Cass. civ. Sez. VI – 3, Ord., 26-07-2012, n. 13278

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Svolgimento del processo

che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 376 cod. proc. civ., è stata redatta relazione;

che la relazione ha il seguente contenuto:

"1. La Corte di Cassazione, con Ordinanza 2 febbraio 2012, n. 1540, accoglieva il ricorso per regolamento di competenza proposto da D.R. e condannava G.G. alla rifusione alla ricorrente delle spese del giudizio di regolamento.

2. D.R. propone ricorso per correzione di errore materiale avverso la suddetta decisione.

Gli intimati non svolgono difese.

E’ applicabile ratione temporis la L. 18 giugno 2009, n. 69.

Proposta di decisione.

Si lamenta la mancata pronuncia in ordine alla distrazione delle spese in favore del difensore, Avv. Michele Liguori.

Secondo la giurisprudenza consolidata (a partire da Cass. Sez. Un. 7 luglio 2010, n. 16037), la censura è esperibile con il rimedio del procedimento di correzione degli errori materiali. Pertanto, l’Ordinanza 2 febbraio 2012, n. 1540 della Corte di Cassazione, va corretta nel senso che, dopo le parole "come per legge" va aggiunto:

"in favore dell’avv. Michele Liguori, distrattario";

che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Motivi della decisione

che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le conclusioni in diritto della relazione;

che le parti non hanno mosso rilievi;

che, pertanto, il ricorso deve essere accolto.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il ricorso e dispone che il dispositivo della ordinanza di questa Corte del 2 febbraio 2012, n. 1540, sia corretto nel senso che dopo le parole "come per legge" va aggiunto "in favore dell’avv. Michele Liguori, distrattario".

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 12 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2012


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