Cass. civ. Sez. I, Sent., 26-07-2012, n. 13299

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– Premesso che la Curatela del Fallimento dell’impresa individuale S.L., deducendo il diritto a percepire il corrispettivo di lavori extra-capitolato eseguiti con riferimento al contratto di appalto avente ad oggetto la sistemazione del lungomare di (OMISSIS), con citazione notificata nel luglio 1996, convenne in giudizio il direttore dei lavori ing. C.G. che li autorizzò e, in via surrogatoria, la Provincia di Latina, per ingiustificato arricchimento;

– i convenuti si costituirono resistendo;

– il Tribunale di Latina accolse soltanto la domanda nei confronti del C., regolando le spese secondo la soccombenza;

– la Corte d’appello di Roma, con sentenza 8 luglio 2004, decidendo sugli appelli proposti dalla Curatela e dal C., resistendo la Provincia di Latina, li ha rigettati e condannato il C. al pagamento delle spese processuali in favore della Curatela e quest’ultima al pagamento delle spese nei confronti della Provincia;

– il C. ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi; la Curatela ha resistito con controricorso; la Provincia non ha svolto attività difensiva;

– nel giudizio di cassazione, all’udienza di discussione del 12 maggio 2011, le parti ( C. e Curatela) hanno presentato un’istanza scritta nella quale hanno dichiarato essere intervenuto un accordo transattivo e hanno chiesto concordemente un rinvio dell’udienza di discussione per acquisire le autorizzazioni da parte degli organi fallimentari, al fine di formalizzare la rinuncia al giudizio di legittimità; nessuna parte è comparsa all’udienza successiva del 10 luglio 2012. – Ritenuto che il comportamento processuale delle parti dimostra la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, che deve essere pertanto dichiarato inammissibile;

sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2012


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