Cons. Stato Sez. IV, Sent., 19-01-2011, n. 390 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
Con ricorso iscritto al n. 7305 del 2010, V.B. propone giudizio per l’ottemperanza alla decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, n. 2112 del 14 aprile 2010 con la quale è stato accolto l’appello proposto contro il Ministero della difesa per l’annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis, n. 6677 del 14 luglio 2008.
Nel giudizio da cui sorge la sentenza ottemperanda, iscritto al n. 1155 del 2009, il signor V.B. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis, n. 6677 del 14 luglio 2008, con la quale era stato respinto il ricorso proposto contro il Ministero della difesa per l’annullamento del provvedimento emesso il 03/04/2008 dal Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare – Commissione per gli Accertamenti Attitudinali relativo al concorso per titoli ed esami per la nomina di n. 83 Guardia Marina in Servizio permanente nei ruoli speciali nei Corpi di Stato Maggiore, del Genio Navale, delle Armi Navali, Sanitario Marittimo Militare di Commissariato Militare Marittimo e delle Capitanerie di Porto.
Con tale provvedimento, il ricorrente – al termine delle prove attitudinali effettuate dal 01 al 03 aprile 2008, in conformità all’art. 10 del bando del concorso in oggetto pubblicato sulla G.U. 4ª serie speciale n. 64 del 14.08.2007 – è stato giudicato "non idoneo" quale ufficiale dei ruoli speciali della Marina Militare.
A sostegno delle doglianze proposte dinanzi al giudice di prime cure, la parte ricorrente aveva evidenziato come il provvedimento di esclusione si fondasse unicamente su una superficiale valutazione delle prove attitudinali, da cui emergeva come i valori degli indici testologici, comparati ai livelli attitudinali emersi all’intervista, evidenziassero delle insufficienze nelle aree del pensiero, affettiva e relazionale ed in quella della produttività e delle competenze gestionali, non essendo adeguati gli indici della capacità di analisi critica, elasticità del pensiero, capacità di modulare la sfera affettiva in modo maturo ed autonomo, livelli di iniziativa e di aspirazione.
Sulla base di tale situazione fattuale, egli aveva impugnato il provvedimento, sia in relazione ad aspetti procedurali, lamentando come il provvedimento impugnato rechi la sola firma del Presidente della Commissione Attitudinale e non anche quella di tutti i componenti della stessa Commissione, sia nel merito, sottolineando il contrasto tra il negativo giudizio ed i brillanti precedenti di servizio quale AUFP, oltre che con gli esiti di visita specialistica psicodiagnostica cui il medesimo si è sottoposto successivamente presso struttura sanitaria pubblica.
Costituitosi il Ministero della difesa, il ricorso di primo grado veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva infondate le censure, sulla scorta di una ricostruzione della normativa vigente e sul ritenuto rispetto delle procedure di selezione.
Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante evidenziava l’erroneità della sentenza gravata, reiterando le censure già proposte in primo grado.
Nel giudizio di appello, si costituiva l’Avvocatura dello Stato per il Ministero della difesa, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
Nella camera di consiglio del 10 marzo 2009, l’istanza cautelare veniva accolta con ordinanza n. 1217/2009.
Alla pubblica udienza del 8 gennaio 2010, il ricorso è stato discusso e deciso con la sentenza ottemperanda. In essa, la Sezione riteneva fondate le censure ed accoglieva il ricorso di primo grado.
A seguito della detta decisione, il Ministero della difesa, espressamente compulsato, ha riesaminato gli atti, esprimendo un nuovo giudizio di inidoneità con verbale del 15 luglio 2010, peraltro espressamente impugnato dalla parte dinanzi al giudice di primo grado, come dichiarato dalla difesa nel corso della discussione pubblica.
In assenza di costituzione del Ministero, all’udienza in camera di consiglio del 14 dicembre 2010, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.
Motivi della decisione
1. – Il ricorso per ottemperanza è improcedibile.
2. – Occorre evidenziare come il Ministero della difesa, con verbale del 15 luglio 2010 della commissione per gli accertamenti attitudinali della direzione generale per il personale militare, ha provveduto ad una rivisitazione del ricorrente, confermando il suo giudizio di non idoneità ai fini del concorso al quale questi aspirava.
Incidentalmente, notato che il detto provvedimento è stato gravato in primo grado, come dichiarato dalla difesa in udienza, lo stesso non è stato espressamente impugnato davanti a questa Sezione neppure con atto per motivi aggiunti, il che ex se determina l’impossibilità di conseguire una decisione nel merito.
Inoltre, occorre evidenziare come l’amministrazione si sia mantenuta nei limiti dei poteri alla stessa attribuiti, e che quindi non può parlarsi di atto nullo per elusione del giudicato. Infatti, in adempimento del giudicato, obbligo della commissione è quello di "rinnovare il procedimento valutativo, con esito libero o solo parzialmente compromesso dalle eventuali prescrizioni conformative contenute nel giudicato medesimo (che non possono tradursi, in ogni caso, nella sostituzione del giudice all’amministrazione)" (Consiglio di Stato, sez. IV, 22 novembre 2006, n. 6849), mentre nel caso particolare non emergono elementi che evidenziano una tale omissione.
Peraltro, non può che rilevarsi come il giudizio di ottemperanza postuli l’esistenza di un comando concretamente azionabile. Tuttavia, questa circostanza non è evincibile dal mero fatto che il nuovo accertamento non sia stato satisfattivo, atteso che l’amministrazione riappropriandosi dei tratti liberi dell’azione amministrativa non toccati da effetti conformativi necessitati non elude il giudicato avendo comunque sottoposto a nuova valutazione lo scrutinando (Consiglio di Stato, sez. IV, 22 novembre 2006, n. 6849; id., 5 agosto 2005, n. 4191; id., 16 dicembre 2004, n. 8102; id., 29 agosto 2001, n. 4568).
3. – Il ricorso va quindi dichiarato improcedibile. Nulla per le spese, stante la mancata costituzione del Ministero.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:
1. Dichiara improcedibile il ricorso n. 7305 del 2010;
2. Nulla per le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2010, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – con la partecipazione dei signori:
Armando Pozzi, Presidente FF
Vito Poli, Consigliere
Sandro Aureli, Consigliere
Vito Carella, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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