T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, Sent., 18-01-2011, n. 62

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Svolgimento del processo
Con istanza 27.6.2000 l’odierno ricorrente chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità "depressione acuta maggiore".
Con determinazione 3.8.2001, successivamente confermata in data 3.10.2001, la X di Padova giudicava l’interessato affetto dall’infermità "grave disturbo depressivo cronicizzato", ritenendola dipendente da causa di servizio ed ascrivibile alla IV categoria.
Con domanda 23.11.2001, pertanto, il ricorrente chiedeva la concessione dell’equo indennizzo.
Con parere 6.6.2003 n. 15252, però, il CVCS riteneva la predetta infermità "non dipendente da causa di servizio".
Ciò stante, con provvedimento 3.2.2004 n. 57 l’Amministrazione delle Finanze respingeva l’istanza dell’interessato intesa ad ottenere l’equo indennizzo.
Avversava tale determinazione il ricorrente denunciandone l’illegittimità per violazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 1094/70 e 64 del DPR n. 1092/73 e per eccesso di potere sotto i profili del travisamento dei fatti e del difetto di motivazione, e chiedendone l’annullamento.
Resisteva in giudizio il Ministero delle Finanze opponendo l’infondatezza del gravame, del quale conseguentemente chiedeva la reiezione.
La causa è passata in decisione all’udienza del 10 dicembre 2010.
Motivi della decisione
1.- Ritiene preliminarmente il Collegio di prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso – formulata dalla resistente Amministrazione sotto il profilo della mancata corrispondenza tra le censure sviluppate dall’odierno ricorrente in sede di ricorso gerarchico e quelle esposte nel presente gravame -, stante la manifesta infondatezza nel merito del ricorso stesso.
2.- In punto di diritto il Collegio deve innanzitutto chiarire che con l’entrata in vigore del DPR n. 461/01 è stato affidato a un solo organo, il Comitato di verifica per le cause di servizio, il compito di accertare l’esistenza del nesso causale e/o concausale della dipendenza da causa di servizio dell’infermità contratta dal dipendente (cfr., ex multis, CdS, IV, 26.5.2008 n. 2507).
Il suddetto DPR n. 461/01 non solo attribuisce a detto organo competenza esclusiva nella materia in questione, ma impone all’organo di Amministrazione attiva di conformarsi al parere da esso reso e di assumerlo come motivazione dell’adottando provvedimento, sia esso di accoglimento che di rigetto (CdS, IV, 10.7.2007 n. 3911).
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, che il Collegio condivide, non sussiste un obbligo dell’Amministrazione che ritenga di conformarsi al parere del Comitato – che per la sua struttura e le sue funzioni è competente ad esprimere un parere completo ed esauriente – di chiarire le ragioni per le quali aderisce al parere medesimo: di conseguenza, un obbligo di motivazione in capo all’Amministrazione è ipotizzabile solo per il caso che essa disponga di elementi tali, sul piano tecnicoamministrativo e/o medicolegale, da giustificare il sovvertimento delle conclusioni cui è pervenuto il Comitato (cfr. CdS, IV, 15.5.2008 n. 2243).
È altresì orientamento giurisprudenziale consolidato, dal quale analogamente non sussistono elementi per discostarsi, che nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte da pubblici dipendenti il sindacato che il giudice della legittimità è autorizzato a compiere sulle determinazioni assunte dagli organi tecnici, ai quali la normativa vigente attribuisce una competenza esclusiva in materia, deve necessariamente intendersi limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità ictu oculi rilevabili (cfr. CdS, IV, 14.4.2010 n. 2099; VI, 31.3.2009 n. 1889).
Si tratta di limiti che perimetrano in termini chiari, puntuali e ineludibili l’ambito entro il quale il giudice amministrativo può svolgere il proprio compito, che, avendo ad oggetto la verifica della regolarità del procedimento, non gli consente in alcun caso di sovrapporre il proprio convincimento a quello espresso dall’organo tecnico, in quanto fondato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza tecnicodiscrezionale (cfr., tra le più recenti, CdS, IV, 8.6.2009 n. 3500).
3.- Ciò premesso in diritto, e passando all’esame della fattispecie concreta oggetto di giudizio, il Collegio ritiene che il parere reso nell’adunanza del 6.6.2003 dal Comitato di verifica, dopo aver esaminato tutta la documentazione amministrativa e sanitaria trasmessa, non possa che riconoscersi congruamente motivato.
