Cass. civ. Sez. I, Sent., 26-07-2012, n. 13292

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Svolgimento del processo
Con due contratti del 25 giugno 1992 il X s.p.a.
concesse in mutuo fondiario al sig. N.D. le somme, rispettivamente, di L. 600.000.000 e L. 400.000.000 con garanzia ipotecaria su un complesso immobiliare di proprietà del mutuatario.
Di tali importi, L. 588.235.000 vennero utilizzate per estinguere l’ipoteca di primo grado gravante sul medesimo immobile in favore della società Finsea, mentre con L. 400.000.000, affluite sul conto corrente n. 27/13919 presso la banca mutuante, furono acquistati il 29 luglio 1992 buoni fruttiferi al portatore, che in pari data vennero costituiti in pegno a nome della sig.ra P.G., convivente del sig. N.B., "a garanzia" – si legge nell’atto di pegno – "del buon fine delle obbligazioni assunte o che potranno essere assunte nei confronti (…) in dipendenza di ogni e qualsiasi operazione effettuata o che effettuerà in avvenire la società La Felsinea Busti s.n.c. di Nobili Dante e Bruno" e "per ogni altro credito già in essere o che dovesse sorgere (…) anche non liquido ed esigibile" in favore del X.
Il pegno fu successivamente escusso dalla banca a soddisfazione dei propri crediti. Con sentenza del 26 agosto 1993 il Tribunale di Bologna dichiarò il fallimento della Felsinea Busti e dei soci D. e N.B..
La banca propose, ai sensi della L. Fall., art. 101, domanda di ammissione al passivo del credito ipotecario di L. 1.434.625.366 oltre interessi derivante dai due mutui e del credito chirografario di L. 121.099.754 per scoperto del conto corrente. La curatela, con distinte citazioni, instaurò due giudizi intesi, l’uno, al recupero della somma incassata dalla banca mediante la realizzazione del pegno e alla revoca di quest’ultimo, l’altro alla revoca dell’ipoteca iscritta a garanzia dei mutui fondiari.
I tre giudizi vennero riuniti davanti al Tribunale di Bologna. Il quale accolse integralmente la domanda di ammissione al passivo della banca; dichiarò il pegno nullo per insufficiente indicazione del credito garantito, ai sensi dell’art. 2787 c.c., comma 3, e comunque inefficace, ai sensi della L. Fall., art. 64 e art. 67, comma 1, n. 3, perchè costituito a ulteriore garanzia dei preesistenti crediti derivanti dai due mutui fondiari; condannò quindi la banca alla restituzione della somma incassata mediante la realizzazione del pegno stesso.
La Xs.p.a., incorporante del X s.p.a., propose appello contestando le statuizioni relative al pegno, mentre la curatela propose appello incidentale contestando le statuizioni sull’ipoteca relativa ai mutui fondiari. La X propose inoltre, successivamente, anche atto di intervento in qualità di mandataria della Società per la X – X s.p.a..
La Corte di Bologna ha respinto entrambi i gravami.
Quanto all’appello principale, ha accolto la censura relativa alla inammissibilità della declaratoria di nullità del pegno, perchè la nullità non era stata dedotta con la domanda della curatela, limitata alla sola inefficacia del pegno stesso, nè era rilevabile d’ufficio nell’interesse della parte attrice; ha confermato invece la declaratoria di revoca della garanzia – ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 3 – in quanto costituita per i crediti preesistenti e non scaduti relativi ai due mutui fondiari di cui si è detto. Da un lato, infatti, la scrittura di pegno faceva riferimento, nel passo sopra testualmente riportato, anche alle "obbligazioni (già) assunte"; dall’altro la banca non aveva fornito la prova dell’apertura di credito destinata ad essere garantita dal pegno;
mentre la dedotta passività del conto corrente, per la quale la banca aveva ottenuto l’ammissione chirografaria al passivo fallimentare, non dimostrava certo l’esistenza dell’apertura di credito, ben potendo spiegarsi anche con la mera tolleranza della banca.
