Cons. Stato Sez. IV, Sent., 19-01-2011, n. 386 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo

Con ricorso iscritto al n. 2413 del 2010, A.G.S. propone giudizio per l’ottemperanza alla decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, n. 6792 del 2 novembre 2009 con la quale è stato accolto o l’appello proposto contro il Ministero della difesa per l’annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione prima, n. 5019 del 17 novembre 2003.

La decisione ottemperanda è stata emessa a seguito del ricorso iscritto al n. 1875 del 2004, con cui il Ministero della difesa proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione prima, n. 5019 del 17 novembre 2003. In quella sentenza, il giudice di prime cure aveva accolto il ricorso proposto da A.G.S. per l’annullamento del decreto del direttore generale per il personale militare, prot. 179/37/2003 del 17 giugno 2003, con il quale, per motivi disciplinari, è stata disposta la perdita del grado nei confronti del ricorrente, nonché per l’accertamento della sussistenza del rapporto di impiego tra il ricorrente e l’Aeronautica militare.

A sostegno delle doglianze proposte dinanzi al T.A.R., la parte ricorrente aveva evidenziato come, a seguito di sentenza penale di condanna, l’amministrazione militare aveva proceduto disciplinarmente nei suoi confronti. All’esito, la commissione di disciplina aveva concluso nel senso che il militare potesse conservare il grado rivestito. Il direttore generale per il personale militare, discostandosi da detto orientamento, aveva invece ritenuto di applicare la più grave sanzione della destituzione.

Il ricorrente riteneva tale atto illegittimo, precipuamente sotto il profilo della mancata motivazione sulle ragioni di tale inasprimento.

Costituitosi il Ministero della difesa, il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva fondate le doglianze, proprio sotto il profilo motivazionale, ed annullava l’atto gravato.

Contestando le statuizioni del primo giudice, il Ministero appellante evidenziava come invece l’atto fosse correttamente motivato in ragione della gravità dei fatti contestati.

Nel giudizio di appello, si costituiva A.G.S. chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

Questa Sezione, dopo aver accolto all’udienza del 18 maggio 2004 l’istanza cautelare con ordinanza n.2248/2004, alla pubblica udienza del 22 settembre 2009 assumeva il ricorso in decisione. All’esito, veniva emessa la sentenza attualmente ottemperanda, in cui l’appello veniva accolto limitatamente alle ragioni considerate dal primo giudice, ma il dispositivo veniva confermato, essendo nel frattempo sopravvenuta la decisione della Corte costituzionale n. del 5 marzo 2009, n. 62. Peraltro, ai sensi dell’art. 117 del testo unico n. 3 del 1957, la Sezione faceva espressamente salvo il potere dell’amministrazione di concludere il procedimento disciplinare.

A seguito della detta decisione, il Ministero della difesa, espressamente compulsato, non ha provveduto a dare esecuzione al giudicato per cui, stante l’inerzia, il ricorrente ha adito questa Sezione per vedersi attribuire quanto riconosciuto dal giudicato.

In assenza di costituzione del Ministero, all’udienza in camera di consiglio del 14 dicembre 2010, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.

Motivi della decisione

La fondatezza del ricorso emerge dalla mera osservazione delle scansioni processuali sopra evidenziate. A fronte della pronuncia depositata il 2 novembre 2009, al momento della decisione del presente ricorso non appare data esecuzione al disposto della stessa sentenza, nonostante la formale diffida proposta dal ricorrente in data 14 dicembre 2009. Appare palesemente la violazione del giudicato, non avendo la pubblica amministrazione proceduto a dare esecuzione a quanto stabilito.

A fronte dell’inadempienza della pubblica amministrazione, emerge con pienezza il potere del giudice dell’ottemperanza, al quale competono gli stessi poteri della pubblica amministrazione, poteri che lo stesso può eventualmente attribuire al commissario ad acta, quando nominato. Infatti, i poteri del giudice in sede di ottemperanza si modulano in relazione ad "una pluralità di fattori, fra i quali emergono: a) la consistenza della situazione giuridica soggettiva posta a base della domanda; b) la natura oppositiva o pretensiva dell’interesse azionato; c) il tipo di vizio accertato dalla sentenza di annullamento; d) il carattere vincolato o discrezionale del potere amministrativo in contestazione; e) le peculiarità della nuova situazione di fatto sopravvenuta" (Cons. Stato V, 6 agosto 2001, n. 4239). Tale constatazione di carattere generale, trasposta nella vicenda in esame, evidenzia come ciò che soddisfa l’interesse del ricorrente e che sarebbe stato compito della pubblica amministrazione compiere è l’eliminazione del provvedimento disciplinare annullato, con l’adozione dei provvedimenti conseguenti, salvo il potere, già fatto salvo nella decisione ottemperando, di concludere in maniera conforme a legge il procedimento disciplinare già iniziato.

Così precisato il tipo di attività attribuito, ritiene il Collegio di poter limitare il proprio potere nel giudizio alla mera indicazione dell’obbligo di provvedere entro un termine perentorio, salva la possibilità di nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza.

Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Accoglie l’appello n. 2413 del 2010 e per l’effetto dispone che il Ministero della difesa dia integrale esecuzione alla decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, n. 6792 del 2 novembre 2009, adottando gli atti necessari nel termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica della presente sentenza.

2. Dispone che, in caso di ulteriore inadempimento, a tale valutazione provveda il commissario ad acta, qui nominato nella persona del direttore generale del personale militare del Ministero della difesa, con facoltà di subdelega, che provvederà – nel pieno rispetto dei principi di diritto fissati nella sentenza di merito e con adeguata e documentata motivazione – scaduto il termine di trenta giorni predetto e su istanza del ricorrente, entro i successivi giorni trenta;

3. Pone a carico del Ministero della difesa l’eventuale compenso al commissario ad acta, da liquidarsi con successivo provvedimento;

4. Condanna il Ministero della difesa a rifondere ad A.G.S. le spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro. 3.000,00 (euro tremila, comprensivi di spese, diritti di procuratore e onorari di avvocato) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2010, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – con la partecipazione dei signori:

Armando Pozzi, Presidente FF

Vito Poli, Consigliere

Sandro Aureli, Consigliere

Vito Carella, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere, Estensore


Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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