Cons. Stato Sez. IV, Sent., 19-01-2011, n. 387 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con ricorso iscritto al n. 5378 del 2010, L.C. propone giudizio per l’ottemperanza alla decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, n. 5835 del 28 settembre 2009 con la quale è stato accolto l’appello proposto contro il Ministero dell’economia e delle finanze per l’annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza bis, n. 3327 del 18 aprile 2002.

Nel giudizio da cui sorge la sentenza ottemperanda, iscritto al numero n. 5789 del 2003, il signor L.C. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. III bis, n. 3327 del 18 aprile 2002, che aveva respinto il suo ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento n.2072/Ris. del 23 giugno 1992 del presidente dell’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, di rigetto della sua richiesta di assunzione e per il conseguente accertamento dell’obbligo dell’Agenzia suddetta all’ultimazione del procedimento di sistemazione del ricorrente.

A sostegno delle doglianze proposte dinanzi al giudice di prime cure, la parte ricorrente aveva premesso:

– di aver fatto parte del personale della cessata Cassa per il Mezzogiorno, utilizzato da varie ditte appaltatrici, fino all’emanazione della legge 2 maggio 1976, n. 183, il cui art. 6 ha disposto il passaggio da detta Cassa alle Regioni del personale, come il deducente, già utilizzato per la gestione delle opere acquedottistiche;

– di non essere state trasferito contemporaneamente agli altri ricorrenti in quanto, secondo l’amministrazione, difettava del requisito della buona condotta, ostacolo comunque poi rimosso dalla concessione da parte della Corte d’Appello di Roma della riabilitazione, con sentenza del 19 novembre 1982, e dall’intervenuta legge 29 ottobre 1984, n. 732, che ha eliminato il requisito della buona condotta ai fini dell’accesso ai pubblici impieghi;

che, con la delibera n. 6092 del 19 settembre 1984, la Giunta regionale del Lazio aveva espresso parere favorevole al suo inserimento nel ruolo di trasferimento e che, a seguito della lettera n. 917 del 13 febbraio 1986 del Commissario di Governo per l’intervento straordinario nel Mezzogiorno, con cui era stato invitato a presentare la documentazione utile per l’assunzione, aveva provveduto ad inoltrare quanto richiesto;

– che, stante l’inadempimento dell’amministrazione, con diffida del 7 gennaio 1986, richiedeva di provvedere e, scaduto il termine assegnato, aveva adito il T.A.R. che, con la sentenza n.683 del 1991, aveva dichiarato l’obbligo dell’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno di procedere all’ultimazione dell’attivato procedimento;

che, a seguito della proposizione del ricorso giurisdizionale per l’esecuzione del giudicato, con provvedimento prot. n. 2072/Ris. del 23 giugno 1992, il presidente dell’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno non ha accolto, aderendo alla decisione del comitato di gestione del 6 maggio 1992, la richiesta del ricorrente di assunzione nel ruolo di trasferimento alla Regione Lazio, asserendo che – malgrado la riabilitazione – non poteva essere superata la carenza del requisito della buona condotta, che doveva sussistere al momento dell’assunzione.

Costituitosi il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (e dopo una serie di adempimenti, dati con sentenza 3 apri1e 2000 n. 2688 in merito all’integrazione del contraddittorio e con sentenza 30 gennaio 2001, n 753 per gli aspetti istruttori), il ricorso è stato respinto con la sentenza di primo grado, che ha ritenuto correttamente applicata la normativa in tema di buona condotta dei pubblici dipendenti.

In appello, contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante ha lamentato l’erroneità della sentenza, che non avrebbe adeguatamente considerato la tardività della questione sollevata dalla pubblica amministrazione in merito al requisito della buona condotta.

Costituitosi il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la Sezione, alla pubblica udienza del 30 giugno 2009, assumeva il ricorso in decisione e lo accoglieva con la sentenza attualmente ottemperanda. Espressamente pronunciandosi, la Sezione annullava il provvedimento n.2072/Ris. del 23 giugno 1992 del presidente dell’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno di reiezione della richiesta di assunzione nel ruolo di trasferimento alla Regione Lazio, salvi gli ulteriori provvedimenti.

A seguito della detta decisione, il Ministero dell’economia e delle finanze, espressamente compulsato, non ha provveduto a dare esecuzione al giudicato per cui, stante l’inerzia, il ricorrente ha adito questa Sezione per vedersi attribuire quanto riconosciuto dal giudicato.

Costituitosi il Ministero, all’udienza in camera di consiglio del 14 dicembre 2010, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.

Motivi della decisione

La fondatezza del ricorso emerge dalla mera osservazione delle scansioni processuali sopra evidenziate. A fronte della pronuncia depositata il 28 settembre 2009, al momento della decisione del presente ricorso non appare data esecuzione al disposto della stessa sentenza, nonostante la formale diffida proposta dal ricorrente con atto del 7 marzo 2010. Appare palesemente la violazione del giudicato, non avendo la pubblica amministrazione proceduto a dare esecuzione a quanto stabilito.

A fronte dell’inadempienza della pubblica amministrazione, emerge con pienezza il potere del giudice dell’ottemperanza, al quale competono gli stessi poteri della pubblica amministrazione, poteri che lo stesso può eventualmente attribuire al commissario ad acta, quando nominato. Infatti, i poteri del giudice in sede di ottemperanza si modulano in relazione ad "una pluralità di fattori, fra i quali emergono: a) la consistenza della situazione giuridica soggettiva posta a base della domanda; b) la natura oppositiva o pretensiva dell’interesse azionato; c) il tipo di vizio accertato dalla sentenza di annullamento; d) il carattere vincolato o discrezionale del potere amministrativo in contestazione; e) le peculiarità della nuova situazione di fatto sopravvenuta" (Cons. Stato V, 6 agosto 2001, n. 4239). Tale constatazione di carattere generale, trasposta nella vicenda in esame, evidenzia come ciò che soddisfa l’interesse del ricorrente e che sarebbe stato compito della pubblica amministrazione compiere è l’eliminazione del provvedimento n.2072/Ris. del 23 giugno 1992 del presidente dell’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno di reiezione della richiesta di assunzione nel ruolo di trasferimento alla Regione Lazio, salva l’adozione dei provvedimenti conseguenti.

Così precisato il tipo di attività attribuito, ritiene il Collegio di poter limitare il proprio potere nel giudizio alla mera indicazione dell’obbligo di provvedere entro un termine perentorio, salva la possibilità di nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza.

Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Accoglie l’appello n. 5378 del 2010 e per l’effetto dispone che il Ministero dell’economia e delle finanze dia integrale esecuzione alla decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, n. 5835 del 28 settembre 2009, adottando gli atti necessari nel termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica della presente sentenza;

2. Dispone che, in caso di ulteriore inadempimento, a tale valutazione provveda il commissario ad acta, qui nominato nella persona del ragioniere generale dello Stato, con facoltà di subdelega, che provvederà, scaduto il termine di trenta giorni predetto e su istanza del ricorrente, entro i successivi giorni trenta;

3. Pone a carico del Ministero dell’economia e delle finanze il compenso al commissario ad acta, da liquidarsi con successivo provvedimento;

4. Condanna il Ministero dell’economia e delle finanze a rifondere a L.C. le spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro. 3.000,00 (euro tremila, comprensivi di spese, diritti di procuratore e onorari di avvocato) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2010, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – con la partecipazione dei signori:

Armando Pozzi, Presidente FF

Vito Poli, Consigliere

Sandro Aureli, Consigliere

Vito Carella, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere, Estensore
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