Cass. civ. Sez. I, Sent., 26-07-2012, n. 13283

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo
X s.p.a. ha proposto opposizione allo stato passivo del Fallimento della X s.r.L, lamentando che, a fronte dei credito insinuato, di Euro 633.804,86 al privilegio e di Euro 282.585,98 al chirografo, relativo a tributi statali e locali ed a contributi regolarmente iscritti a ruolo, il G.D. l’avesse ammessa per i minori importi di Euro 257.840,99 al privilegio e di Euro 88.912,30 al chirografo.
Sono stati chiamati a partecipare al giudizio gli enti impositori:
INPS, Agenzia delle Entrate, Ministero dell’Interno, Assessorato Industria della Regione Sicilia, Comuni di Paterno, di Messina, di Palermo, di Calcinate, di Belpasso, ATO CT3 Simeto Ambiente.
Il Tribunale di Catania, con decreto del 5.11.2010, ha parzialmente accolto l’opposizione, ammettendo allo stato passivo del Fallimento l’ulteriore somma di Euro 497.547,41, di cui Euro 350.380,19 al privilegio ed Euro 147.167,22 al chirografo.
Per quanto nella presente sede ancora rileva, il Tribunale ha ritenuto che non potessero essere ammessi: 1) i crediti relativi a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada irrogate dalle prefetture di Messina, Catania, Lodi, Lucca e Cattanissetta e dai Comuni d Calcinate e di Belpasso, non essendovi prova che i relativi verbali d’accertamento fossero stati notificati entro il prescritto termine di 150 giorni dalla loro elevazione; 2) il credito dell’Assessorato Regionale all’Industria relativo a sanzione amministrativa di cui alla L. n. 689 del 1981, totalmente carente di prova; 3) i crediti INPS per il mancato versamento di contributi previdenziali relativi al dicembre 99, ormai prescritti.
Ha infine escluso che potesse essere riconosciuta collocazione privilegiata ai crediti IRAP sorti in data anteriore all’entrata in vigore del D.L. n. 159 del 2007, convertito dalla L. n. 222 del 2007 (il cui art. 39, modificando l’art. 2752 c.c., comma 1, ha accordato a tale imposta il medesimo privilegio che spetta ai crediti dello Stato per imposte sul reddito), rilevando che la norma non aveva natura interpretativa e non poteva perciò operare retroattivamente e che nemmeno poteva ritenersi, in base ad un’interpretazione estensiva del testo dell’art. 2751 c.c., comma 3 applicabile ratione temporis, che l’IRAP andasse compresa fra i crediti dei comuni e delle province per imposte, tasse e tributi previsti dalla legge per la finanza locale in quanto sostitutiva dell’ILOR. X ha proposto ricorso per la cassazione del provvedimento, affidato a due motivi.
Il Fallimento della X s.r.l. non ha svolto difese.
Motivi della decisione
1) Con il primo motivo di ricorso, X, denunciando violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 88, L. n. 689 del 1982, art. 22 e D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5 lamenta la mancata ammissione dei crediti per sanzioni amministrative e contributi.
Deduce che le cartelle esattoriali relative ai crediti in questione erano state notificate al curatore e non erano state da questi impugnate nei termini di legge, sicchè il giudice non avrebbe potuto sindacare il merito delle pretese ad esse sottostanti. Il motivo è fondato.
Infatti l’opposizione prevista dalla L. n. 689 del 1981 avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada, ammissibile allorchè sia mancata la notificazione dell’ordinanza- ingiunzione o del verbale di accertamento, al fine di consentire all’interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori, deve essere proposta nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella, determinandosi altrimenti la decadenza dal potere di impugnare. Analogamente, una volta iscritti a ruolo i crediti previdenziali, il termine previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, per proporre opposizione nel merito, onde accertare l’infondatezza della pretesa dell’ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un’espressa indicazione in tal senso, perchè diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell’ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo (Cass. ord. n. 8931/011).
Ne consegue che il Tribunale – il quale ha dato atto in sentenza che i crediti esclusi erano portati da cartelle esattoriali "per le quali non è stata data prova della notifica o la notifica è avvenuta al curatore" – avrebbe potuto sindacare il merito delle pretese avanzate dalla ricorrente in forza delle cartelle non notificate al curatore, ma non di quelle fondate su cartelle notificate al curatore e da questi non impugnate nei termini perentori previsti dalle citate leggi.
2) Col secondo motivo, la ricorrente, denunciando violazione dell’art. 2752 c.c. e degli artt. 12 e 14 preleggi, lamenta il mancato riconoscimento del privilegio IRAP. Anche questo motivo è fondato.
Il privilegio generale mobiliare previsto dall’art. 2752 c.c., comma 1, espressamente esteso ai crediti per imposta regionale sulle attività produttive (i.r.a.p.) dal D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 39 conv. con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222, deve essere infatti riconosciuto a detti crediti anche per il periodo anteriore all’entrata in vigore di tale modifica, alla stregua di un’interpretazione estensiva del testo originario dell’art. 2752 c.c., giustificata dall’esigenza di certezza nella riscossione del credito, ai fini del reperimento dei mezzi necessari per consentire allo Stato ed agli altri enti pubblici di assolvere i loro compiti istituzionali, nonchè dalla causa del credito, avente ad oggetto un’imposta erariale e reale, introdotta in sostituzione dell’Ilor e soggetta alla medesima disciplina, per quanto riguarda l’accertamento e la riscossione (Cass. nn. 4861/010, 17925/010).
All’accoglimento del ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa, per un nuovo esame, al Tribunale di Catania in diversa composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Catania, in diversa composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *