T.A.R. Puglia Bari Sez. I, Sent., 18-01-2011, n. 102

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La società ricorrente ha presentato istanze alla Regione Puglia per il rilascio dell’autorizzazione unica all’installazione e all’esercizio di due parchi eolici, da localizzare in agro di Cerignola (in località Pozzo TerrannoPavoni e TressantiPosta Crusta), in data 26 settembre 2008. Le medesime istanze sono state prodotte anche al Comune di Cerignola (il 13 maggio 2008 e I agosto 2008) e alla Provincia di Foggia (il 10 ottobre 2008).

Le Amministrazioni sono rimaste silenti, sicché la società si è vista costretta ad agire dinanzi a questo Tribunale affinché sia dichiarato l’obbligo di concludere il procedimento.

Si è costituito il Comune di Cerignola, rilevando (anche ai fini del regolamento delle spese processuali) la propria estraneità al giudizio, avendo lo stesso già adottato il P.R.I.E. con deliberazione consiliare 25 luglio 2010 n. 16.

La causa è stata riservata per la decisione all’udienza del 17 novembre 2010.

2. Il ricorso è fondato.

Ai fini dell’esame delle censure dedotte, occorre premettere alcune osservazioni sulla disciplina degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Già in origine la direttiva 2001/77/CE, in un’ottica di liberalizzazione del mercato interno dell’elettricità, aveva sottolineato il significato delle produzioni di tale tipo, evidenziando che "contribuiscono alla protezione dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile"; "Esse possono inoltre creare occupazione locale, avere un impatto positivo sulla coesione sociale, contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti e permettere di conseguire più rapidamente gli obiettivi di Kyoto" (primo "considerando").

In particolare, per la direttiva, "É necessario tener conto della struttura specifica del settore delle fonti energetiche rinnovabili, in particolare al momento della revisione delle procedure amministrative di autorizzazione a costruire impianti di produzione di elettricità proveniente da fonti energetiche rinnovabili" (ventesimo "considerando"); l’atto comunitario ha perciò stabilito, all’articolo 6:

"1. Gli Stati membri o gli organismi competenti designati dagli Stati membri valutano l’attuale quadro legislativo e regolamentare esistente delle procedure di autorizzazione o delle altre procedure di cui all’articolo 4 della direttiva 96/92/CE applicabili agli impianti per la produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili allo scopo di:

– ridurre gli ostacoli normativi e di altro tipo all’aumento della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili,

– razionalizzare e accelerare le procedure all’opportuno livello amministrativo,

– garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e tengano pienamente conto delle particolarità delle varie tecnologie per le fonti energetiche rinnovabili".

La direttiva è stata poi recepita con il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, il quale evidenzia nel suo complesso una precisa volontà promozionale relativa ai procedimenti d’installazione d’impianti di produzione di energia mediante fonti rinnovabili che, come sottolineato dal Consiglio di Stato, corrisponde a "finalità di interesse pubblico (la riduzione delle emissioni di gas all’effetto serra attraverso la ricerca, promozione, sviluppo maggior utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili di tecniche avanzati compatibili con l’ambiente tra i quali rientrano impianti eolici, costituisce un impegno internazionale assunto dallo Stato italiano recepito nell’ordinamento statale della legge 1° giugno 2002, n. 120, concernente "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997")" (decisione della sesta Sezione, 9 marzo 2005 n. 971).

L’articolo 12, quarto comma del citato decreto legislativo, in particolare, dispone: "Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni". Le evidenti finalità di semplificazione e accelerazione sono state sottolineate anche dalla Corte costituzionale, che, nella sentenza 9 novembre 2006 n. 364, ha qualificato tale termine come principio fondamentale in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia".

In concreto occorre ricordare che, a distanza di due anni dalla presentazione delle domande di autorizzazione e della relativa documentazione da parte della società istante, permane l’inerzia procedimentale della Regione, senza che peraltro sia stata fornita alcuna spiegazione, neppure in sede processuale. Ciò anche in relazione alla circostanza che, con ordinanza di questa Sezione del 9 settembre 2009 (n. 4/2010, in Gazzetta ufficiale, prima serie speciale, n. 5/2010), è stata sollevata questione d’incostituzionalità della L.R. 31 dicembre 2007, n. 40, nella parte in cui assoggetta i progetti al P.R.I.E. attraverso il rinvio alla disciplina di cui al regolamento 4 ottobre 2006, n. 16.

Rispetto a tale lunga inerzia questo Tribunale deve ribadire l’obbligo dell’Amministrazione di condurre il procedimento nel rispetto della disciplina sia statale sia regionale, che é espressione dei principi di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza dell’azione amministrativa, nonché dei principi dell’ordinamento comunitario, e rilevare la gravità del relativo inadempimento.

A ciò consegue l’ordine alla Regione Puglia di definire il procedimento ovvero di esplicitare le ragioni della sospensione del procedimento e agire, ove possibile, per la rimozione dell’eventuale ostacolo al prosieguo.

Ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, non risulta invece allo stato necessaria la nomina di un commissario ad acta.

In conclusione, il ricorso in epigrafe dev’essere accolto, nei limiti sovraesposti.

Le spese processuali, liquidate come da dispositivo (anche in relazione alla circostanza della definizione alla medesima camera di consiglio di ricorsi analoghi), seguono la soccombenza nei confronti della Regione, mentre per il resto sussistono i motivi giustificativi per disporne la compensazione.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei limiti di cui in motivazione, e per l’effetto

– dichiara l’obbligo della Regione Puglia di dar corso alla procedura di autorizzazione unica, avviata dalla società ricorrente con la presentazione delle istanze relative all’installazione e all’esercizio di due parchi eolici, da localizzare in agro di Cerignola, in data 26 novembre 2008, definendolo ovvero esplicitando le ragioni della relativa sospensione, nel termine di giorni 30 (trenta), decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza a cura della segreteria di questo Tribunale o dalla sua notificazione;

– condanna la Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta p.t., alla rifusione in favore della società ricorrente delle spese ed onorari del presente giudizio, liquidati in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), più CU, CPI e IVA, come per legge. Compensa per il resto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Corrado Allegretta, Presidente

Doris Durante, Consigliere

Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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