Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-01-2013) 21-03-2013, n. 13294

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 16/02/2010, il Tribunale di Latina ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Latina che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia P.L. e R.F., chiamati a rispondere, la prima, del reato di cui all’art. 582 c.p., per avere cagionato volontariamente lesioni a Pe.Mo., mediante un violento calcio alla gamba, e il secondo del reato di cui all’art. 582 c.p., per avere cagionato volontariamente lesioni personali a S.S..

Il Tribunale ha ritenuto che le dichiarazioni delle persone offese fossero coerenti, logiche e prive di contraddizioni, riscontrate dalle deposizioni rese dai testi del P.M. e delle difesa, nonchè dai certificati medici prodotti.

La sentenza impugnata ha poi escluso la configurabilità della legittima difesa in favore del R., al momento che dalle risultanze istruttorie non emergeva l’esistenza di un’aggressione ingiusta in suo danno, ma piuttosto il contrario.

3. Nell’interesse degli imputati, da parte del loro difensore d’ufficio, è stato proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo.

3.1. Sul piano processuale, i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e):

a) di essere stati rinviati a giudizio dinanzi al Giudice di Pace, senza avere mal reso dichiarazione di elezione di domicilio;

b) che il R., in data (OMISSIS), ricevendo in mani proprie presso la Procura di Latina il decreto di citazione a giudizio "anche per la moglie P.L.", aveva dichiarato che il loro domicilio si trovava in (OMISSIS) e non più in (OMISSIS);

c) che tutte le notifiche, tanto in primo che in secondo grado erano state eseguite presso l’indirizzo di (OMISSIS), con conseguente nullità assoluta ed insanabile ex art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 179 c.p.p., anche della notifica eseguita presso il difensore;

d) che dalle relate di notifica non risultava la persona e la data in cui erano state eseguite;

e) che ulteriore causa di nullità era rappresentata dalla mancata notifica dell’estratto contumaciale della sentenza.

Nel merito, il ricorso rileva che il R. doveva essere assolto per avere agito in stato di legittima difesa, quantomeno putativa, essendo intervenuto in ausilio della moglie, P.L., afferrata per il collo da S.S.. Le deposizioni di quest’ultimo e della moglie, Pe.Mo., non erano utilizzabili, sia perchè rese in violazione delle norme che impediscono di escutere come testi le persone imputate in procedimenti connessi, sia perchè prive di credibilità in relazione alle reciproche offese e agli atti di violenza.

Con riferimento al reato contestato alla P., si rileva l’inverosimiglianza del calcio da quest’ultima sferrato al ginocchio della Pe., seduta nella sua autovettura, sul sedile anteriore.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Come risulta dall’esame degli atti processuali e, come del resto, riconosciuto in ricorso, la notifica in primo grado di citazione dinanzi al Giudice di pace è stato notificato a mani del R., sia in proprio sia quale marito della P.. E’ esatto che le successive notifiche sono state prima tentate presso un domicilio non corrispondente a quello eletto e, in seguito, eseguite presso il difensore.

E, tuttavia, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (v., ad es., Sez. 3, n. 20349 del 16/03/2010, Catania, Rv. 247109), le notifiche in luogo diverso dal domicilio dichiarato dall’imputato integrano, ove non inidonee a determinare la conoscenza effettiva dell’atto, una nullità solo relativa, che resta sanata se non eccepita, come nella specie, immediatamente dopo l’accertamento della costituzione delle parti. Tale orientamento si colloca nella scia di Sez. U n. 119 del 27/10/2004, dep. 07/01/2005, Palumbo, Rv. 229539, secondo cui, in tema di notificazione della citazione all’imputato, la nullità assoluta ed insanabile prevista dall’art. 179 c.p.p., ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato. La medesima nullità non ricorre, invece, nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 c.p.p..

Nella fattispecie in esame, non si è in presenza di una omissione nella notifica bensì di una sua notifica nel posto sbagliato, sì che il vizio riguarda la notifica e non certo il decreto.

Conseguentemente, la nullità verificatasi deve considerarsi relativa (art. 181 c.p.p., comma 3) e, concernendo un atto preliminare al dibattimento, doveva essere eccepita entro il termine di cui all’art. 491 c.p.p.. Evidente appare quindi la tardività della eccezione, proposta solo con il ricorso per cassazione.

Va aggiunto, infine, che la mancata notifica dell’estratto contumaciale della sentenza non determina la nullità di quest’ultima, incidendo unicamente sulla decorrenza del termine di impugnazione.

2. Del pari infondata è la censura che concerne le modalità di assunzione delle dichiarazioni dello S. – unico soggetto che risulta essere coimputato nel presente processo-, il quale, come emerge dalla sentenza di primo grado, è stato sentito ai sensi dell’art. 210 c.p.p..

Quanto poi alla valutazione delle dichiarazioni rese e alle conclusioni raggiunte dai giudici di merito in punto di affermazione di responsabilità, va rilevato che quest’ultima trae fondamento non solo da quanto riferito dallo S. e dalla Pe. (e, con riferimento a quest’ultima, nella sua veste di parte offesa, occorre solo ricordare Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv.

253214, secondo cui le regole dettate dall’art. 192 c.p.p., comma 3, non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone), ma anche dalle deposizioni dei testi del P.M. e della difesa (a proposito delle quali non è dato cogliere nel ricorso alcuna critica) e nei certificati medici prodotti. In definitiva, esclusi errori di carattere giuridico nell’individuazione delle regole di valutazione delle prove, deve concludersi nel senso che il ricorso aspira ad una rivisitazione delle risultanze istruttorie preclusa in sede di legittimità.

Per queste ragioni, a fronte della dinamica accettata, non è dato cogliere alcun vizio motivazionale nella sentenza impugnata che, muovendo dalla premessa che erano stati i coniugi Pe. e S. a subire un’aggressione, ha escluso la scriminante della legittima difesa.

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè, in solido, al rimborso delle spese di parte civile, liquidate in Euro 2.500,00, oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè in solido al pagamento delle spese di parte civile, liquidate in Euro 2.500,00, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2013


Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *