Cass. civ. Sez. I, Sent., 26-07-2012, n. 13282

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Svolgimento del processo
La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza del 3.12.2009, ha respinto l’appello di X X s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Padova che aveva, a sua volta, respinto l’opposizione L. Fall., ex art. 98, proposta dall’appellante per ottenere l’ammissione allo stato passivo del Fallimento della X s.r.l. del credito di Euro 188.001,58, derivante da forniture di merci, e per sentir accogliere la domanda di rivendica di una serie di beni mobili asseritamente da essa messi a disposizione della società poi fallita, per l’espletamento dell’attività di ricostruzione di pneumatici che le era stata commissionata con contratto del 26.2.98.
La Corte territoriale ha affermato che X X non aveva assolto al proprio onere probatorio, posto che, quanto al credito insinuato, si era limitata a produrre le fatture emesse a carico di X, costituenti documenti di formazione unilaterale, e ad allegare l’estratto notarile delle proprie scritture contabili, entrambi inidonei a fornire la prova richiesta, a fronte delle contestazioni del curatore e dell’inapplicabilità nei suoi confronti del disposto dell’art. 2710 c.c., mentre, per ciò che riguardava la domanda di rivendica, non aveva provato il suo diritto di proprietà con un atto avente data certa anteriore al fallimento; ha infine dichiarato inammissibili tutte le prove testimoniali articolate dall’appellante, osservando che, per quelle che concernevano il rapporto di fornitura, doveva farsi applicazione dell’art. 2721 c.c., mentre per quelle volte a dimostrare il diritto di proprietà sui beni vigeva il divieto di cui agli artt. 619 e 621 c.p.c..
X X s.p.a. ha chiesto la cassazione della sentenza con ricorso affidato a quattro motivi, cui il Fallimento X ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
1) Con il primo motivo di ricorso, X X, denunciando vizio di omessa motivazione della sentenza impugnata o, in subordine, violazione dell’art. 345 c.p.c., deduce: che, nelle more del procedimento d’appello, il Fallimento X aveva promosso una causa nei suoi confronti dinanzi al Tribunale di Bari avente ad oggetto un credito risarcitorio derivante da preteso suo inadempimento al medesimo contratto, di ricostruzione dei pneumatici, del quale il curatore aveva eccepito l’inopponibilità in sede di verifica; che, a fronte di tale fatto sopravvenuto, essa aveva presentato alla Corte d’Appello un’istanza per l’anticipazione dell’udienza, nella quale aveva evidenziato la pretestuosità dell’eccezione di cui all’art. 2704 c.c., allegando sia l’atto di citazione del Fallimento sia la sua comparsa di risposta, legittimamente producibili in giudizio ai sensi dell’art. 345 c.p.c.;
che, nonostante l’accoglimento dell’istanza, con provvedimento nel quale la Corte di merito aveva espressamente dato atto di dover considerare quanto esposto, e nonostante essa avesse ribadito nelle proprie difese conclusive che il riconoscimento da parte del curatore dell’avvenuta stipulazione del contratto fosse incompatibile con l’eccezione di cui all’art. 2704 c.c., la sentenza ha totalmente ignorato la circostanza dedotta.
2) Col secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 2704 e 2710 c.c., nonchè vizio di motivazione, la ricorrente contesta, in primo luogo, la qualità di terzo del curatore nel procedimento di verifica e sostiene, pertanto, che questi non può eccepire la mancanza di data certa del contratto sul quale si fonda la domanda di ammissione;
osserva che, in ogni caso, la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che il contratto prodotto fosse privo di data certa, posto che, per un verso, il curatore, convenendola in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari, ne aveva riconosciuto l’anteriorità rispetto alla dichiarazione di fallimento, e, per l’altro, essa aveva allegato anche l’estratto del proprio libro giornale – nel quale risultavano debitamente annotate le fatture emesse – che era stato certificato dal notaio in data di gran lunga anteriore alla sentenza dichiarativa del fallimento; aggiunge, che, avendo il curatore riconosciuto l’esistenza del contratto, le scritture contabili erano idonee a far prova nei suoi confronti ai sensi dell’art. 2710 c.c. e che, anche a voler ritenere che l’organo della procedura possa assumere posizioni differenti a seconda del giudizio al quale partecipa, l’estratto avrebbe dovuto essere apprezzato quantomeno come indizio di prova del credito.
3) motivi, che sono fra loro connessi e che possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati nei limiti che di seguito si precisano.
