessi e soprattutto non si intravede quale sia l’interesse pubblico sotteso a tali scelte.

Gli stessi tecnici che prima avevano previsto l’azzonamento come GC con aumento dell’indice volumetrico, modificavano in modo contraddittorio tale scelta pianificatoria senza che sia intervenuta alcuna variazione della situazione di fatto che giustifichi un così radicale cambiamento.

Il terzo motivo denuncia l’eccesso di potere per disparità di trattamento, irrazionalità, illogicità e contraddittorietà perché è contraddittorio in un primo tempo autorizzare tra ditte ad operare sul proprio territorio e poi stabilire che i fondi dove esercitano tale attività debbano avere vocazione agricola, oltretutto con disparità di trattamento rispetto ad altri cittadini che si trovano in situazione analoghe e che possono continuare a svolgere la loro attività.

Oltretutto la zonizzazione imposta non consentirà mai di raggiungere le finalità per cui è stata disposta poiché i fondi non presentano nessun tipo di vegetazione e non sono mai stati coltivati.

Si costituiva in giudizio la Regione Lombardia che chiedeva il rigetto del ricorso dal momento che non ricorrevano le condizioni per apportare modifiche di ufficio alla pianificazione comunale.

Alla camera di consiglio del 14.6.2000 l’istanza cautelare veniva respinta.

Il ricorso non è fondato.

Le scelte pianificatorie adottate da un’amministrazione sono caratterizzate da un’ampia discrezionalità insuscettibile di essere sindacata salvo che non sussistano indici sintomatici di eccesso di potere in genere per illogicità.

Le variazioni di destinazione urbanistica non richiedono particolare motivazione neanche quando sono peggiorative rispetto alla classificazione precedente, salvo che il privato non vanti un interesse qualificato derivante dall’esistenza ad esempio di un piano attuativo approvato e in corso di realizzazione poiché in quel caso è insorto un legittimo affidamento, il cui mancato rispetto deve trovare congrua motivazione (vedasi ex multis proprio le sentenze citate dalle ricorrenti per avallare la propria tesi Consiglio di Stato 796\2010, 2842\2010 e TAR Campania 2034\2010).

Nel caso di specie le precedenti destinazioni non erano mai state di tipo residenziale e non esistevano richieste di concessioni edilizie in corso neanche per ampliamenti, e per ovvie ragioni meno che mai vi erano piani attuativi in corso di attuazione.

Quanto all’irrazionalità della scelta di dare una destinazione agricola a terreni che non avevano mai avuto quella vocazione, la scelta può avere anche solo la finalità di conservare il valore naturalistico dell’area o comunque di avere un effetto decongestionante impedendo l’espandersi dell’aggregato urbano con l’inibizione di nuove costruzioni.

Peraltro i rischi paventati con l’azzonamento disposto non hanno impedito la prosecuzione delle attività esistenti e delle destinazioni di uso sia commerciale che residenziale come dimostra il tempo trascorso dalla presentazione del ricorso al momento della decisione.

Le norme tecniche prevedono persino il recupero degli edifici preesistenti e di cui si dava atto nel disporre il nuovo azzonamento ed addirittura, seppur con qualche limite, il cambio di destinazione ed in qualche caso anche un aumento volumetrico del 10%.

In conclusione le doglianze espresse nei tre motivi di ricorso che sono sintetizzabili nell’illogicità di un’azzonamento non conforme alla caratteristiche dei terreni non possono essere accolte, poiché la scelta pianificatoria del Comune di Sondrio appare dettata dall’esigenza di evitare un ampliamento delle zone edificabili.

Il ricorso va, pertanto, respinto.

Stante la particolarità della vicenda e l’obiettivo peggioramento dell’azzonamento operato appare equo compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Concetta Plantamura, Referendario

Ugo De Carlo, Referendario, Estensore


Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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