T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 18-01-2011, n. 116

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente, già titolare di un permesso ottenuto ex art. 31 D.lgs. 286\98, impugnava il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno con conversione del motivo in permesso per lavoro subordinato.

Nei due motivi di ricorso, la ricorrente sosteneva di avere tutti i requisiti per ottenere il rinnovo con contestuale conversione da permesso per motivi di famiglia a permesso per lavoro subordinato ai sensi dell’art. 32 D. lgs. 286\98.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 21.7.2009 il Collegio accoglieva la domanda di sospensione dell’efficacia dell’atto ai fini del riesame dello stesso.

Successivamente l’amministrazione depositava una nota nella quale faceva presente che a seguito del riesame della vicenda era emersa la legittimità della richiesta della ricorrente cosicché si era provveduto all’annullamento del provvedimento impugnato ed alla concessione del permesso richiesto.

Si deve prendere atto, pertanto, della cessazione della materia del contendere.

Visto l’esito del ricorso può procedersi alla compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Concetta Plantamura, Referendario

Ugo De Carlo, Referendario, Estensore


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