Le risalenti pronunce (Cass. nn. 9552/92, 4904/92) citate dalla ricorrente, a conforto della tesi secondo cui il curatore non è terzo in sede di verifica, sono espressione di un orientamento minoritario, che non ha trovato conferma nella successiva elaborazione giurisprudenziale di questa Corte. Deve infatti ritenersi principio ormai consolidato, cui il collegio intende dare continuità, che, nel procedimento di accertamento del passivo, il curatore, quale portatore degli interessi della massa alla conservazione del patrimonio fallimentare, è terzo sia rispetto ai creditori concorsuali insinuati, sia rispetto al fallito stesso (cfr., fra moltissime, Cass. nn. 24963/010, 2439/09, 5582/05, 6465/01, 1370/2000, 4551/98, 3050/96, 250/96, 2707/95, 2188/94, 10013/93, S.U. n. 8879/90).
Ciò comporta che, in sede di ammissione al passivo fallimentare, l’accertamento dell’anteriorità della data della scrittura privata allegata a documentazione della pretesa creditoria, è soggetto alle regole dettate dall’art. 2704 c.c., comma 1, in tema di certezza e computabilità della data riguardo ai terzi e che – in difetto di prova della formazione del documento in data antecedente alla sentenza dichiarativa – il creditore non può conseguire verso la massa gli effetti negoziali propri della convenzione in esso contenuta. Va aggiunto che, poichè l’anteriorità del credito assume il significato di elemento costitutivo del diritto de creditore di partecipare al concorso, la questione può essere rilevata dal giudice d’ufficio (Cass. n. 21251/2010).
Non v’è dubbio, tuttavia, che la domanda proposta dal curatore, in un separato giudizio, per sentir accertare l’inadempimento del creditore alle pattuizioni contrattuali trasfuse nella scrittura da questi azionata nel procedimento di verifica, implichi il riconoscimento dell’anteriorità di dette pattuizioni rispetto al fallimento. Tale riconoscimento è, all’evidenza, incompatibile con l’eccezione di cui all’art. 2704 c.c., della quale il curatore non può, dunque, continuare ad avvalersi nel giudizio di opposizione allo stato passivo trincerandosi dietro la sua qualità di terzo nel procedimento di verifica: non può infatti ritenersi consentito alla parte, anche alla luce dei doveri di lealtà e di probità che le incombono ai sensi dell’art. 88 c.p.c., di scindere, a seconda della convenienza, la propria posizione processuale, affermando, da un lato, l’esistenza di un fatto storico (la stipulazione del contratto in data anteriore al fallimento) e negando, dall’altro, che vi sia prova di tale fatto, onde conseguire i soli effetti positivi della disciplina negoziale invocata ed evitare di subirne anche gli eventuali effetti negativi.
La proposizione da parte del curatore di un’azione giudiziaria fondata sulla scrittura – indicata quale fonte di diritti sorti in capo al fallito nei confronti del creditore – costituisce, in conclusione, fatto idoneo e sufficiente a ritenere superata ogni questione inerente la certezza della data della scrittura medesima e la conseguente opponibilità alla massa dei creditori degli effetti negoziali che da essa scaturiscono.
Pertanto, qualora tale fatto sopravvenga nel corso del processo promosso dal creditore ai sensi della L. Fall., art. 98, il giudice dell’opposizione a stato passivo, tenuto – come si è detto – a verificare anche d’ufficio la natura concorsuale del credito insinuato, deve prenderne atto, pur in difetto di un’espressa rinuncia del curatore all’eccezione concernente il difetto di data certa del documento contrattuale prodotto dall’opponente a fondamento della propria pretesa.
4) Nella specie, X X ha presentato alla Corte d’Appello di Venezia istanza di anticipazione dell’udienza collegiale fissata per l’assunzione della causa in decisione, con la quale ha evidenziato che il curatore l’aveva citata dinanzi al Tribunale di Bari, chiedendo la sua condanna al risarcimento dei danni subiti da X in bonis a seguito del suo asserito inadempimento al medesimo contratto, di ricostruzione di pneumatici, da essa allegato quale titolo costitutivo delle domande di ammissione e di rivendica e la cui anteriorità al fallimento era controversa nel giudizio di opposizione.
Non è contestato che, unitamente all’istanza, l’opponente/appellante abbia prodotto l’atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari, notificatole dal curatore il 18.1.08 (ovvero in data successiva all’instaurazione del giudizio d’appello, alla cui prima udienza, tenutasi il 18.1.07, fu disposto il rinvio della causa al 29.4.2010 per la precisazione delle conclusioni) e la sua comparsa di risposta.
Deve escludersi che, ai fini dell’ammissibilità della predetta produzione documentale, X avesse l’onere di proporre un’apposita istanza di rimessione in termini, deducendo la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3:
invero, pur tralasciando ogni considerazione in ordine all’equiparabilità di atti processuali – noti alle parti ed acquisibili dal giudice anche d’ufficio – a dei veri e propri mezzi di prova, non si vede come possa ipotizzarsi decadenza della parte (e dunque necessità di presentare istanza di rimessione in termini) rispetto ad un’attività istruttoria (il deposito di documenti formatisi solo dopo il rinvio della causa d’appello all’udienza di precisazione delle conclusioni) che non avrebbe potuto essere compiuta in precedenza.
La Corte territoriale, omettendo di esaminare e di apprezzare quegli atti, decisivi ai fini della soluzione della questione della certezza della data del contratto, dibattuta in giudizio, è pertanto incorsa nel denunciato vizio di motivazione.
5) L’accoglimento, nei termini appena enunciati, dei primi due motivi di ricorso, assorbe il terzo mezzo di censura, con il quale, denunciando violazione degli artt. 2709, 2721, 2724 c.c. e art. 210 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, la ricorrente si duole del rigetto delle richieste istruttorie (prova testimoniale ed istanza di esibizione, ex art. 210 c.p.c., delle scritture contabili della fallita) da essa avanzate per provare l’esistenza e l’ammontare del credito insinuato: infatti, qualora, in sede di giudizio di rinvio, venga accertata l’opponibilità al Fallimento del contratto di ricostruzione di pneumatici per cui è causa, la Corte territoriale dovrà compiere una nuova valutazione in ordine all’ammissibilità (negata, nella sentenza impugnata, in ragione della mancanza di traccia scritta del rapporto) della prova orale concernente l’avvenuta fornitura di materiali da X a X, in esecuzione del contratto medesimo, ed all’utilizzabilità, ai fini di cui all’art. 2710 c.c., della contabilità della fallita.
Resta da precisare che, avendo il giudice d’appello respinto nel merito le predette richieste istruttorie (ivi compresa l’istanza di esibizione, rispetto alla quale ha rilevato che il disposto dell’art. 2710 c.c. non opera nei confronti del curatore, attesa la sua qualità di terzo nel procedimento di verifica), la questione della loro eventuale inammissibilità ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3 – non fatta valere dal Fallimento in via di ricorso incidentale condizionato – risulta coperta da giudicato interno.
4) Assorbito è anche il quarto motivo di ricorso, con il quale, denunciando violazione degli artt. 2704, 2709, 2710,2721 c.c., artt. 277, 619 e 621 c.p.c., nonchè ulteriore vizio di motivazione, la ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto inidonea a fornire la prova del suo diritto di proprietà sui beni rivendicati la copiosa documentazione da essa prodotta (contratto, corrispondenza, inventario sottoscritto dall’amministratore della X dopo che il contratto era stato risolto, ordini e fatture di acquisto dei beni) e si duole, sotto vari profili, della mancata ammissione dei capitoli di prova testimoniale articolati allo scopo.
Infatti, ferma restando la correttezza (non contestata dalla ricorrente) del principio di diritto enunciato dalla Corte territoriale, secondo cui il terzo che rivendichi la proprietà o altro diritto reale sui beni compresi nell’attivo fallimentare deve dimostrare, con atto di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, di avere acquistato in passato la proprietà del bene ed altresì che il bene stesso non era di proprietà del debitore per essere stato a lui affidato per un titolo diverso (da ultimo, fra molte, Cass. n. 2007/16158), non v’è dubbio che, una volta accertata l’anteriorità del contratto dedotto in giudizio rispetto alla dichiarazione di fallimento, il giudice del merito sia tenuto a valutare ex novo se dallo stesso emerga la prova dell’affidamento dei beni alla fallita per un titolo diverso dalla proprietà, se l’ulteriore documentazione prodotta dalla ricorrente dimostri che essa aveva precedentemente acquistato quegli stessi beni ed, in subordine – occorrendo, se, tenuto conto dell’attività imprenditoriale esercitata dalle parti, i capitoli di prova orale articolati da X in ordine alla consegna degli stampi, dell’estrusore e degli materiali di sua proprietà a X possano ritenersi ammissibili ai sensi dell’art. 621 c.p.c.. L’accoglimento dei primi due motivi di ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata, con conseguente rinvio della causa, per un nuovo esame, alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, i primi due motivi di ricorso e dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2012

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