T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 18-01-2011, n. 119

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe che aveva revocato il permesso di soggiorno concesso, avendo verificato che il datore di lavoro era stato indagato nell’ambito di un’inchiesta sulla predisposizione di falsa documentazione lavorativa per favorire la permanenza in Italia di cittadini extracomunitari, oltre ad aver rigettato la richiesta di rinnovo per le stesse ragioni.
Ella sosteneva di aver lavorato sempre per quel datore di lavoro e di ignorare che la documentazione a lei rilasciata fosse falsa e per tali ragioni articolava due motivi di ricorso.
Il primo denuncia la violazione dell’art. 5,comma 5, T.U. Imm. per non aver tenuto conto degli argomenti contenuti nella memoria presentata dalla ricorrente che faceva presente di aver lavorato regolarmente in Italia da otto anni, di disporre di un’abitazione con regolare contratto di locazione e che nessun accertamento era stato compiuto sull’esistenza di un attuale contratto di lavoro.
La circostanza che il suo datore di lavoro sia implicato in un’indagine penale, rispetto alla quale la ricorrente è rimasta estranea, non è motivo sufficiente per revocare il permesso di soggiorno.
Il secondo motivo censura il difetto di motivazione e la carenza di istruttoria per non essere stata svolta alcuna indagine suppletiva per riscontare il contenuto della memoria difensiva. Si lamenta altresì un’incompleta traduzione in lingua nota alla ricorrente del contenuto del provvedimento relativamente alle modalità per presentare ricorso e non alle motivazioni addotte dal Questore per il rigetto.
La Questura di Milano si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 24.2.2009 veniva rigettata l’istanza di sospensione del provvedimento.
Il ricorso merita accoglimento.
Questo Collegio ha in più occasioni affermato che l’aver presentato documentazione relativa ad un datore di lavoro fittizio senza essere coinvolto nell’indagine che riguarda il datore di lavoro non è elemento sufficiente per determinare il rigetto delle istanze del cittadino extracomunitario.
La situazione di particolare debolezza in cui questi soggetti si trovano fa sì che talvolta essi svolgano lavori c.d. " in nero" per imprese che poi rilasciano documentazione fittizia al lavoratore quando questi deve presentare l’istanza di concessione o rinnovo del permesso di soggiorno.
La ricorrente viveva stabilmente da otto anni in Italia senza aver mai dato adito a problemi sotto il profilo della sicurezza e risultava intestataria di un contratto di locazione; si tratta di elementi da cui è possibile dedurre che la stessa abbia avuto a disposizioni mezzi economici sufficienti per garantire il suo mantenimento nel nostro paese.
Ciò avrebbe dovuto indurre la Questura ad approfondire il contenuto della memoria della ricorrente per verificare se la stessa stesse realmente lavorando al di là della circostanza che l’apparente datore di lavoro fosse indagato.
La Questura ha impiegato poi più di un anno per notificare il proprio provvedimento alla ricorrente che non si era mai resa irreperibile risiedendo dal 29.3.2007 in Milano via B Z 20, quando ormai aveva instaurato un nuovo regolare rapporto tuttora in essere con la ditta O.B. da cui ricava redditi sufficienti per il suo mantenimento e con regolare pagamento dei contributi previdenziali.
Sulla base di tali elementi è fondato il primo motivo di ricorso che lamenta la violazione dell’art. 5,comma 5, T.U. Imm. per non aver approfondito in sede istruttoria la sopravvenienza di nuove ragioni che potevano giustificare la concessione del permesso.
Il ricorso va, quindi, accolto con annullamento dell’atto impugnato.
Le spese di lite possono essere compensate dal momento che gli elementi favorevoli alla ricorrente sono sopravvenuti alla firma del provvedimento anche se non alla sua notifica, tanto che vi era stato rigetto dell’istanza cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Concetta Plantamura, Referendario
Ugo De Carlo, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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