Il Comitato ha descritto puntualmente l’infermità e la sua eziologia, ed ha giudicato – per quanto qui interessa – che "l’infermità "grave disturbo depressivo cronicizzato" non può riconoscersi dipendente da causa di servizio in quanto trattasi di forma di nevrosi che si estrinseca con disturbi di somatizzazione attraverso i canali neurovegetativi, scatenata spesso da situazioni contingenti che si innescano, di frequente, su personalità predisposta. Non rinvenendosi, nel caso di specie, documentate situazioni conflittuali relative al servizio idonee, per intensità e durata, a favorirne lo sviluppo, l’infermità non può ricollegarsi agli invocati eventi, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante".
Il Comitato, dunque, ha escluso che nella fattispecie qui scrutinata potesse ravvisarsi quantomeno la sussistenza di un rapporto di concausalità tra servizio prestato ed infermità diagnosticata: ed è pervenuto alle suddette conclusioni, come espressamente affermato nel parere, "dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti".
Secondo il ricorrente tale giudizio sarebbe contrastante con le valutazioni medicolegali effettuate anche dal X, e produce specifica documentazione volta a comprovare il rilievo asseritamente svolto dalle condizioni e dall’ambiente di lavoro sulle riscontrate affezioni.
Siffatta specificazione deve essere disattesa perché la documentazione acquisita nel procedimento non dimostra – a giudizio del Collegio – che il servizio prestato dal ricorrente a seguito del cambio al vertice del Comando della Compagnia di Padova, pur nella sua obiettiva gravosità, sia effettivamente assurto, per averlo impegnato in termini presumibilmente eccedenti i limiti di tollerabilità normali, al ruolo di fattore genetico della contratta infermità.
Per quanto poi riguarda il contrasto tra i giudizi della X di Padova da una parte, e quello del CVCS dall’altra, è doveroso rilevare che i predetti pareri non sono da considerare pariordinati, in quanto la normativa di settore impone all’Amministrazione di seguire il giudizio del Comitato, costituendo questo – anche per la particolare e qualificata composizione di tale organo – un momento di sintesi finale della intera complessa procedura (cfr. CdS, IV, 13.3.2008 n. 1081).
In particolare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 6, 11, 14 e 18 del DPR n. 461/01, le Commissioni ospedaliere si pronunciano in merito alla diagnosi dell’infermità o lesione, comprensiva possibilmente anche dell’esplicazione eziopatogenica, nonché del momento della conoscibilità delle patologie, e delle conseguenze sull’integrità fisica, psichica e sensoriale e sull’idoneità al servizio, mentre spetta al Comitato di verifica per le cause di servizio di accertare in via esclusiva la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttrici di infermità e lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione (cfr. CdS, IV, 26.5.2008 n. 2507 cit.).
Ma anche a prescindere da tali considerazioni, il giudizio del Comitato non sembra esibire profili di inattendibilità percepibili in questa sede.
Né, peraltro, sussistono i presupposti per l’espletamento di una consulenza tecnica, tenuto altresì conto dei limiti che, per costante giurisprudenza, l’utilizzo di questo mezzo istruttorio incontra nel processo amministrativo, specialmente al cospetto di valutazioni quali quelle sulla dipendenza da causa di servizio che la legge riserva in via tendenzialmente esclusiva a determinati organi.
In effetti, nel processo amministrativo di legittimità la possibilità per il giudice di controllare la tenuta delle valutazioni tecniche formulate in sede amministrativa non comporta che egli possa sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’Amministrazione, nemmeno avvalendosi della consulenza tecnica, dovendosi in sede giurisdizionale solo appurare, in base alle deduzioni di parte, se il criterio tecnico concretamente valorizzato in sede procedimentale risulti o meno attendibile (cfr., ex pluribus, CdS, IV, 7.7.2008 n. 3380).
Per completezza, va altresì specificato che il parere medicolegale sulla dipendenza da causa di servizio, in quanto espresso da organi tecnici imparziali e dotati di specifica competenza tecnica, non può essere contraddetto da pareri sanitari di parte – come quello allegato dal ricorrente -, se non in caso di palese irragionevolezza e di evidente travisamento dei fatti, esclusa nel caso di specie da quanto sopra esposto.
4.- Conclusivamente, dunque, per le suesposte considerazioni il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Le spese, avuto riguardo alla natura della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese e le competenze del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Antonio Borea, Presidente
Claudio Rovis, Consigliere, Estensore
Riccardo Savoia, Consigliere

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