Cass. civ. Sez. II, Sent., 26-07-2012, n. 13265

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Svolgimento del processo
In data 28 marzo 2003 la Polizia municipale di Venezia notificava alla s.r.l. C.B. e al sig. R.G., rispettivamente nella qualità di proprietaria – armatrice e di conducente, verbale di accertamento e contestazione con contestuale sequestro del natante (denominato (OMISSIS)) in ordine alla violazione di cui della L.R. n. 63 del 1993, all’art. 30, comma 4, e art. 43, comma 1, lett. a) poichè l’imbarcazione oggetto di controllo era risultata che stava effettuando un trasporto merci per conto terzi senza essere in possesso della prescritta autorizzazione comunale. Proposto ricorso in sede amministrativa, all’esito del procedimento la suddetta Polizia municipale notificava alla predetta società B. e al R.G., nella precisata rispettiva qualità, l’ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 484/2003 del 3 ottobre 2003, con la quale ingiungeva loro il pagamento della sanzione amministrativa di Euro 344,00 in relazione alla violazione di cui al richiamato verbale di accertamento e disponeva, contestualmente, la confisca dell’imbarcazione.
Avverso la menzionata ordinanza-ingiunzione e di contemporanea confisca proponevano opposizione dinanzi al Tribunale di Venezia la s.a.s. B. e il R.G.. Nella costituzione dell’opposto Comune di Venezia, il Tribunale adito, con sentenza n. 31 del 2006 (depositata il 2 gennaio 2006), rigettava l’opposizione sul presupposto che all’atto dell’accertamento l’imbarcazione oggetto di verifica era risultata sprovvista della necessaria autorizzazione al trasporto per conto terzi a nulla valendo la circostanza che la suddetta società si fosse dotata di apposita autorizzazione il successivo 26 marzo 2003, per l’appunto specificamente riferita al natante assoggettato a controllo e sequestrato. Con la stessa sentenza il Tribunale lagunare confermava anche la legittimità della disposta confisca del natante ricadendosi in un caso di confisca obbligatoria ai sensi del combinato disposto della L.R. del Veneto n. 63 del 1993, art. 43, comma 1, lett. a), art. 29, comma 2, e art. 44.
Nei confronti della suddetta sentenza (non notificata) hanno formulato ricorso per cassazione la s.r.l. C.B. e R. G. riferito ad un unico complesso motivo. Si è costituito in questa fase con controricorso l’intimato Comune di Venezia. Entrambi i difensori delle parti hanno depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.cp.c..
Motivi della decisione
1. Con l’unico complesso motivo proposto i ricorrenti hanno dedotto la violazione e falsa applicazione (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) della L.R. Veneto 30 dicembre 1993, n. 63, art. 30, comma 4, e art. 43 (recante "norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna nella città di Venezia") e degli artt. 2, 19 e 27 del Regolamento comunale del Comune di Venezia in attuazione della predetta L.R.. In particolare, con tale doglianza, i ricorrenti denunciano che, nella specie, non si era configurata la violazione posta a fondamento dell’opposta ordinanza-ingiunzione poichè, all’atto dell’accertamento eseguito in data 21 marzo 2003, il natante (OMISSIS) non era oggetto di riferimento di alcuna delle varie autorizzazione in possesso della società B., come invece si era venuto a verificare il successivo 26 marzo 2003 con riferimento all’autorizzazione – la (OMISSIS) – già allegata con la rituale annotazione al ricorso in opposizione in primo grado. In altri termini, al momento del controllo del 21 marzo 2003, non era stato perfezionato formalmente il procedimento di cui all’art. 19 del Regolamento comunale con riguardo alla "sostituzione del natante", ragion per cui la stessa società ricorrente venne, in effetti, a trovarsi in una situazione irregolare per pochi giorni, ovvero fino a quando, il 26 marzo 2003, il natante, oggetto di verifica il precedente 21 marzo 2003, risultò inserito nell’autorizzazione al trasporto cose per conto terzi n. (OMISSIS) della s.a.s. B., donde, in realtà, l’autorizzazione esisteva all’atto del controllo e non era certo inesistente.
