T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 18-01-2011, n. 115

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe con cui gli era stato denegato il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato sulla base dell’insufficienza dei redditi documentati per garantire il suo mantenimento in Italia.

Nell’unico motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 5,comma 5, D.lgs. 286\98 e l’eccesso di potere per carenza di istruttoria e ingiustizia manifesta.

Il ricorrente afferma di aver dimostrato di aver lavorato con la s.r.l. M. e successivamente la s.r.l. P. da cui sarebbe scaturito un reddito sufficiente al suo mantenimento e che inoltre stava facendo ogni sforzo per trovare una stabile collocazione lavorativa.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 9.6.2009 l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento veniva respinta per mancanza di fumus.

Il ricorso non merita accoglimento.

Il ricorrente non è riuscito a dimostrare per gli anni successivi alla presentazione dell’istanza e precedenti all’emanazione del provvedimento il raggiungimento di una soglia di reddito sufficiente a giustificare il suo mantenimento in Italia.

Nonostante il richiamo all’art. 5,comma 5, D.lgs. 286\98 non vi è in atti alcun fatto sopraggiunto che l’amministrazione avrebbe dovuto valutare ed anche nelle more tra la decisione cautelare e quella di merito non sono intervenuti fatti che possano indurre a ritenere illegittimo il provvedimento adottato dal Questore di Milano.

Peraltro non sarebbe stato possibile concedergli un altro permesso ex art. 22 D.lgs. 286\98 poiché già il permesso da rinnovare era stato consesso con quella finalità.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.000.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Concetta Plantamura, Referendario

Ugo De Carlo, Referendario, Estensore


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