Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-01-2013) 06-03-2013, n. 10414

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione P.C.G. avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze in data 5 aprile 2011 con la quale è stata confermata quella di primo grado, di condanna in ordine al delitto di lesioni personali volontarie aggravate dall’uso di un bastone, in danno di W.N., ed alla contravvenzione del porto ingiustificato dello stesso bastone, fatti commessi il (OMISSIS) da soggetto nei confronti del quale è stata contestata e ritenuta la recidiva reiterata e specifica.

Deduce:

1) il vizio di motivazione con riferimento ai motivi d’appello nei quali erano stati posti in evidenza gli elementi ostativi ad una ricostruzione del fatto in termini di responsabilità del ricorrente.

In particolare era stata affrontata in maniera carente e del tutto illogica la questione dell’avere, la persona offesa, prima di effettuare il riconoscimento fotografico dell’imputato, dichiarato ai verbalizzanti di essere stato aggredito da tre rumeni.

Inoltre manca del tutto la prova del movente della presunta aggressione da parte dell’imputato così come incerte erano le modalità, attestate in sentenza, a proposito del concorso di altri due soggetti;

2) il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, stanti le documentate e difficili condizioni personali e di famiglia del prevenuto;

3) il vizio della motivazione in riferimento alla entità della pena inflitta e alla ritenuta recidiva. In particolare, non era stata data risposta al motivo d’appello con cui era stato segnalato che l’aumento per la circostanza aggravante ex art. 585 c.p. era stato calcolato in misura superiore al massimo consentito di un terzo;

4) il vizio di motivazione in ordine alla concessa provvisionale.

Il ricorso è fondato nei termini che si indicheranno.

Il primo motivo di ricorso a invero inammissibile perchè versato in fatto e comunque manifestamente infondato.

La sentenza impugnata ha basato l’affermazione – di responsabilità su un compendio probatorio plausibilmente considerato capace di sostenere la tesi dell’accusa ed in particolare sulle dichiarazioni della persona offesa e su quelle della moglie di costui, sorella della compagna dell’imputato, la quale ha assistito al pestaggio del marito da parte dell’imputato che ha anche riconosciuto in foto.

La Corte ha anche valorizzato, dopo averlo ricostruito nel dettaglio, il possibile movente dell’azione aggressiva dell’imputato, strettamente correlato al tenore della frase che egli aveva pronunciato quando aveva colpito con un pugno al volto la persona offesa.

Per tale ragione appaiono del tutto destituiti di fondamento i rilievi sulla presunta inattendibilità di alcune dichiarazioni della persona offesa la quale avrebbe inizialmente riferito l’aggressione, presso gli organi della polizia giudiziaria intervenuti, a tre "connazionali".

La Corte di merito ha infatti razionalmente spiegato che tale affermazione ben poteva essere riferita non già alla nazionalità dell’imputato posta in relazione a quella persona offesa (essendo l’uno rumeno e l’altro africano) quanto ad una nazionalità comune dell’imputato e dei suoi complici.

Infondato è il secondo motivo di ricorso a fronte di una motivazione, esibita in sentenza, nella quale sono stati ritenuti prevalenti, nella determinazione dell’entità del trattamento sanzionatorio e ai fini del giudizio sulla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, gli elementi negativi concernenti il fatto e la personalità dell’imputato: il tutto secondo una valutazione che inerisce al potere discrezionale del giudice e che sottosta alla sola regola, nel caso di specie rispettata, della giustificazione della decisione assunta.

Il terzo motivo è inammissibile posto che la questione non risulta sollevata, nei necessari termini di specificità, già in sede di appello.

Il quarto motivo è inammissibile tenuto conto della costante giurisprudenza di legittimità che esclude l’ammissibilità del motivo di ricorso per cassazione, a proposito della provvisionale riconosciuta la parte civile, stante la natura meramente interlocutoria e provvisoria di tale statuizione (Sez. U, Sentenza n. 2246 del 19/12/1990 Ud. (dep. 19/02/1991) Rv. 186722).

Peraltro, attesa la complessiva infondatezza del ricorso, deve darsi atto della sopravvenuta prescrizione della contravvenzione posto che, ai fini del calcolo del termine di estinzione, tale imputazione non soggiace all’aggravio dovuto alla contestazione della recidiva, essendo quest’ultima configurabile solo in relazione alla reiterazione di delitti.

In conclusione, per la contravvenzione, il termine di prescrizione di 5 anni è decorso a far data dall’11 marzo 2011.

Va dunque eliminata la pena inflitta per tale reato, in aumento rispetto a quella inflitta per il delitto, pari a 5 giorni di reclusione, come ricavabile dalla lettura della decisione di merito.

In ossequio al principio della soccombenza, l’imputato deve essere condannato a rifondere le spese sostenute per la difesa, nel grado, dalla parte civile, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla contravvenzione sub B) perchè estinta per prescrizione ed elimina il relativa aumento di pena di gg 5 di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile liquidate in complessivi Euro 2.300 oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2013


Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *