T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, Sent., 18-01-2011, n. 61

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che sussistono i presupposti di legge per la definizione del giudizio con decisione succintamente motivata ai sensi dell’art. 74 del codice amministrativo;

Rilevato che la vertenza ha ad oggetto l’accertamento del diritto del ricorrente – inquadrato, con provvedimento 16.10.1998, nella superiore qualifica di dirigente superiore con decorrenza giuridica dal 21.5.1992 ed economica dal 21.2.1993 – a percepire gli interessi e la rivalutazione monetaria sugli emolumenti arretrati corrisposti dall’Amministrazione;

Ritenuto che costituisce consolidato orientamento giurisprudenziale – dal quale non sussistono motivi per discostarsi – quello secondo cui il diritto alla rivalutazione monetaria ed agli interessi su somme erogate con ritardo ai pubblici dipendenti, nel caso in cui il diritto patrimoniale trovi fonte direttamente in un provvedimento amministrativo (come nel caso di specie), va riconosciuto dalla data di maturazione che è quella del provvedimento, ancorché questo abbia efficacia retroattiva. Ciò è dovuto alla particolare natura degli atti di ricostruzione di carriera e di reinquadramento i quali, anche se ad effetto retroattivo, producono, allorché abbiano carattere costitutivo ed innovativo, accessori sul capitale a partire dalla data della loro emanazione, in vista del contenuto di interesse legittimo della posizione sottostante e della loro natura autoritativa provvedimentale. Quindi, può affermarsi che il diritto alla corresponsione di interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 429, III comma c.p.c., su crediti retributivi tardivamente soddisfatti spetta esclusivamente a partire dalla concreta esigibilità del credito principale, che normalmente si identifica con la data di adozione del provvedimento costitutivo di inquadramento, tranne i casi eccezionali in cui la natura del disposto inquadramento sia meramente dichiarativa (in forza di legge, regolamento o contrattazione collettiva), ovvero risulti attuativo di un giudicato che specificatamente abbia fissato la decorrenza di tali accessori (cfr, ex multis, CdS, V, 30.9.2009 n. 5897);

Considerato dunque che, alla stregua di quanto precede, nel caso di specie gli accessori dei crediti retributivi – interessi e rivalutazione – vanno riconosciuti con decorrenza dal 16.10.1998, data di adozione del provvedimento di inquadramento del ricorrente nella qualifica superiore: trattandosi, peraltro, di crediti maturati dopo il 31.12.1994, deve applicarsi l’art. 22, XXXVI comma della legge n. 724/1994, per effetto del quale relativamente ai crediti retributivi e assistenziali tardivamente corrisposti l’importo dovuto a titolo di interessi si deve portare in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito, dovendo, quindi, essere riconosciuta la maggior somma tra interessi e rivalutazione con esclusione del cumulo. (cfr., ex pluribus, CdS, VI, 8.6.2009 n. 3481).

Ritenuto, dunque, che il proposto gravame è fondato negli anzidetti limiti, e spese potendo essere compensate in ragione della reciproca, parziale soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso come in motivazione e, per l’effetto, condanna l’Amministrazione resistente al pagamento di quanto dovuto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Vincenzo Antonio Borea, Presidente

Claudio Rovis, Consigliere, Estensore

Riccardo Savoia, Consigliere
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