Quanto all’appello incidentale, ha escluso che l’utilizzazione della somma di L. 588.235.000 per estinguere il mutuo Finsea comportasse un danno per la massa, essendo, come si è visto, quel mutuo già garantito da ipoteca di primo grado; ha escluso la configurabilità di un negozio indiretto inteso ad assicurare garanzia ipotecaria a preesistenti crediti chirografari della banca, data la mancanza di prova di questi ultimi; ha negato la natura di mutui di scopo dei mutui fondiari, di cui si è detto, anche agli effetti della dedotta risoluzione per inadempimento.
La Xs.p.a. ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura. La curatela fallimentare si è difesa con controricorso contenente anche ricorso incidentale con cinque motivi, cui la ricorrente principale ha resistito a sua volta con controricorso. La ricorrente principale ha anche presentato memoria.
Motivi della decisione
1. – I due ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..
2. – Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando violazione della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 3 (nel testo anteriore alla novella di cui al D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in L. 14 maggio 2005, n. 80) in relazione all’art. 1362 c.c., nonchè vizio di motivazione, si deduce:
a) che la Corte d’appello, nell’affermare che il pegno era stato costituito a garanzia dei crediti derivanti dai mutui fondiari, ha sopravvalutato il riferimento ai crediti preesistenti, figurante nel modulo prestampato sottoscritto dalla costituente, senza considerare, invece, che dal testo del medesimo risultava anche che la garanzia veniva costituita per le obbligazioni della società La Felsinea Busti s.n.c., mentre le obbligazioni derivanti dai mutui gravavano non sulla società, bensì sul socio sig. N.D., che li aveva sottoscritti;
b) che la banca non aveva alcun interesse ad aggiungere, a tutela del suo credito fondiario, anche una garanzia pignoratizia a quella ipotecaria, ampiamente capiente, mentre era interessata all’operatività del conto corrente della società con lo sconto di carte commerciali e a garantirsi, dunque, per l’esposizione che si verificasse su quel conto;
c) che in tale ottica era irrilevante che non risultasse documentata una formale apertura di credito, essendo sufficiente anche la semplice tolleranza di scoperti di conto;
d) che, infine, la sentenza omette di valutare, al fine di individuare la comune intenzione delle parti, il comportamento delle medesime posteriore alla conclusione del contratto, e in particolare l’avvenuta escussione del pegno per abbattere lo scoperto di conto corrente, non già il credito derivante dai mutui fondiari.
2.1. – Il motivo è inammissibile.
La censura sub a) è nuova, non risultando (nè dalla sentenza impugnata, nè dallo stesso ricorso) che fosse stata sollevata con l’atto di appello a specifica critica della sentenza di primo grado, che già aveva individuato nei crediti da mutuo fondiario i preesistenti crediti della banca garantiti dal pegno.
Alla stessa maniera è nuova la censura sub d).
La censura sub b) si sostanzia in una pura valutazione di merito, che non può avere ingresso in sede di legittimità.
La censura sub c) riguarda un aspetto non decisivo e puramente valutativo, una volta che non sia stato superato l’accertamento diretto del riferimento della garanzia ai crediti da mutuo secondo l’interpretazione della Corte d’appello.
3. – Con il secondo motivo del ricorso principale, denunciando violazione della L. Fall., art. 64 e omessa motivazione, si ripropongono le censure – trascurate dalla Corte d’appello in quanto assorbite – rivolte alla sentenza di primo grado a proposito della ritenuta (dal Tribunale) inefficacia del pegno ai sensi della L:
Fall., art. 64.
3.1. – Il motivo è inammissibile perchè ha per oggetto questioni che la stessa ricorrente riconosce essere ritenute assorbite nella sentenza di appello, la quale dunque sulle stesse nulla ha statuito.
4. – Con il primo motivo del ricorso incidentale, denunciando violazione dell’art. 2787 c.c., comma 3, e vizio di motivazione, si censura la negazione della rilevabilità di ufficio della nullità del pegno per indeterminatezza del credito garantito, osservando che la nullità configura una eccezione di merito in senso lato attinente all’inesistenza del fatto costitutivo allegato a fondamento della domanda.