1.1. Il motivo è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Alla stregua della narrativa che precede non risulta contestato (ed anzi i ricorrenti ammettono la corrispondente ricostruzione) che l’imbarcazione denominata "(OMISSIS)" di proprietà della B. s.r.l. e condotta dal R. (recante sigla e numero (OMISSIS)), fosse stata colta, in data 21 marzo 2003, al momento dell’accertamento senza essere in possesso di alcuna specifica autorizzazione ad essa riferibile, conseguita solo il successivo 26 marzo 2003, allorquando era stato concluso il procedimento di trasferimento relativo alla sostituzione di una precedente autorizzazione. I ricorrenti, con la formulata doglianza, hanno sostenuto che, in virtù di tali risultanze e della circostanza che, comunque, l’autorizzazione non era propriamente inesistente ma riferita ad altra imbarcazione all’atto del controllo nel mentre era in corso la procedura di intestazione all’imbarcazione oggetto dell’accertamento il 21 marzo 2003, non poteva considerarsi configurata la violazione loro ascritta dal momento che non ricorreva la fattispecie dell’assoluta mancanza di licenza o di autorizzazione al trasporto nella laguna.
Tale assunto non è condivisibile perchè, alla stregua del coacervo normativo risultante dalla disposizione generale di cui alla L.R. Veneto n. 63 del 1993, art. 30, comma 4, (con la previsione della relativa sanzione all’art. 43, comma 1, della stessa legge) e da quelle specificamente attuative del relativo regolamento della medesima legge regionale di cui all’art. 2, comma 1, e all’art. 19, non può dubitarsi – come ha correttamente rilevato il Tribunale di Venezia nella sentenza impugnata – che la specifica autorizzazione richiesta deve essere riferita ad un singolo natante, il quale può essere sostituito in via definitiva o temporanea, con la conseguente necessità della comunicazione alla competente autorità della eventuale sostituzione definitiva, la cui efficacia non potrà ritenersi operante fino a quando il relativo procedimento autorizzativo (con l’inerente annotazione) non si sarà concluso. In altri termini, l’autorizzazione al trasporto per conto terzi nella laguna di Venezia deve essere specificamente riferita ad una singola imbarcazione, onde, qualora un’imbarcazione, all’atto del controllo da parte del competente organo accertatore, risulti sprovvisto del provvedimento autorizzativo ad essa riferibile, si configura la violazione risultante dal predetto combinato disposto normativo, non sortendo alcun effetto la circostanza che l’autorizzazione sia stata rilasciata, con riferimento ad essa, in un momento successivo (non essendo prevista una elisione della violazione per regolarizzazione postuma dell’imbarcazione), poichè l’autorizzazione ha, in effetti, il carattere di provvedimento "ob rem", non essendo sufficiente che la società proprietaria del mezzo acquatico risulti in possesso di un’autorizzazione, al momento dell’accertamento, riferibile ad altre imbarcazioni quando era ancora in corso il procedimento di trasferimento dell’annotazione del riferimento all’imbarcazione controllata dell’intestazione o cointestazione della precedente autorizzazione.
Pertanto, deve ritenersi che il titolo amministrativo abilitativo, quantunque rilasciato in favore di una determinato soggetto, è necessariamente riferito ad un singolo natante specificamente indicato nell’autorizzazione, e, perciò, ha connotazione reale, coerentemente, del resto, con la scelta del legislatore regionale veneto di "contingentare" il numero delle licenze ed autorizzazioni abilitanti all’esercizio dell’attività di trasporto di persone e cose nella laguna di Venezia.
2. In definitiva, alla stregua delle esposte ragioni, il ricorso (con il quale, peraltro, non si muovono specifiche contestazioni sulla legittimità della disposta confisca, oltretutto conseguente obbligatoriamente in caso di configurazione della violazione esaminata) deve essere respinto, con la relativa condanna dei ricorrenti, in via fra loro solidale, al pagamento delle spese del presente giudizio, in applicazione del principio della soccombenza.
Le spese stesse si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori nella misura e sulle voci come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 6 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2012

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