Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-01-2013) 05-04-2013, n. 15860

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo

1. A seguito di annullamento, ad opera della Corte di Cassazione, di una precedente ordinanza di rigetto, il Tribunale di sorveglianza di Roma è stato nuovamente investito, quale giudice di rinvio, dell’istanza di riabilitazione proposta da G.G. con riferimento alla condanna inflittagli dalla locale Corte d’Appello, in data 18 gennaio 1979, per i delitti di rapina, furto, resistenza a pubblico ufficiale, violazioni in materia di armi.

1.1. La sentenza di annullamento aveva rimproverato al giudice di merito di avere riversato sul richiedente la riabilitazione l’onere di provare l’adempimento delle obbligazioni civili nascenti da reato e l’intervenuta concessione della liberazione condizionale: il che contrastava col principio secondo cui al soggetto che invochi un provvedimento giurisdizionale favorevole incombe soltanto un onere di allegazione. D’altra parte il G. aveva dato prova di aver contattato le persone offese dai delitti di rapina e di furto;

inoltre era stato accertato l’avvenuto pagamento delle spese di giustizia e della somma dovuta alla Cassa delle Ammende; era stata acquista la prova del provvedimento di concessione della liberazione condizionale; era ben possibile che nessun danno patrimoniale o morale fosse derivato ai soggetti passivi del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Ingiustificato era anche il rilievo del Tribunale riguardante le "scarne informazioni" di carabinieri e polizia, che comunque non contenevano note negative.

2. Il giudice di rinvio, acquisito il provvedimento di concessione della liberazione condizionale, con ordinanza in data 25 maggio 2012 ha nuovamente rigettato l’istanza di riabilitazione.

Nella motivazione ha osservato che il provvedimento acquisito dava atto che non si era potuto accertare l’avvenuto risarcimento del danno da parte dell’istante, e neanche l’impossibilità di adempiere;

ha considerato, altresì, che il risarcimento effettuato da un coimputato non poteva spiegare riflessi favorevoli al G., in quanto la riabilitazione presuppone la prova che il condannato si sia attivato per eliminare le conseguenze dannose del reato; ha rilevato, infine, che le persone offese dal reato di rapina aggravata non avevano ricevuto alcun risarcimento, mentre non era documentata un’offerta formulata a tal fine dal condannato.

3. Ha proposto nuovamente ricorso per cassazione il G., per il tramite del difensore, affidandolo a un solo motivo. Con esso lamenta che il giudice di rinvio non si sia conformato alle prescrizioni dettate dalla sentenza di annullamento e sia incorso in illogicità della motivazione. Ad illustrazione della doglianza osserva che, già in primo grado, egli aveva dato prova di aver contattato le persone offese dai reati di furto e di rapina; che le condizioni prescritte per la liberazione condizionale, da lui ottenuta medio tempore come accertato, sono le stesse richieste per la riabilitazione; che il risarcimento del danno effettuato dal coimputato non può non giovare al deducente, stante la solidarietà dell’obbligazione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

1.1. Il Tribunale di sorveglianza, invero, si è attenuto alle indicazioni contenute nella sentenza di annullamento soltanto nella parte in cui questa lo richiamava al dovere di accertare il fondamento delle allegazioni di parte attraverso l’acquisizione del provvedimento che aveva concesso al G. la liberazione condizionale, anzichè addossare al richiedente un onere probatorio che non gli competeva; ma non ne ha tratto le necessarie conseguenze che, pure, erano chiaramente scandite nella pronuncia rescindente là dove si ricordava che la liberazione condizionale ha fra i suoi presupposti l’adempimento delle obbligazioni civili, al pari della riabilitazione.

1.2. Secondo il giudice di rinvio l’acquisita ordinanza della Corte d’Appello di Roma, dando atto della mancanza di prova circa la possibilità per il G. di provvedere al risarcimento dei danni, del resto già effettuato da un coimputato, conterrebbe in sè la dimostrazione di uno stato di incertezza in ordine all’impossibilità di adempiere. Ma nel ragionamento si annida un’evidente aporia, che consiste nel non considerare che il già avvenuto risarcimento da parte del correo è di per sè impeditivo di un rinnovato adempimento da parte dell’odierno ricorrente, stante la solidarietà dell’obbligazione dal lato passivo, che determina l’estinzione, per tutti, del debito soddisfatto da un solo condebitore solidale; nè mostra il Tribunale, così argomentando, di tenere nel debito conto il fatto, già valorizzato nella sentenza di annullamento, che il G. avesse dato prova di aver contattato le persone offese dei delitti di rapina e di furto: il che doveva essere valutato ai fini di verificare se il condannato si fosse attivato per eliminare le conseguenze dannose del reato, alla stregua di un principio giurisprudenziale ricordato nella stessa ordinanza impugnata.

1.3. Sotto il profilo da ultimo esaminato, l’affermazione secondo cui l’istante non avrebbe documentato di aver formulato alcuna concreta offerta risarcito ria alle persone offese dal reato di rapina aggravata ( P. e L.) si pone apparentemente in inammissibile contrasto con un presupposto fattuale della pronuncia di annullamento, che per l’appunto emerge dalla motivazione di quel deliberato ove si rileva che "il ricorrente ha dato prova di aver contattato le persone offese dei delitti di rapina e di furto": onde il Tribunale avrebbe dovuto meglio chiarire le ragioni per cui le prove documentali fornite dal G., già positivamente vagliate nella fase procedimentale pregressa, non possono a suo avviso considerarsi idonee per il fine dianzi indicato.

2. L’ordinanza impugnata deve essere, conseguentemente, annullata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Sorveglianza di Roma.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Roma per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2013


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