Cons. Stato Sez. IV, Sent., 19-01-2011, n. 392

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
Con ricorso iscritto al n. 9375 del 2010, il Ministero della difesa propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, sezione prima, n. 1402 del 28 luglio 2009 con la quale è stato accolto il ricorso proposto da C.S.G. per l’esecuzione della sentenza n. 1457/2007 del T.a.r. Sardegna, depositata in data 03.07.2007.
Dinanzi al giudice di prime cure, con l’originario ricorso n. 1000/2001, il sergente C.S.G., in servizio presso il X nel servizio di soccorso antincendio, chiedeva l’annullamento del provvedimento n. AD1/12/2/3671 dell’8 luglio 1989, con il quale l’Amministrazione della Difesa aveva respinto la sua richiesta di corresponsione dell’indennità di rischio ribadendo che "…l’ipotesi rischiosa di cui al gruppo I/1 della tabella "A" (prestazioni di lavoro relative ai compiti operativi d’istituto dei servizi antincendi e della protezione civile) attiene esclusivamente al personale del Corpo dei Vigili del Fuoco – istituzionalmente preposto ai suddetti compiti – e non può trovare applicazione nei confronti di personale diverso". A sostegno del ricorso, con unico articolato motivo, il ricorrente deduceva la fondatezza della sua pretesa in applicazione del principio della perequazione retributiva sollevando, in caso di difforme interpretazione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 3° della legge n. 628/73 e dell’art. 4 della legge n. 734/73 con riguardo agli artt. 3, 36 e 97 Cost..
Con sentenza del T.A.R. della Sardegna, n. 1457 del 3 luglio 2007, il ricorso veniva accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato e con salvezza dei provvedimenti dell’Amministrazione in ordine al riesame dell’istanza, osservando in motivazione che "risultano fondati i vizi funzionali denunciati in ricorso posto che è mancata una puntuale e specifica valutazione della riferibilità del servizio antincendio prestato dal ricorrente alle attività pericolose di cui al gruppo I della tabella A allegata al d.P.R. n. 146 del 1975, e conseguentemente una effettiva e congrua motivazione del diniego opposto, che dia conto delle ragioni per le quali il servizio antincendio prestato dal personale dell’aeronautica militare negli aeroporti militari, o anche, ove previsti, i compiti di collaborazione col servizio di protezione civile nello spegnimento degli incendi boschivi, non sia assimilabile ai servizi antincendio svolti dal corpo dei Vigili del fuoco".
Venivano, invece, dichiarate infondate "le domande di accertamento e condanna poiché il riconoscimento dell’indennità di rischio, secondo il dato normativo ineludibile dell’art. 8 del d.P.R. n. 146 del 1975, non può prescindere dalla mediazione di un’attività amministrativa intesa a valutare la riconducibilità dei servizi di istituto svolti alla sfera di prestazioni pericolose enumerate nei gruppi di cui alla tabella A allegata al regolamento.". Veniva, altresì, in accoglimento della specifica eccezione sollevata dalle amministrazioni intimate, dichiarata la prescrizione dei crediti eventualmente spettanti al ricorrente per il periodo di tempo anteriore al quinquennio antecedente la notifica del ricorso. In particolare, essendo tale notifica avvenuta in data 19 giugno 2001, ogni pretesa del ricorrente relativa a prestazioni lavorative svolte in data anteriore al 19 giugno 1996 va dichiarata prescritta".
Passata in giudicato la sentenza di cui trattasi, il ricorrente in data 28 marzo 2008 ha provveduto a notificare alle amministrazioni convenute atto di messa in mora, ai sensi degli articoli 90 e 91 del r.d. n. 642/1907, "affinchè sia dato integrale adempimento alla predetta sentenza, liquidando l’indennità relativa alle prestazioni lavorative svolte dal 19/06/1996…".
Costituitosi il Ministero della difesa, il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva fondate le doglianze, ritenendo il nuovo provvedimento elusivo del giudicato.
Contestando le statuizioni del primo giudice, il Ministero appellante evidenzia la correttezza del proprio comportamento, conforme alle statuizioni della sentenza passata in giudicato, e quindi l’erroneità della decisione che ha deciso in relazione all’ottemperanza.
All’udienza in camera di consiglio del 14 dicembre 2010, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.
Motivi della decisione
1. – L’appello non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.
2. – Con un unico, articolato motivo di diritto, la difesa erariale, ripercorsa la vicenda a monte della decisione gravata, sottolinea l’erroneità del ragionamento del T.A.R. della Sardegna in quanto lo stesso avrebbe travalicato i limiti imposti alla cognizione del giudice dell’ottemperanza.
