Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-01-2013) 10-04-2013, n. 16317

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ha proposto ricorso per cassazione L.A. avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Bari in data 24 maggio 2012 con la quale, in parziale riforma dell’originario provvedimento del Gip che aveva disposto la misura degli arresti domiciliari, è stata invece disposta la misura del divieto di avvicinamento, ad una distanza inferiore ai 300 m. ai luoghi frequentati dalla persona offesa G.L., persona con la quale l’indagato aveva avuto una relazione sentimentale, e ciò con riferimento alle contestazioni provvisorie di cui ai capi B) e C) concernenti i reati di violenza privata continuata e di lesioni personali volontarie aggravate, tutti in danno della G., esclusa invece la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine alla contestazione di atti persecutori (Capo A), art. 612 bis c.p.).

Il Tribunale del riesame aveva cioè evidenziato che i fatti denunciati dalla persona offesa erano riconducibili a tre date:

– quella del (OMISSIS), quando la G. aveva avuto una accesa discussione con l’indagato a causa del prolungarsi dei tempi della sua separazione dal marito ed era stata chiusa in macchina, nel cui abitacolo l’imputato l’aveva picchiata, per poi costringerla a recarsi dall’avvocato a ritirare la documentazione inerente la causa di separazione, continuando nel suo atteggiamento ripetutamente e gravemente vessatorio;

– quella del (OMISSIS), quando si era verificata una lite analoga all’interno di un’autovettura e l’indagato aveva sfilato le chiavi dal quadro della macchina in corsa;

– quella del (OMISSIS) quando l’indagato, convocato dalla persona offesa ad un appuntamento nel corso del quale costei gli aveva comunicato la volontà di troncare definitivamente la relazione, aveva forzato le portiere, divelto le maniglie ed il finestrino, prendendolo per il collo la G.: al fatto era presente anche il fratello della persona offesa, non visto dell’indagato, ed i carabinieri, chiamati da questi, avevano potuto constatare i danni alla vettura e lo stato della persona offesa.

Ciò posto, il Tribunale aveva evidenziato come gli elementi indiziari addotti dalla difesa (messaggini telefonici e dichiarazioni di persone informate sui fatti) dimostrassero che, quantomeno fino al (OMISSIS), i rapporti complessivi fra l’indagato e la odierna persona offesa dovevano ritenersi tutt’affatto diversi dallo stato di ansia e di paura previsto dall’art. 612 bis c.p., apparendo, viceversa, affettuosi e dovendo, le intemperanze dell’indagato, essere reputate come accettate dalla persona offesa che beneficiava anche della grande disponibilità dimostrata dall’uomo.

Per tale ragione lo stesso Tribunale ha ritenuto che i fatti commessi fra il (OMISSIS), ossia nell’arco di una settimana, fossero semmai il segno di un progressivo raffreddamento dei rapporti, sfociato nella definitiva rottura ad opera della G. e comunque non tali da essere qualificabili come atti persecutori.

Viceversa lo stesso Tribunale ha ritenuto che tutti i fatti sopra descritti giustificassero l’adozione della misura cautelare in quanto comportamenti rilevanti quali violenza privata e lesioni personali volontarie.

Ha dedotto il ricorrente:

1) il vizio di motivazione sugli indizi di colpevolezza.

Sostiene la difesa che il solo elemento indiziario, rappresentato dalle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, non è sufficiente a corroborare l’accusa, specialmente per quanto concerne i fatti antecedenti al 4 maggio 2012, giorno dell’arresto dell’indagato. Mancherebbe, infatti, qualsiasi riscontro esterno, necessario a comprovare le gravi costrizioni asseritamente subite dalla persona offesa, nel contesto di un rapporto che – come riconosciuto anche dal Tribunale – era improntato alla massima serenità e che, in tali termini, è stato descritto dalle persone informate sui fatti sentite a verbale dalla difesa, Si pone in evidenza, in particolare, come la giurisprudenza di legittimità vieta la valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa riferibili ad un unico episodio avvenuto in un unico contesto temporale (Sez. 3, Sentenza n. 21640 del 11/05/2010 Ud. (dep. 08/06/2010) Rv. 247644).

2) il vizio di motivazione riguardo alle esigenze cautelari, ritenute sussistenti in assenza di elementi specifici.

in data 30 novembre 2012 il difensore dell’indagato, avv. Sisto, ha fatto pervenire una dichiarazione di rinuncia personale al ricorso e, successivamente, il 25 gennaio 2013, la rinuncia alla impugnazione ratificata anche dall’indagato personalmente.

Tanto premesso non può che rilevarsi la sopravvenuta causa di inammissibilità del ricorso per rinuncia dell’indagato.

Non essendo stata neppure dichiarata una sopravvenuta carenza di interesse dovuta a ragioni processuali la presente decisione comporta, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al versamento m favore de a cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare, tenuto conto del recesso dalla impugnazione, in Euro 500.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a versare alla cassa delle ammende la somma di Euro 500.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2013


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