Cass. civ. Sez. II, Sent., 26-07-2012, n. 13266

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Svolgimento del processo
Con ricorso formulato ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22 depositato il 27 aprile 2004, il sig. P.V. e la società A. (cooperativa a r.l.) proponevano opposizione, dinanzi al Tribunale di Foggia-sez. dist. di Cerignola, avverso l’ordinanza- ingiunzione n. 91 del 2004 con cui il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali – Ispettorato Centrale Repressioni Frodi aveva loro ingiunto, nella rispettiva qualità di autore dell’illecito in quanto legale rappresentante della A. e responsabile in solido ai sensi della citata L. n. 689 del 1981, art. 6, comma 3, il pagamento della somma di Euro 109.308,00, a titolo di sanzione per la violazione di cui al D.M. 15 giugno 1989, n. 452, art. 6, lett. b), recante norme di interpretazione del Reg. CEE n. 2046 del 1989, avendo inviato in distilleria un quantitativo pari a q.li 1.410,12 di feccia di vino prodotto nella campagna vitivinicola 1998/1999 oltre il termine di trenta giorni dalla produzione ed assunzione in carico nei registri obbligatori.
Nella costituzione dell’opposto Ministero, il Tribunale adito, con sentenza n. 323 del 2005 (depositata il 20 dicembre 2005), accoglieva l’opposizione e, per l’effetto, annullava l’impugnata ordinanza- ingiunzione, compensando per intero tra le parti le spese del giudizio.
A sostegno dell’adottata decisione, il Tribunale pugliese accoglieva il primo motivo addotto a fondamento della formulata opposizione alla stregua del quale, nella fattispecie ed avuto riguardo al momento dell’intervenuto accertamento, non si sarebbe potuta ritenere configurata, anche con riferimento ai principi di tassatività e legalità fissati nella L. n. 689 del 1981, art. 1 la violazione oggetto di contestazione, sulla quale era stata, poi, emessa l’ordinanza-ingiunzione sanzionatoria; infatti, l’art. 35 del Reg.
CEE prevedeva unicamente l’obbligo di consegna dei sottoprodotti della vinificazione alle distillerie e la L. n. 460 del 1987, art. 4 puniva chiunque trasgredisse al divieto di soppressione delle uve e di pressatura delle fecce, nonchè all’obbligo di distillazione dei prodotti sancito dal richiamato art. 35, ma non anche chi ritardasse nella consegna delle fecce che sarebbe dovuta avvenire nel termine fissato dal D.M. n. 452 del 1989, art. 5 (ossia entro trenta giorni dalla presa in carico), termine che alcuna disposizione normativa nazionale o comunitaria qualificava come perentorio.
Avverso a predetta sentenza (non notificata) ha proposto ricorso per cassazione (consegnato tempestivamente per la notificazione a mezzo posta il 5 febbraio 2007, considerando che il 4 febbraio 2007 cadeva di domenica) il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali riferito a due motivi.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il Ministero ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 35 del Reg. CE n. 822/1997 e 11 par. 1 del relativo regolamento di applicazione Reg. CE n. 2046 del 1989, del combinato disposto del D.L. n. 370 del 1987, art. 4, comma 6, (conv. nella L. n. 460 del 1987) e del D.M. n. 452 del 1989, art. 6, comma 1, lett. b) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in virtù dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
2. Con il secondo motivo il Ministero ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – l’omessa ed insufficiente motivazione, nonchè la contraddittorietà manifesta della sentenza impugnata per travisamento dei fatti.
3. I due motivi – che possono essere esaminati congiuntamente siccome strettamente connessi – sono fondati e, pertanto, meritano accoglimento.
Secondo la prospettazione del ricorrente Ministero, nella fattispecie esaminata dal Tribunale pugliese, si sarebbero dovuti considerare configurati – alla stregua del combinato disposto delle disposizioni normative indicate e della correlata disciplina di dettaglio contenuta nel D.M. n. 452 del 1989 – tutti i requisiti attinenti alla violazione dedotta in controversia dal momento che il superamento del predetto termine di trenta giorni costituisce, comunque, inadempimento agli obblighi di consegna previsti dalla normativa speciale, avuto riguardo alle finalità e alla ragione ispiratrice della relativa previsione (che hanno trovato esplicazione anche nel richiamato decreto ministeriale), alla cui stregua l’imposizione del ristretto termine (non dilatabile secondo la discrezione degli operatori del settore) è volta ad impedire il rischio di effettuazione di pratiche illecite tramite le fecce (e, quindi, consentire un idoneo controllo del mercato vitivinicolo) ed a reprimere la possibilità di svolgere la sovrappressione delle uve, con la conseguenza che la consegna tardiva di detto prodotto deve essere ritenuta compresa nell’omessa consegna testualmente contemplata.
Osserva il collegio che tale ricostruzione è conforme al precedente indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (v. Cass. n. 20708 del 2006 e Cass. n. 11304 del 2007), dal quale non si ha motivo di discostarsi, secondo il quale, in tema di sanzioni amministrative, si configura la violazione dell’obbligo di consegnare in distilleria i sottoprodotti della vinificazione (vinacce e fecce, come nella fattispecie in esame), imposto e sanzionato dal D.L. 7 settembre 1987, n. 370, art. 6 (convertito in L. n. 460 del 1987), anche in caso di semplice ritardo nella consegna, non rilevando la mancanza della previsione di un termine nella normativa nazionale, in quanto il richiamo in essa contenuto al regolamento comunitario n. 822 del 1987 deve intendersi operato più genericamente alla normativa comunitaria in materia e quindi a tutte le disposizioni succedutesi nel tempo in materia, da intendersi come integrative della norma nazionale. Peraltro, al riguardo, come opportunamente evidenziato nella richiamata sentenza n. 20708 del 2006, deve porsi in risalto che, se è pur vero che il Regolamento CEE n. 3105 del 1988 della Commissione ha previsto, all’art. 2, che la suddetta consegna debba avvenire "entro e non oltre il 31 luglio della campagna in questione", è risultato altrettanto vero che, successivamente, il Regolamento CEE del Consiglio n. 2046 del 1989, all’art. 11 paragr.
2, ha nuovamente rinviato all’autorità nazionale competente la fissazione delle date entro cui provvedere alla consegna del quantitativo residuo, con la conseguenza che i termini previsti dal citato D.M. n. 452 del 1989, non più disapplicabile, hanno ripreso vigore (sulla validità del completamento della disciplina legislativa tramite fonti di rango secondario proprio nell’ambito del settore della vitivinicoltura v., anche, Cass. n. 12367 del 1999).
Del resto, la mancata osservanza del termine previsto per la consegna dei sottoprodotti alla distilleria deve ritenersi equivalente alla condotta della mancata consegna, poichè, a tal proposito, il termine previsto assurge al rango di elemento costitutivo del precetto, considerandosi, altresì, che l’assenza di un rigoroso limite temporale comporterebbe l’impossibilità di individuare il momento consumativo dell’illecito e di ravvisare la sua stessa configurabilità.
4. In definitiva, non essendosi conformata la sentenza impugnata ai precisati principi, la stessa, in accoglimento del ricorso, deve essere cassata, con conseguente rinvio della causa al Tribunale di Foggia (sede centrale), in composizione monocratica, che provvedere (oltre che sugli altri motivi proposti con l’originaria opposizione, non esaminati in conseguenza dell’accoglimento del primo, ritenuto preliminare) anche sulle spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Foggia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 6 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2012

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