4.1. – Il motivo è assorbito, essendo stato disatteso il primo motivo del ricorso principale riguardante la convergente statuizione di revoca del pegno.
5. – Con il secondo motivo del ricorso incidentale, denunciando violazione della L. 6 giugno 1991, n. 175, sul credito fondiario, dell’art. 1813 c.c., e segg., e dell’art. 1453 c.c., e segg., nonchè vizio di motivazione, si censura il rigetto della domanda di nullità ovvero di risoluzione per inadempimento del primo dei due mutui fondiari (di L. 600.000.000) in quanto il finanziamento era stato destinato in concreto, a dispetto della sua natura di mutuo di scopo, all’estinzione di precedenti passività e non a migliorare l’immobile del mutuatario. La ricorrente insiste sulla predetta natura del contratto di mutuo, negata invece dalla Corte d’appello.
5.1. – Il motivo è infondato.
Questa Corte ha già avuto occasione di escludere tale natura quanto al mutuo fondiario come disciplinato nel testo unico approvato con R.D. 16 luglio 1905, n. 646, sul rilievo che non è prevista la destinazione a determinate finalità della somma mutuata (Cass. 317/2001, 13768/2003). La L. n. 175 del 1991 non modifica, su tale punto, la precedente disciplina (e infatti Cass. 9511/2007 ribadisce il medesimo principio con riferimento a fattispecie disciplinata da tale legge), così come, del resto, non la modifica la successiva disciplina del credito fondiario introdotta dal testo unico bancario approvato con D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (cfr. Cass. 4792/2012).
6. – Con il terzo motivo del ricorso incidentale analoga censura viene svolta con riferimento al secondo dei due mutui fondiari (di L. 400.000.000), lamentando che la Corte d’appello non abbia tenuto conto che la somma mutuata era stata in concreto destinata all’acquisto dei titoli da sottoporre a pegno a nome della sig.ra P., su indicazione della stessa banca, che dunque era partecipe della dolosa preordinazione dell’operazione, rilevante in vista dell’ulteriore domanda di revoca ai sensi dell’art. 2901 c.c. e L. Fall., art. 66.
6.1. – Il motivo è, per la prima parte, infondato per le stesse ragioni indicate a proposito del precedente. Quanto, poi, al profilo riguardante l’azione re-vocatoria ordinaria, è inammissibile (alla stessa maniera del secondo motivo del ricorso principale) per difetto di statuizione in proposito dovuta all’evidente assorbimento della questione dato l’accoglimento della revocatoria fallimentare.
7. – Con il quarto e il quinto motivo del ricorso incidentale, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connessi, si censura, per violazione della L. Fall., art. 67, comma 1, e vizio di motivazione, il rigetto della domanda di revoca delle iscrizioni ipotecarie a garanzia dei mutui fondiari. La curatela sostiene che le somme mutuate erano state destinate a ripianare debiti preesistenti, ponendo in essere una complessa operazione estintiva anomala ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 2 (primo motivo), e che non è esatto che la banca non fosse creditrice della Felsinea Busti allorchè fu iscritta l’ipoteca: era infatti creditrice della somma con cui aveva provveduto ad estinguere, quale delegato di pagamento, il debito della società verso la Finsea.
7.1. – La complessiva censura è inammissibile.
La Corte d’appello ha accertato l’inesistenza di crediti della banca verso la società fallita anteriori alla stipula dei mutui, con ciò negando il presupposto stesso della operazione estintiva anomala dedotta dalla ricorrente. Nè è configurabile alcun credito di rimborso derivante dall’esecuzione del mandato di pagamento a Finsea.
La stessa curatela ricorrente, infatti, riconosce che quel mandato fu eseguito trattenendo parte della somma concessa a mutuo, dunque con mezzi del mutuatario, non della banca.
8. – In conclusione entrambi i ricorsi vanno respinti, con compensazione delle spese processuali attesa la reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e dichiara compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2012

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