Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-01-2013) 21-03-2013, n. 13342

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Potenza ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 10/04/2012, con la quale il Tribunale per i minorenni di Potenza ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di Q.A., ritenendo che, in assenza di altri elementi, il mero rinvenimento di impronte digitali sul vetro posteriore di un’autovettura oggetto di furto, fosse inidoneo a fondare un giudizio di colpevolezza dell’imputato, in quanto possibile risultato anche di un comportamento involontario.

Il ricorrente lamenta la manifesta illogicità della motivazione, dal momento che era ben plausibile, sulla base di una massima di comune esperienza, non smentita nella specie da alcun elemento di segno contrario, che l’imputato avesse appoggiato una delle mani sul vetro, mentre era impegnato nell’esecuzione della contestata azione criminosa.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

Anche di recente, questa Corte si è espressa nel senso che il giudice dell’udienza preliminare ha il potere di pronunciare la sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell’art. 425 cod. proc. pen., comma 3, quando l’insufficienza e la contraddittorietà degli elementi acquisiti rivestano caratteristiche tali da non poter essere ragionevolmente superabili nel giudizio (Sez. 6, n. 10849 del 12/01/2012, Petramala, Rv. 252280). Al riguardo, la Corte costituzionale ha più volte affermato che le modifiche apportate alla disciplina della udienza preliminare non hanno modificato la funzione assegnata ad essa nel disegno del codice, nella quale "l’apprezzamento del giudice non si sviluppa … secondo un canone, sia pur prognostico, di colpevolezza o innocenza, ma si incentra sulla ben diversa prospettiva di delibare … se risulti o meno necessario dare ingresso alla successiva fase del dibattimento" (di recente, si veda ordinanza 08/06/2001, n. 185).

La funzione dell’udienza preliminare resta quindi pur sempre quella di verificare l’esistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda di giudizio formulata dal P.M., considerando anche, come hanno sottolineato le Sezioni unite di questa Corte (Sez. U Sentenza n. 39915 del 30/10/2002, Vottari, in motivazione), il possibile obiettivo arricchimento, qualitativo e quantitativo, dell’orizzonte prospettico del giudice, rispetto all’epilogo decisionale, attraverso gli strumenti di integrazione probatoria previsti dall’art. 421 bis e art. 422 bis cod. proc. pen..

Ora, nella specie, non si coglie nel ricorso alcun elemento idoneo a dimostrare in quale direzione potrebbe essere orientata un’attività di approfondimento diretta a superare l’obiettiva equivocità dei dati acquisiti nel corso delle indagini preliminari.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso del Procuratore Generale.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2013
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