Cass. civ. Sez. I, Sent., 26-07-2012, n. 13301

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Svolgimento del processo

La ricorrente Provincia autonoma di Trento impugna il decreto Trib.

Rovereto 5.2.2009 n. 187 con cui, nel Fallimento S.I.R.I.C. s.r.l. ed in conferma del decreto reiettivo sul punto del competente giudice delegato, venne rigettata la sua opposizione ai sensi dell’art. 98 L.Fall., volta all’ammissione allo stato passivo ed in privilegio di quella procedura del credito riferito alla tassa automobilistica ed agli interessi, L.Prov. n. 10 del 1998, ex art. 4. Il mancato riconoscimento del privilegio, richiesto ex art. 2752 ovvero art. 2758 cod. civ., fu motivato dal tribunale trentino – che ammise invece il credito al passivo tra i chirografari – per il rinvio di tipo storico della norma civilistica al T.U. Finanza Locale (R.D. n. 1175 del 1931) e la conseguente impossibilità di farne applicazione analogica, stante la natura eccezionale delle cause di prelazione e l’impossibilità di ravvisare nella disposizione una norma suscettibile di interpretazione più lata.

Il ricorso è affidato a tre motivi.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2752 c.c., u.c.. La tassa automobilistica provinciale corrisponderebbe ad un tributo, istituito con L.P. 11 settembre 1998, n. 10 e secondo le competenze statutarie dell’autonomia ex D.Lgs. n. 268 del 1992, con vigenza sostitutiva – dal 1999 – della precedente tassa erariale, a suo tempo assistita da privilegio ex art. 2758 cod. civ.. L’inquadramento corretto del credito, oggetto di privilegio generale, avrebbe dovuto condurre alla sua inserzione tra le imposte, le tasse e i tributi previsti dalla legge per la finanza locale, secondo un rinvio dinamico e non storico.

Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione ancora dell’art. 2752 c.c., u.c., e art. 2745, in relazione all’art. 12 preleggi, per averne invocato un’interpretazione restrittiva, che non apprezza l’attribuzione del privilegio in ragione della causa del credito e dunque con inclusione del privilegio di tutti i tributi istituiti successivamente al T.U. Finanza locale (R.D. n. 1175 del 1931), così dovendosi intendere il nuovo sistema emerso dopo il 1942 ed il varo dell’art. 119 Cost..

Con il terreo motivo si deduce ancora falsa ed erronea interpretazione dell’art. 2752 c.c., u.c., in relazione all’art. 14 preleggi, ben potendo anche le norme sui privilegi, ancorchè ritenute eccezionali, essere passibili di interpretazione estensiva.

Gli stessi motivi sono replicati con riguardo alla domanda subordinata, di assegnazione del privilegio speciale ex art. 2758 cod. civ., già prospettata avanti al giudice di merito.

