T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 18-01-2011, n. 65

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Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato all’Amministrazione resistente e depositato il 22.5.2008 R.P., premesso che con nota del 26.11.2007 la Prefettura gli aveva comunicato l’avvio del procedimento relativo all’adozione del provvedimento di divieto di armi e munizioni, in ragione di una segnalazione effettuata nei propri confronti alla Procura della Repubblica per asserita violazione dell’art. 38 del TULPS; che, infatti, egli, titolare di licenza porto fucile uso caccia rilasciata in data 29.3.88, in occasione del proprio compleanno aveva ricevuto in regalo dal proprio genitore un fucile automatico marca Benelli calibro 12 mod. Raffaele matr. F 165409; che la predetta arma era stata acquistata insieme al padre il 12.5.2007 presso l’armeria X di Palermo; che, all’atto di acquisto del fucile, il ricorrente era stato identificato dal titolare dell’armeria, il quale titolare aveva richiesto i documenti precisando che tali formalità erano necessarie per avvisare le Autorità dell’acquisto dell’arma e dei suoi spostamenti; che, non avendo egli mai prima di allora effettuato acquisto di armi (avendole sempre ricevute in cessione dai propri familiari), aveva ritenuto tali formalità espletate dal titolare dell’armeria bastevoli per detenere legittimamente l’arma, arma che peraltro era rimasta inutilizzata nella confezione di acquisto; che, all’approssimarsi della stagione venatoria, si era recato al Commissariato di PS, realizzando solo in quel momento che avrebbe dovuto a sua volta effettuare una ulteriore denuncia immediata in aggiunta a quella effettuata dal titolare dell’armeria; che la Questura di Palermo aveva quindi disposto il sequestro dell’arma, cui aveva fatto seguito la nota di avvio del procedimento di divieto di detenzione di armi e munizioni; che egli versava in assoluta buona fede; tutto quanto sopra premesso, ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato lamentandone l’illegittimità per 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 38 e 39 T.U.L.S.; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 241/90 – violazione dell’art. 27 della Costituzione – eccesso di potere per carenza assoluta di presupposti – travisamento dei fatti – illogicità, difetto di istruttoria, arbitrio e ingiustizia manifesta.- eccesso di potere per violazione dei principi in tema di proporzionalità; 2) violazione e falsa applicazione dei principi sopra calendati sotto ulteriore profilo – eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione.
Con ricorso per motivi aggiunti ritualmente notificato all’Amministrazione resistente e depositato il 6.11.2008 il ricorrente ha impugnato il successivo provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile uso caccia, lamentandone l’illegittimità per 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 43 TULPS nel testo novellato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 440/93 – eccesso di potere per difetto di istruttoria – eccesso di potere per carenza assoluta di presupposti – travisamento dei fatti – illogicità – violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/90 – eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione – difetto di istruttoria – arbitrio e ingiustizia manifesta – violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 38 e 39 TULPS, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 241/90 – violazione dell’art. 27 Costituzione – eccesso di potere per carenza assoluta di presupposti – travisamento dei fatti – illogicità, difetto di istruttoria, arbitrio e ingiustizia manifesta, eccesso di potere per violazione dei principi in tema di proporzionalità.
All’udienza del 23.11.2010 si è costituita l’Amministrazione resistente, senza depositare memoria scritta ed instando per il rigetto del ricorso avversario che, su concorde richiesta dei procuratori delle parti, è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorrente, con le articolate e connesse censura di cui sopra, si duole dell’illegittimità dei provvedimenti di divieto di detenzione armi e munizioni e di revoca della licenza di porto del fucile per uso caccia, adottati dall’Amministrazione resistente sul presupposto della violazione della normativa dettata in materia di custodia delle armi da parte dello stesso ricorrente.
Lamenta, in sostanza, il R. che tali provvedimenti siano illogici, non proporzionali ed indebitamente ravvisino la presenza di un pericolo di abuso delle armi in capo allo stesso, poiché egli avrebbe violato tale normativa in completa buona fede.
Le censure, che in quanto strettamente connesse possono essere esaminate congiuntamente, sono infondate.
E’ noto che in materia di adozione dei provvedimenti di divieto di armi e munizioni e di revoca del porto d’armi, l’Autorità di pubblica sicurezza. ha un’ampia discrezionalità nel valutare l’affidabilità del soggetto di fare buon uso delle armi stesse, discrezionalità che può essere vagliata dal giudice amministrativo solo nei limiti esterni della sua logicità e coerenza (C.d.S., Sez. VI, 8.7.2009 n. 4375; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 1.10.2008 n. 1339).
Ritiene il Collegio che la valutazione dell’Amministrazione di non affidabilità di un soggetto che, sia pure in buona fede, ha violato la normativa sulla detenzione delle armi, già al momento del loro acquisto, non appare affatto irrazionale ed illogica (Consiglio Stato, Sez. VI, 02/04/2010, n. 1896; T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, 16/10/2007, n. 167; T.A.R. Sicilia Catania, Sez. II, 28/04/2006, n. 652), potendosi e dovendosi pretendere da coloro che le utilizzano il massimo scrupolo e la completa osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari dettate a tutela della incolumità pubblica, sì i provvedimenti adottati non prestano il fianco alle dedotte censure di illegittimità.
Le spese di lite possono essere compensate, avuto riguardo all’ampio potere discrezionale dell’Amministrazione in subiecta materia ed alla condotta extraprocessuale del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Maisano, Presidente FF
Aurora Lento, Primo Referendario
Pier Luigi Tomaiuoli, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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