Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-01-2013) 19-06-2013, n. 26813

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 27/02/2012 il GIP del Tribunale di Reggio Calabria disponeva la custodia cautelare in carcere nei confronti di M.L., indagato per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso e di tentata estorsione aggravata anche ai sensi del D.L. n. 203 del 1991, art. 7 Pronunciando sulla richiesta dì riesame proposta in favore del M., il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame, confermava il titolo custodiale, con consequenziali statuizioni.

2. Avverso l’anzidetta pronuncia il difensore dell’indagato, avv. L. G., ha proposto ricorso per cassazione affidato alle ragioni di censura di seguito indicate.

3. Con il primo motivo d’impugnazione parte ricorrente deduce violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all’art. 192 c.p.p., comma 2 e art. 273 c.p.p.; nonchè dell’art. 416 bis cod. pen. Contesta, in proposito, la valutazione delle risultanze investigative, che, a suo dire sarebbero inidonee a rappresentare validi indizi di appartenenza mafiosa, con il necessario grado di gravità.

Il secondo motivo deduce identico vizio di legittimità con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni di accusa della persona offesa asseritamente contraddittorie, in riferimento al contestato reato di tentata estorsione aggravata.

4. Il ricorso è destituito di fondamento.

Non risponde al vero, infatti, che il provvedimento impugnato sia privo di motivazione o sia, comunque, inficiato da vizi motivazionali nella rappresentazione degli elementi di accusa a carico dell’indagato. La motivazione in esame, ancorchè decisamente pletorica e ridondante, ben al di là delle esigenze giustificative di un provvedimento incidentale de libertate, lascia nondimeno intravedere le ragioni della conferma del titolo custodiale, con specifico riferimento alle risultanze investigative ritenute idonee a sostanziare un compendio indiziario connotato del necessario coefficiente di gravità. Si tratta, in particolare, delle puntuali dichiarazioni accusatone della persona offesa, corroborate da intervenuto riconoscimento fotografico. Con motivato apprezzamento di merito il giudice del riesame ha ritenuto che imprecisioni od inesattezze nel racconto della persona offesa avessero rilievo assolutamente marginale e non fossero, pertanto, in grado di inficiare il nucleo centrale della stessa narrazione.

5. Il conclusivo giudizio di gravità indiziaria, tale da legittimare la misura custodiale, deve dunque ritenersi assistito da idonea motivazione.

6. Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato con le consequenziali statuizione di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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