1. I primi tre motivi possono essere trattati congiuntamente, stante l’evidente connessione e ne va affermata la fondatela, con conseguente assorbimento della residua osservazione, articolata su domanda dedotta in subordine. La tassa automobilistica erariale di cui al D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 è stata sostituita, nel territorio della Provincia autonoma di Trento e con effetto dal 1 gennaio 1999, da apposita tassa automobilistica provinciale, un tributo istituito dalla L.P. 11 settembre 1998, n. 10, art. 4, adottata nell’esercizio delle competenze statutarie disciplinate dal D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 268, poi modificato dal D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 432, recante norme di attuazione dello statuto speciale. Il D.Lgs. n. 268 del 1992, art. 3 permette invero che "1. Ai sensi degli artt. 72 e 73 dello statuto, le province possono stabilire imposte e tasse sul turismo e la regione e le province possono istituire tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, quali risultano da leggi che espressamente li stabiliscono per i singoli tributi, ovvero quali si desumono dalla legislazione vigente nel caso di istituzione di tributi non specificatamente disciplinati da leggi dello Stato, ha regione e le province possono altresì istituire nelle materie di rispettiva competenza tributi e contributi corrispondenti a quelli di competenza delle regioni a statuto ordinario e delle province di diritto comune in armonia con i principi stabiliti dalle leggi che li disciplinano. Fino all’istituzione da parte delle province o della regione dei predetti tributi e contributi continuano ad applicarsi le norme relative ai corrispondenti tributi e contributi statali. 2. Per i fini dell’art. 72 dello statuto ed entro il limite dei principi indicati al comma 1, le province possono stabilire, con efficacia nel loro ambito territoriale, forme di imposizione che colpiscono attività ovvero utilizzo di beni immobili riferiti alla pratica turistica, ovvero attività economiche qualificate come turistiche o inerenti al turismo, in quanto dallo stesso direttamente influenzate sotto il profilo economico, anche in rapporto alla localizzazione dell’attività medesima". Il cit. art. 4, L.P. n. 10 del 1998 statuisce che "In attesa di una disciplina organica della tassa automobilistica provinciale il presupposto d’imposta, la misura della tassa, i soggetti passivi, le modalità di applicazione del tributo, fatta eccezione per quanto disposto al comma 3, rimangono assoggettati alla disciplina prevista dal D.P.R. n. 39 del 1953, nonchè alle altre disposizioni previste per la tassa automobilistica erariale e regionale vigenti nel restante territorio nazionale. 3. Le modalità di riscossione, di accertamento, di recupero e di applicazione delle sanzioni e il relativo contenzioso, nonchè le modalità per la concessione di agevolazioni, di riduzioni, di esecuzioni e di sospensioni e i casi e le modalità di rimborso, sono disciplinati con apposito regolamento di esecuzione del presente articolo". La prima questione concerne dunque la riconoscibilità o meno, in capo alla predetta tassa automobilistica trentina, della natura di credito derivante da imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale, così potendone discendere, in caso di risposta affermativa, il riconoscimento del medesimo privilegio posto dall’art. 2752 c.c., u.c..

Sul punto, con riguardo a singoli tributi ma con proposizioni aventi valenza più generale, questa Corte ha invero statuito di aver "già avuto occasione di riconoscere al credito della tariffa rifiuti il privilegio di cui all’art. 2752 c.c., u.c., con Cass. 5297/2009. E’ poi seguita Cass. Sez. Un. 13894/2009 – pronunciata in sede di regolamento di giurisdizione – che, ritenendo la natura non tributaria della tariffa pur in presenza di precedenti tra loro contrastanti nella giurisprudenza di questa Corte, ha sollevato eccezione di illegittimità costituzionale della previsione della giurisdizione del giudice tributario. Un mese dopo, però, Corte Cost. 238/2009 ha confermato – in relazione ad altre ordinanze di rimessione – la natura tributaria della tariffa e successivamente, con ord. 64/2010, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione sollevata dalle Sezioni Unite; le quali, a loro volta, preso atto di quest’ultima decisione, con ordinanza 14903/2010, hanno dichiarato la giurisdizione del giudice tributario per le controversie aventi ad oggetto l’obbligazione di pagamento della medesima tariffa. Sempre le Sezioni Unite hanno anche risolto, con la sentenza 11930/2010, la questione dell’interpretazione dell’art. 2752 c.c., u.c., accogliendone l’interpretazione estensiva per la quale tutti i tributi locali, siano o meno previsti dal richiamato R.D. godono del privilegio di cui trattasi" (Cass. 4554/2012). Se ne è tratta la conclusione per cui "La tariffa di igiene ambientale (TIA) riveste natura tributaria, quale entrata pubblica costituente "tassa di scopo", che mira a fronteggiare una spesa di carattere generale, ripartendone l’onere sulle categorie sociali che da questa traggono vantaggio, mentre manca un rapporto sinallagmatico tra la prestazione da cui scaturisce l’onere ed il beneficio che il singolo riceve.

Pertanto, al credito relativo si applica il privilegio previsto dall’art. 2752 c.c., comma 3, in quanto tale norma, con l’espressione "legge per la finanza locale", rinvia non ad una legge specifica istitutiva della singola imposta, bensì all’atto astrattamente generatore dell’imposizione, in coerenza con il fine del privilegio in questione, volto ad assicurare agli enti locali la provvista dei mezzi economici necessari per l’adempimento dei loro compiti istituzionali" (Cass. 2320/2012). La motivazione ammette così che può invero "essere riconosciuta natura tributaria a tutte quelle prestazioni che non trovino giustificazione o in una finalità punitiva perseguita dal soggetto pubblico o in un rapporto sinallagmatico tra la prestazione stessa e il beneficio che il singolo riceve". (Cass. s.u. 3158/08; Cass. 5297/2009).

