T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 18-01-2011, n. 124 Assegni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti, in qualità di ex medici del Comune di Milano, chiedevano accertarsi il loro diritto ad ottenere nel loro trattamento pensionistico l’inserimento del c.d. assegno di funzione per i dirigenti comunali.

Nell’unico motivo di ricorso si contesta la violazione degli artt. 64 e 65 del Regolamento Comunale sul personale dal momento che esse prevedono la riliquidazione automatica a favore del personale in pensione delle variazioni retributive pensionabili.

Inizialmente il Comune di Milano aveva adeguato il trattamento quando la misura pensionabile dell’indennità ex art. 38 DPR 333\90 era pari al 10%; quando successivamente la Cassa previdenziale degli Enti Locali ha stabilito con la circolare 9\94 l’intera pensionabilità dell’assegno in questione, il Comune non ha adeguato il trattamento dei ricorrenti.

Considerando che il Comune di Milano aveva fissato per il personale in servizio la soglia minima del 80% per la corresponsione dell’assegno di funzione in relazione all’incarico effettivamente ricoperto, era giusto liquidare in pari misura l’assegno anche a coloro che fruivano di trattamento di quiescenza.

Peraltro la Cassa previdenziale era giunta alle conclusioni sopra riportate dopo varie pronunce dei giudici amministrativi e contabili ed i ricorrenti ritenevano di avere un diritto soggettivo alla corresponsione di quanto richiesto.

Il Comune si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso ma eccependo preliminarmente la sua inammissibilità per genericità e comunque la prescrizione del diritto.

I difensori dei ricorrenti facevano presente che solo i ricorrenti G.G., A.P.C. e P.C. avevano sottoscritto l’istanza ex art. 9,comma 2, L. 205\00.

Si può soprassedere dall’esame dell’eccezione di rito poiché è fondata quella di merito che evidenzia come il diritto per tutti i ricorrenti sia ormai prescritto.

Il diritto rivendicato dai ricorrenti è sorto con l’entrata in vigore del DPR 333\90 e cioè il 1.10.90 ed è soggetto a prescrizione quinquennale ex art. 2948 nr. 4 e 5 c.c.; dal momento che il ricorso è stato notificato in data 14.7.00 è evidente che la prescrizione fosse maturata per tutti i ricorrenti compreso l’unico che aveva compiuto un atto di interruzione stragiudiziale costituito da una richiesta notificata in data 24.4.95 al Comune di Milano poiché anche per lui erano trascorsi cinque anni tra il primo atto interruttivo ed il secondo costituito dal ricorso in esame.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato perento per tutti i ricorrenti che non hanno presentato l’istanza ex art. 9, comma 2, L. 205\00 e rigettato per gli altri.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara perento nei confronti dei ricorrenti, AL.C., C.G., D.A., G.G., M.V., O.L. Ved. F.F., S.L., S.S., S.G.C. Ved. G..

Lo rigetta nei confronti di G.G., A.P.C. e P.C..

Condanna i ricorrenti G.G., A.P.C. e P.C., in solido tra loro, alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.000

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Concetta Plantamura, Referendario

Ugo De Carlo, Referendario, Estensore


Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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