Cons. Stato Sez. IV, Sent., 19-01-2011, n. 388

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Parte istante ha in corso, dinanzi al Tribunale civile di Padova, una causa di separazione personale dal coniuge, con la quale ha un figlio, e nella quale è stata disposta una consulenza tecnica d’ufficio per valutare chi dei due genitori sia più idoneo ad ottenerne l’affidamento.
A tal fine, dinanzi al CTU, si sono svolte varie sedute del cui contenute sono state effettuate registrazioni che l’istante, rivolgendosi al medesimo, ha chiesto di acquisire.
Tale richiesta è stata motivata adducendo la necessità di predisporre adeguata difesa dei propri interessi nell’ambito della causa di separazione in corso.
Il CTU ha rimesso tale istanza al giudice titolare della causa, accompagnandola con alcune informazioni, nella quali, tra l’altro, viene evidenziato che l’istante " ha già ricevuto tutti gli esiti degli accertamenti psicologici a cui è stato sottoposto e ogni altra utile informazione relativa al figlio minore X".
Non ha quindi ricevuto la parte delle registrazioni da cui si poteva ricavare il comportamento avuto dal coniuge da cui si sta separando nel corso degli incontri svoltisi dinanzi al CTU.
Il giudice della causa di separazione si limitava ad apporre i il proprio visto e disponeva che la richiesta dell’istante venisse messa agli atti.
Di conseguenza quest’ultimo con l’obiettivo di avvalersi della tutela giurisdizionale prevista dall’art. 25, l. 7 agosto 1990 n. 241 si rivolgeva al T.a.r. per il Veneto per l’esercizio del diritto d’accesso agli atti, che con la sentenza in epigrafe respingeva il ricorso.
All’odierna camera di consiglio la parte, senza l’assistenza di difesa tecnica, insisteva per l’accoglimento dell’istanza d’accesso agli atti, e su tale richiesta il collegio introitava la causa.
Il collegio ritiene che la sentenza di primo grado meriti d’essere confermata.
Il primo giudice è giunto a dichiarare l’inammissibilità del ricorso osservando che il Tribunale di Padova non è un’Autorità Amministrativa, valorizzando in tal modo una condizione oggettiva della disciplina sull’accesso agli atti, a tenore della quale presupposto essenziale è che il documento amministrativo oggetto dell’istanza sia stato "formato o sia detenuto",appunto, dall’autorità amministrativa.(art. 22, c. 2 della 1. 7 agosto 1990 n. 241)
In particolare, con riguardo al destinatario dell’istanza d’accesso in questione, il primo giudice, ha poi aggiunto condivisibilmente, ad avviso del collegio, che non "…. può essere considerata Autorità Amministrativa il Consulente Tecnico d’Ufficio, in quanto questi svolge funzioni accessorie nell’ambito dell’attività giudiziale del Tribunale Civile di Padova"; con ciò lasciando verosimilmente intendere che, semmai, il ricorrente avrebbe dovuto rivolgere l’istanza d’accesso direttamente al giudice della causa civile di separazione tra coniugi avvalendosi del proprio difensore e non personalmente.
In disparte però da quest’ultimo aspetto, l’istanza d’accesso è comunque inammissibile avendo ad oggetto un atto del processo civile anzidetto che, pacificamente, non rientra, al pari di tutti gli atti giudiziari o processuali, tra quelli ostensibili, a meno che il loro contenuto non sia assunto a presupposto, in via esecutiva, di un successivo atto amministrativo (Sez. IV, 22 giugno 2004 n. 4471; 31 marzo 2008, n.1363).
D’altra parte, ritiene il collegio di osservare, l’ esigenza di conoscere atti per difendersi in un processo, che si vorrebbe iniziare o, come nel caso in esame, già in corso, può indubbiamente legittimare all’accesso, salvo trattasi di atti che per legge ne siano esclusi come può accadere per le indagini correlate al processo penale, purché la richiesta abbia un carattere eminentemente strumentale rispetto all’oggetto di tale giudizio.
Se però gli atti oggetto dell’accesso sono al tempo stesso oggetto di tutela ampiamente contemplata nell’ambito dello stesso procedimento giurisdizionale civile,in questo caso, in corso, poiché è in quest’ultimo che sono stati formati, è evidente che l’interesse curato dalla disciplina dell’accesso viene garantito in quest’ultima sede in quanto processo di parti, a nulla potendo rilevare che in una fase di esso, in concreto, vi sia stato un diniego.
Si vuole, invero, rimarcare, sotto quest’ultimo profilo, che nell’ordinamento giuridico è immanente la regola, in disparte l’aspetto della possibilità di una doppia tutela che qui non ricorre, secondo la quale va evitato l’inutile proliferazione dei ricorsi seppure proposti a distinti organi giurisdizionali, quando è identico il loro petitum e la loro causa petendi.
Poiché quindi, anche alla luce di quanto sopra ritenuto, la sentenza impugnata si conferma immune da tutte le censure in esso contenute, il gravame va dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del grado che si liquidano in complessivi euro 2.000,00
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Armando Pozzi, Presidente FF
Vito Poli, Consigliere
Sandro Aureli, Consigliere, Estensore
Vito Carella, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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