Sostiene, in dettaglio, che l’amministrazione avrebbe correttamente dato esecuzione alla sentenza passata in giudicato in quanto, da un lato, la decisione avrebbe fatto comunque salvi i provvedimenti ulteriori del Ministero in ordine al riesame dell’istanza e, dall’altro, l’amministrazione avrebbe operato, indicando analiticamente i motivi di fatto e di diritto che si oppongono all’accoglimento dell’istanza dell’originario ricorrente, anche alla luce dell’insussistenza dei necessari riscontri documentali sull’effettivo servizio del ricorrente nella particolare attività alla quale è connesso il riconoscimento del particolare emolumento.
2.1. – La doglianza non può essere accolta.
L’accurata analisi della normativa a monte e delle effettive ragioni per cui l’istanza del ricorrente non può essere accolta sono, infatti, eventualmente rinvenibili nel preciso atto di appello dell’Avvocatura dello Stato, ma non sono certamente presenti negli atti adottati dall’amministrazione in ottemperanza alla sentenza n. 1457/2007 del T.A.R. della Sardegna.
Proprio lo scollamento tra il contenuto motivazionale della decisione adottata dal giudice di prime cure e le ragioni sottese alla valutazione operata dall’amministrazione della difesa rendono palese la natura di atto meramente confermativo delle due note del 14 marzo 2008 e del 16 maggio 2008, come già riconosciuto dal T.A.R..
La sentenza n. 1457/2007 opera, infatti, un’analitica ricostruzione della disciplina applicabile, dapprima evidenziando come sia applicabile, anche al personale dell’aereonautica militare impiegato nei servizi antincendio che svolga attività pericolosa, il diritto alla corresponsione dell’indennità di rischio prevista dall’art. 1 del D.P.R. n. 146/1975. Sulla scorta di tale ricostruzione, e venendo alla doglianza di illegittimità del provvedimento impugnato con il ricorso n. 1000/2001, ha ritenuto questo censurabile stante la mancata considerazione della riferibilità del servizio antincendio, quale effettivamente prestato dal ricorrente, alle attività pericolose di cui al gruppo I della tabella A allegata al d.P.R. n. 146 del 1975 e quindi aggredendo l’atto amministrativo nella parte in cui omette di dare conto dei motivi che escluderebbero, secondo l’amministrazione della difesa, l’assimilabilità del servizio antincendio prestato dal personale dell’aeronautica militare negli aeroporti militari a quello svolto dai Vigili del fuoco.
Tuttavia, l’amministrazione adita, in sede di ottemperanza, invece che esprimere una diversa considerazione sulle ragioni de qua, nella nota del 14 marzo 2008 si è attenuta ad una lettura della disciplina normativa come inapplicabile alla fattispecie de quo, secondo un criterio motivazionale già ritenuto inesatto dalla sentenza passata in giudicato.
Sotto un diverso ed ulteriore profilo, attinente all’attività svolta dall’originario ricorrente, non è emersa alcuna valutazione in concreto dell’impiego del militare, tant’è che il provvedimento esprime una valutazione dei fatti del tutto generica (si dice infatti unicamente che questa mansione "non è effettuata in maniera diretta e continua per lo svolgimento di compiti di istituto dei servizi antincendio e della protezione civile"), mentre manca una specifica valutazione sull’omogeneità delle funzioni che possa essere riferita alle prestazioni concretamente svolte in quel contesto.
Conclusivamente, non pare contestabile la correttezza del ragionamento del giudice di prime cure che, sulla scorta dell’evidenziata identità concettuale tra il provvedimento originariamente impugnato e l’atto emanato in supposta esecuzione della sentenza ottemperanda, ha ritenuto che l’amministrazione, senza emendare il vizio, ha sostanzialmente reiterato considerazioni già censurate in sede giurisdizionale.
Dalla riconosciuta correttezza dell’iter motivazionale del primo giudice, deriva l’inaccoglibilità dell’appello, con conferma della decisione del T.A.R. della Sardegna anche in ordine alle conseguenze ed ai successivi oneri spettanti alla pubblica amministrazione.
3. – L’appello va quindi respinto. Nulla per le spese processuali, non essendosi costituita la parte appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:
1. Respinge l’appello n. 9375 del 2010;
2. Nulla per le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2010, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – con la partecipazione dei signori:
Armando Pozzi, Presidente FF
Vito Poli, Consigliere
Sandro Aureli, Consigliere
Vito Carella, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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