2. A tale propensione interpretativa corrente, manifestata dalla S.C. in termini ricognitivi aperti circa i tributi degli enti locali come individuabili per l’u.c., art. 2752 cod. civ., senza dunque un rinvio alla sola disciplina storica della legge sulla finanza locale del r.d. 1175 del 1931, si affianca l’osservazione, propria del caso in esame, per cui anche per la tassa provinciale in questione, della quale appare pacifica la natura tributaria, la legislazione sull’autonomia rappresenta la fonte normativa che ha permesso la migrazione del tributo indiretto già statale all’ente provincia, senza soluzione di continuità. Tale passaggio, peraltro, alla luce dell’impianto normativo che lo ha permesso, espressamente ispirato secondo il D.Lgs. n. 268 del 1992 alla attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale, può dirsi intercettare una peculiare relazione con la menzionata ratio che, nella norma codicistica conferente il privilegio generale, rimanda ad ogni atto generatore dell’imposizione e volto ad assicurare i mezzi economici necessari per l’adempimento dei compiti istituzionali. Da tale descritta qualificazione giuridica, coerente con una lettura aperta degli istituti tributari della finanza locale – dunque superando anche in questo caso la restrizione alla sola normativa del 1931, tanto più per un tributo afferente a risorse essenziali di un ente locale a previsione costituzionale, come la Provincia di Trento, istituito successivamente ai sensi dell’art. 116 Cost. – anche il relativo credito assume perciò il rango privilegiato ex art. 2752 c.c., u.c..

Trovano perciò applicazione, come per altri tributi di istituzione avvenuta con leggi successive al R.D. n. 1175 del 1931 (così le decisioni in tema di ICI, Cass. s.u. 11930/2010 e Cass. 17202/2011;

IRAP, Cass. 25242/2010 e Cass. 11417/2012; tariffa rifiuti, Cass. 2320/2012), i citati criteri di interpretazione estensiva, potendosi ripetere, come per gli esempi di tributi statali riferiti, che "la norma fin dal suo testo iniziale fu strutturata in modo da non rivolgersi ad una legge specifica istitutiva della singola imposta – tanto meno coincidente con il solo T.U. del 1931 – ma intese rinviare all’atto astrattamente generatore dell’imposizione nella sua lata eccezione onde consentire … l’aggregazione successiva di norme ulteriori in ragione della materia considerata" (Cass. s.u.

11930/2010).

3. Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente riconoscimento del privilegio generale per il credito della tassa automobilistica provinciale, in quanto la conseguente cassazione della sentenza impugnata si accompagna, sussistendo i requisiti di cui all’art. 384 cod. proc. civ. e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, alla decisione della causa nel merito, con l’attribuzione del privilegio generale mobiliare ex art. 2752 c.c., comma 3 (nel testo ratione temporis vigente) al credito insinuato al passivo del Fallimento intimato – per detta tassa automobilistica – dalla Provincia ricorrente. Analoga sorte compete alla prestazione accessoria degli interessi, da ammettere al passivo secondo le decorrenze e nelle misure di legge e qualità richieste dal creditore e dunque fino alla ripartizione mobiliare ai sensi degli artt. 54-55 L.Fall..

4. In ragione della solo recente acquisizione di più univoci orientamenti giurisprudenziali quanto alle questioni oggetto di controversia, tenuto conto dell’epoca della domanda e delle decisioni assunte nel procedimento, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte, ritenendo fondati i motivi, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e per l’effetto, decidendo nel merito la domanda di ammissione al passivo, ammette il creditore Provincia di Trento al passivo del Fallimento intimato ed in via privilegiata ai sensi di cui in motivazione, quanto al credito per la tassa automobilistica provinciale, nonchè agli interessi con il tasso di legge sul capitale come da domanda e fino alla ripartizione mobiliare ai sensi e nei limiti degli artt. 54 e 55 L.Fall.; dichiara l’integrale compensazione delle spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2012


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