Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-01-2013) 21-03-2013, n. 13295

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 07/06/2011, la Corte d’Appello di Ancona ha dichiarato non doversi procedere nei confronti imputato in ordine ai reati di cui ai capi e) e g), perchè estinti per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato pena per i restanti fatti di bancarotta contestati all’imputato.
2. Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza dell’art. 157 c.p., per non avere la Corte territoriale, in relazione al reato di cui ai capo d), dichiarato la prescrizione intervenuta il 18/05/2007, in epoca anteriore alla sentenza impugnata.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza dell’art. 8 c.p.p., e segg., per non avere la Corte accolto l’eccezione di incompetenza per territorio, sollevata nei termini di cui all’art. 491 c.p.p., dal momento che i reati più gravi, ossia quelli di cui ai capi E1, F e H erano di competenza del Tribunale di Macerata.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla spiegata estraneità ai fatti dell’imputato, mero amministratore di diritto.
In particolare, il ricorso sottolinea l’assenza di elementi idonei a dimostrare che il F., nonostante la qualifica formale di amministratore, avesse svolto reale attività gestoria, in quanto gli atti di amministrazione a lui imputati, non solo erano difficilmente riconducibili al suo operato, ma riguardavano scelte di fatto compiute dagli amministratori occulti che avevano patteggiato la pena. Tali conclusioni erano confermate dalla perizia redatta dal prof. Fa., dalla quale emergeva il ruolo di mero prestanome dell’imputato.
2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, con riferimento alla L. Fall., art. 216, e art. 40 c.p., nonchè conseguente vizio di motivazione.
In particolare, si critica la sentenza impugnata per avere trascurato di considerare che l’imputato, impossibilitato a vagliare con rigore la complessità dei rapporti posti in essere dai reali amministratori, stante l’indisponibilità di adeguata e chiara documentazione, si era verosimilmente convinto della corretta gestione della società da parte degli amministratori di fatto, senza che in contrario rilevasse la sottoscrizione dei bilanci. D’altra parte, la complessità delle operazioni poste in essere avrebbe potuto trarre in inganno qualsiasi soggetto in buona fede, tanto che, per poter comprendere il fine ultimo dei meccanismi contabili posti in essere, era stata necessaria in sede processuale un’indagine peritale.
3. Con la memoria depositata in data 28/12/2012, per un verso, si ribadisce l’assenza di consapevolezza, da parte dell’imputato, della valenza distrattiva delle condotte poste in essere dagli amministratori di fatto e, per altro verso, si lamenta, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza degli artt. 62 bis, 69 e 133 c.p., per non avere la Corte ritenuto la prevalenza delle circostanze generiche nonostante il ruolo marginale, di mero prestanome, ricoperto dal F..
Motivi della decisione
1. Il primo motivo di ricorso è fondato, dal momento che il reato di cui al capo d), relativo a fatti di bancarotta semplice prefallimentare, da ritenersi consumati in data (OMISSIS), con la dichiarazione di fallimento della ON s.r.l., risulta essersi prescritto con il decorso del termine massimo di sette anni e mezzo.
Ne discende che, con riferimento a tale capo, va annullata la sentenza impugnata, con eliminazione del relativo aumento di pena (mesi uno di reclusione).
2. Il secondo motivo del ricorso è inammissibile, dal momento che, ai sensi dell’art. 24 c.p.p., comma 1, il giudice di appello pronuncia sentenza di annullamento, quando riconosce che il giudice di primo grado era incompetente per materia a norma dell’art. 23, comma 1, ovvero per territorio o per connessione, purchè, in tali ultime ipotesi, l’incompetenza sia stata eccepita a norma dell’art. 21 e l’eccezione sia stata riproposta nei motivi di appello.
Nella specie, l’eccezione di incompetenza per ragioni di connessione non è stata proposta nei motivi di appello.
3. Infondato è il terzo motivo di ricorso.
La Corte territoriale ha sottolineato come il F. abbia posto in essere atti di amministrazione delle società, emettendo e firmando assegni, e come gli assegni recanti una sua apparente firma apocrifa siano in numero così irrisorio da non potere scalfire le conclusioni raggiunte. A fronte di tale ricostruzione, il ricorso torna a valorizzare l’esistenza di questi ultimi assegni, senza illustrare in che modo essi, nonostante la loro esiguità, possano dimostrare l’assenza di un contributo del ricorrente. Il fatto poi che altri soggetti abbiano ricoperto un ruolo di gestori di fatto non esclude logicamente il contributo dell’amministratore di diritto.
In definitiva, non emergono profili di manifesta illogicità delle argomentazioni della Corte o un travisamento delle prove.
4. Il quarto motivo di ricorso è infondato, dal momento che la Corte territoriale ha tratto, sul piano dell’elemento soggettivo, la dimostrazione del contributo arrecato dal ricorrente non solo dall’avere egli accettato di omettere i necessari controlli sull’operato degli amministratori di fatto, ma soprattutto dall’avere effettivamente ed attivamente partecipato alla gestione delle società.
5. Quanto al primo motivo contenuto nella memoria aggiuntiva, attinente alla richiesta prevalenza delle attenuanti generiche, deve ribadirsi che, in tema di ricorso per cassazione, la presentazione di motivi nuovi è consentita entro i limiti in cui essi investano capi o, punti della decisione già enunciati nell’atto originario di gravame, poichè la "novità" è riferita ai "motivi", e quindi alle ragioni che illustrano ed argomentano il gravame su singoli capi o punti della sentenza impugnata, già censurati con il ricorso (Sez. 1, n. 40932 del 26/05/2011, Califano, Rv. 251482).
6. Atteso l’esito del ricorso, il F. va condannato al rimborso delle spese di parte civile, liquidate in Euro 3.000,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine al reato di cui al capo D), perchè estinto per prescrizione, ed elimina il relativo aumento di pena di mesi uno di reclusione; rigetta nel resto e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di parte civile liquidate in Euro 3.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2013

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